1.
- Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Con
nota
operativa n. 41/2005 l’INPDAP
ha chiarito che la certificazione del diritto alla pensione può
essere rilasciata soltanto agli iscritti che, al momento della
richiesta, siano in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’accesso alla quiescenza.
Tali
chiarimenti fanno seguito alle indicazioni operative fornite
con la circolare n. 44/2005 sull’introduzione, ad opera
della riforma delle pensioni, dell’istituto della
certificazione del diritto alla pensione, avente unicamente
una natura dichiarativa e orientata a consolidare le certezze
dell’iscritto.
In
base a quanto disposto dalla legge n. 243/2004, il lavoratore
che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della stessa legge, ai
fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere
all'Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Per
ottenere la certificazione occorre la presentazione di
un’apposita istanza, indirizzata all’Ente/Amministrazione
di appartenenza, nonché alla sede INPDAP competente in base
alla sede di servizio.
L’INPDAP,
inoltre, ribadisce che tale certificazione non è in alcun
modo costitutiva del diritto, ma assume valore meramente
dichiarativo dei requisiti anagrafici e di quelli contributivi
utili alla pensione.
2.
- Denuncia Mensile Analitica (DMA) e CUD 2006.
Per
l’avvio della DMA (Denuncia Mensile Analitica)
nella versione 2006, il modello CUD è stato snellito.
La sezione relativa alle retribuzioni particolari e quella
connessa alla contribuzione figurativa sono scomparse. Più
snella, inoltre, anche la parte relativa alle collaborazioni
coordinate e continuative.
La
semplificazione porta complessivamente alla presenza di soli
15 campi tra le due sezioni, rispetto agli 81 presenti nel
modello CUD 2005. Il CUD 2006, quale certificazione unica dei
redditi, compete ai titolari di reddito da lavoro dipendente e
assimilato, servirà ad attestare i redditi corrisposti
nell’anno 2005 e i sostituti d’imposta dovranno
consegnarlo ai percettori entro il 15 marzo 2006 ovvero entro
12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione
del rapporto di lavoro.
Poiché
con la DMA sono
già state acquisite tutte le informazioni durante l’anno
2005, il CUD 2006 è stato totalmente modificato divenendo
certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella denuncia
mensile analitica.
Circolare
INPDAP 27 dicembre 2005, n. 51: «CUD 2006 – Dati
previdenziali ed assistenziali»
3.
- Somme pensionistiche indebite.
Con
circolare
n. 50 del 6 dicembre 2005 l’INPDAP
ha diramato una direttiva in ordine alla corretta
applicazione delle disposizioni in materia di indebiti
pensionistici, condivisa dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Pensione “subito” con modello PA04 - In base al
nuovo sistema di liquidazione delle pensioni , cd.
“Pensione Subito”, attivo da giugno 2004, la fase della
liquidazione provvisoria della pensione non c’è più,
passando direttamente alla concessione della pensione
definitiva. L’utilizzazione del modello informativo PA04,
messo a disposizione dall’INPDAP, libera l’Ente datore di
lavoro da ogni responsabilità su errori di calcolo o di
diritto della pensione.
Riliquidazione pensione definitiva - Ai pensionati che
ottengono la riliquidazione del provvedimento definitivo di
pensione in base ad un provvedimento emesso da altra
Amministrazione, per un ammontare superiore a quello spettante, si applica il
principio della irripetibilità delle somme erroneamente
corrisposte.
In
particolare, l’INPDAP ribadisce che la revoca o la modifica
d’ufficio di una pensione, appunto, è possibile soltanto
nei casi stabiliti dalla legge e nel termine prescrizionale di
10 anni (applicazione degli artt. da 203 a 206 del D.P.R. n.1092/1973).
Laddove
venga rideterminata una pensione con diminuzione del suo
importo, le somme corrisposte
e non dovute devono intendersi irripetibili.
In
questi casi, se l’indebito trae origine da un’errata
certificazione dei dati giuridici e/o economici effettuata
dall’Ente datore di lavoro, l’Istituto procederà ad
esperire azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro
per ottenere il rimborso delle somme erogate, ma non spettanti
al pensionato.
Conguaglio
tra pensione provvisoria e definitiva - Diversa
è la disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal
conguaglio fra un trattamento provvisorio e la pensione
definitiva. La materia è diversamente regolata a seconda che
si tratti di pensione per gli ex dipendenti iscritti alle
casse degli ex Istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI, ecc.)
ovvero per i dipendenti civili e militari dello Stato.
Nel
primo caso il recupero è regolato dall’art. 8 del D.P.R. n.
538/1986, in base al quale, al di fuori dell’ipotesi di
fatto doloso dell’interessato, l’Ente responsabile della
comunicazione deve rifondere le somme indebitamente
corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato.
Nel
secondo caso il recupero è regolato dall’art. 162 del
D.P.R. n. 1092/1973, con rivalsa nei confronti diretti del
pensionato.
In
merito, l’INPDAP ricorda che la sentenza n. 1/QM/1999 della
Corte dei conti a Sezioni unite ha stabilito che le somme
erroneamente corrisposte
dall'Amministrazione su trattamenti pensionistici
provvisori (e dunque al di fuori dell'ipotesi di cui all'art.
206 T.U. n. 1092 del 1973) sono ripetibili a prescindere dalla
buona fede del percipiente e del lungo tempo trascorso dalla
originaria liquidazione. Infatti, la provvisorietà della
pensione elimina in radice ogni discussione, poiché esclude.
e comunque rende giuridicamente irrilevante, la ricorrenza
dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento nel
comportamento dell'Ente erogatore.
In tali casi, per la pubblica Amministrazione la
ripetizione dell