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Note di aggiornamento del volume

Il regime pensionistico del pubblico impiego (A. Betto)

 

 

1. - Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Con nota operativa n. 41/2005 l’INPDAP ha chiarito che la certificazione del diritto alla pensione può essere rilasciata soltanto agli iscritti che, al momento della richiesta, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla quiescenza.

Tali chiarimenti fanno seguito alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 44/2005 sull’introduzione, ad opera della riforma delle pensioni, dell’istituto della certificazione del diritto alla pensione, avente unicamente una natura dichiarativa e orientata a consolidare le certezze dell’iscritto. 

In base a quanto disposto dalla legge n. 243/2004, il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Per ottenere la certificazione occorre la presentazione di un’apposita istanza, indirizzata all’Ente/Amministrazione di appartenenza, nonché alla sede INPDAP competente in base alla sede di servizio.

L’INPDAP, inoltre, ribadisce che tale certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto, ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e di quelli contributivi utili alla pensione.  

 

 

2. - Denuncia Mensile Analitica (DMA) e CUD 2006.

Per l’avvio della DMA (Denuncia Mensile Analitica)  nella versione 2006, il modello CUD è stato snellito. La sezione relativa alle retribuzioni particolari e quella connessa alla contribuzione figurativa sono scomparse. Più snella, inoltre, anche la parte relativa alle collaborazioni coordinate e continuative.

La semplificazione porta complessivamente alla presenza di soli 15 campi tra le due sezioni, rispetto agli 81 presenti nel modello CUD 2005. Il CUD 2006, quale certificazione unica dei redditi, compete ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, servirà ad attestare i redditi corrisposti nell’anno 2005 e i sostituti d’imposta dovranno consegnarlo ai percettori entro il 15 marzo 2006 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Poiché con la DMA  sono già state acquisite tutte le informazioni durante l’anno 2005, il CUD 2006 è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella denuncia mensile analitica.

 

Circolare INPDAP 27 dicembre 2005, n. 51: «CUD 2006 – Dati previdenziali ed assistenziali»

 

 

3. - Somme pensionistiche indebite.

Con circolare n. 50 del 6 dicembre 2005 l’INPDAP  ha diramato una direttiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di indebiti pensionistici, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pensione “subito” con modello PA04 - In base al  nuovo sistema di liquidazione delle pensioni , cd. “Pensione Subito”, attivo da giugno 2004, la fase della liquidazione provvisoria della pensione non c’è più, passando direttamente alla concessione della pensione definitiva. L’utilizzazione del modello informativo PA04, messo a disposizione dall’INPDAP, libera l’Ente datore di lavoro da ogni responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione.

 

Riliquidazione pensione definitiva - Ai pensionati che ottengono la riliquidazione del provvedimento definitivo di pensione in base ad un provvedimento emesso da altra Amministrazione,  per un ammontare superiore a quello spettante, si applica il principio della irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte.

In particolare, l’INPDAP ribadisce che la revoca o la modifica d’ufficio di una pensione, appunto, è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge e nel termine prescrizionale di 10 anni (applicazione degli artt. da 203 a 206 del D.P.R. n.1092/1973).

Laddove venga rideterminata una pensione con diminuzione del suo importo, le somme corrisposte  e non dovute devono intendersi irripetibili.

In questi casi, se l’indebito trae origine da un’errata certificazione dei dati giuridici e/o economici effettuata dall’Ente datore di lavoro, l’Istituto procederà ad esperire azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme erogate, ma non spettanti al pensionato.

 

Conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva - Diversa è la disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal conguaglio fra un trattamento provvisorio e la pensione definitiva. La materia è diversamente regolata a seconda che si tratti di pensione per gli ex dipendenti iscritti alle casse degli ex Istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI, ecc.) ovvero per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Nel primo caso il recupero è regolato dall’art. 8 del D.P.R. n. 538/1986, in base al quale, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, l’Ente responsabile della comunicazione deve rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato.  

Nel secondo caso il recupero è regolato dall’art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973, con rivalsa nei confronti diretti del pensionato.

In merito, l’INPDAP ricorda che la sentenza n. 1/QM/1999 della Corte dei conti a Sezioni unite ha stabilito che le somme erroneamente corrisposte  dall'Amministrazione su trattamenti pensionistici provvisori (e dunque al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 206 T.U. n. 1092 del 1973) sono ripetibili a prescindere dalla buona fede del percipiente e del lungo tempo trascorso dalla originaria liquidazione. Infatti, la provvisorietà della pensione elimina in radice ogni discussione, poiché esclude. e comunque rende giuridicamente irrilevante, la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento nel comportamento dell'Ente erogatore.  In tali casi, per la pubblica Amministrazione la ripetizione dell’indebito è atto normativamente obbligatorio, mentre restano discrezionali soltanto le modalità di ripetizione che devono tenere conto delle condizioni del pensionato.

 

Modalità informative per il recupero dell’indebito - Nei casi di recupero di somme indebitamente erogate, le sedi INPDAP devono dare notizia dell’avvio del procedimento con una comunicazione personale all’interessato e notificare nel più breve tempo possibile il provvedimento di addebito, con tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di effettuare il recupero.

La motivazione va riferita al caso concreto nel modo più esauriente possibile, precisando le sole circostanze che hanno causato l’indebito e non fatti generici facilmente contestabili.

Il provvedimento di indebito deve indicare l’autorità cui indirizzare il ricorso e il termine entro il quale presentarlo.

 

 

4. -  Modello PA04.

Con la nota operativa n. 32/2005 l’INPDAP, confermando le precedenti istruzioni, precisa che l'Ente datore di lavoro, attraverso il modello PA04 certifica la posizione giuridica ed economica del lavoratore, assumendosi di conseguenza la responsabilità della veridicità dei dati trasmessi per mezzo della sua sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

Questo comporta l'esonero, per le sedi territoriali INPDAP che lavorano la pratica di pensione, dal richiedere all'Ente datore di lavoro ulteriore documentazione probatoria, in quanto gli allegati del modello PA04 contengono già tutte le informazioni utili per la liquidazione e per l'erogazione della pensione.

Qualora fosse necessario acquisire chiarimenti o nuovi dati,ci si dovrà rivolgere direttamente all'interessato e non all'Ente datore di lavoro. 

Con l'occasione, è stata aggiornata ulteriormente la modulistica, disponibile sul sito Internet www.inpdap.gov.it.

 

Nota operativa INPDAP n. 32 del 19 settembre 2005: «Modello PA04 – Chiarimenti in merito alla documentazione da allegare».

 

 

5. - Riforma del TFR nel pubblico impiego.

è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 della "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 13 dicembre 2005, il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, che ha introdotto la nuova disciplina sulla previdenza complementare, in attuazione della legge di riforma del sistema pensionistico (legge-delega n. 243/2003).

La riforma, tuttavia, non riguarderà i pubblici dipendenti ed entrerà in vigore tra un biennio.

A partire dal 1° gennaio 2008, in altre parole, solo i lavoratori privati avranno sei mesi di tempo per decidere se trasferire il TFR, maturato fino a quel momento, verso una qualsiasi forma di previdenza integrativa,  scattando per chi non eserciterà l'opzione la regola del «silenzio assenso» , con conseguente conferimento automatico del TFR «maturando» verso il fondo negoziale di categoria.

A stabilire tale esclusione è l’art. 23, comma 6, del decreto citato, il quale precisa che

«Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa».

Questo significa, in altre parole, che per i pubblici dipendenti dovrà essere emanato uno specifico decreto di attuazione. Per il momento, pertanto,  nessun dipendente pubblico, anche se assunto dopo il 31 dicembre 2000 (e quindi già in regime di TFR) dovrà procedere ad effettuare entro 6 mesi l’opzione per il conferimento del TFR stesso ai fondi pensione ai sensi della legge n. 243/2004. Resta invece ferma fino al 31 dicembre 2010, ai sensi della vecchia normativa, la possibilità da parte dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001 (e che quindi si trovano in regime di TFS) di effettuare l’opzione per la trasformazione del TFS in TFR, con adesione contestuale ad un fondo pensione collettivo di categoria. 

Si tratta, tuttavia, di una possibilità puramente teorica per i dipendenti pubblici, in quanto non sono stati ancora attivati i rispettivi fondi pensione collettivi, salvo qualche promettente eccezione, come quella del "Fondo Espero", destinato ad esclusivo favore del comparto scuola.

 

 

6. - Aumenti 2006.

Dal 1° gennaio 2006 gli assegni pensionistici si aggiornano, tenendo il passo al costo della vita. L'indicazione sull'adeguamento è arrivata dall'INPDAP con la nota operativa n. 44 del 21 dicembre 2005.

La percentuale di rivalutazione, che è stata stabilita con decreto interministeriale del 18 novembre 2005, scatta secondo queste modalità:

- 1,7% (ossia aliquota intera) sulla fascia di pensione mensile sino a €. 1.261,29,  pari al triplo del minimo INPS di dicembre 2005;

- 1.53% (90% dell'incremento) sulla fascia compresa tra €. 1.261,29 e 2.102,15, pari ad un importo eccedente tre volte e fino a cinque volte il minimo pensionistico INPS del 2005;

- 1,275% (75% dell'aliquota di aumento) sulla quota mensile eccedente €. 2.102,15, per importi pensionistici superiori a cinque volte il minimo.

Queste percentuali di variazione della perequazione automatica elevano dal 1° gennaio 2006 a €. 654,85 l'indennità integrativa speciale, mentre la tredicesima di pensione sarà pari ad €. 634,85.

In caso di titolarità di due o più pensioni (perequazione unificata) sono state applicate  le disposizioni  contenute nell'art. 34 della legge n. 488/1998. Si è effettuato, pertanto, il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sulla somma dei trattamenti pensionistici corrisposti sia dall'INPS che da enti previdenziali diversi, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo è stato ripartito in proporzione  agli importi delle pensioni secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.

Il limite di reddito per la concessione del trattamento pensionistico agli orfani  maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici deceduti è pari all'importo annuo di €. 13.973,26.

Per gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria l'incremento, con effetto dal 1°gennaio 2006, sarà in misura pari al 3,04%.

 

Nota operativa INPDAP n. 44 del 21 dicembre 2005: «Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2006».

 

 

7. - Pignoramento indennità di fine rapporto

Così come oggi avviene per i lavoratori del settore privato e per quelli dello Stato, anche per quelli delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato  (come per esempio gli enti locali o le regioni) deve valere il limite della pignorabilità dell'indennità di fine servizio solo entro il quinto del suo ammontare.

A stabilirlo è stata la Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 9 dicembre 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, nella parte in cui consentiva la sequestrabilità e pignorabilità del TFS, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, anche oltre i limiti di un quinto.

Già con sentenza 4 luglio 1997, n. 225, la Corte costituzionale aveva sindacato la legittimità del predetto articolo nella parte in cui prevedeva, limitatamente ai dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.  

 

Nota operativa n. 1 dell’11 gennaio 2006: «Danno erariale e pignoramento IPS - Sentenza Corte costituzionale n. 438 del 9 dicembre 2005».

 

Sentenza Corte costituzionale 9 dicembre 2005, n. 438

 

 

8. - Sequestro, pignoramento e cessione - Finanziaria 2006.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), all'art. 1, commi 346 e 347, ha apportato alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Le lett. a) e d) del comma 346 dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico, degli stipendi, salari e pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa. Per le pensioni si fa salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.

è molto importante evidenziare come la quota non pignorabile di pensione, in conformità con quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 506/2002, sia stata fissata nella misura pari al trattamento minimo di pensione, attualmente corrispondente ad euro 427,58 mensili. In altre parole, questa risulterebbe essere la soglia che assicura al pensionato i «mezzi adeguati alle esigenze di vita».

Di conseguenza, gli Istituti previdenziali devono tenere conto di tale limite in sede di rilascio di benestare per la concessione di prestiti personali e mutui ai pensionati, nonché in caso di resa dichiarazione di quantità  ex art. 547 c.p.c. in presenza di pignoramento presso terzi a carico di un pensionato.

Con nota operativa n. 5 del 17 gennaio 2006, peraltro, l'INPDAP ha fatto presente che la norma riformata ha reso inoperante il criterio dell'impignorabilità dell'indennità integrativa speciale nei casi in cui questa sia corrisposta come emolumento distinto dalla voce pensione.

Il comma 347, invece, prevede la possibilità per i dipendenti o pensionati di enti pubblici di accedere a prestazioni creditizie agevolate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Con apposito regolamento (da approvarsi con decreto ministeriale), l'INPDAP fisserà le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate che saranno erogate ai pensionati pubblici.

 

Nota operativa n. 5 del 17 gennaio 2006: «Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)».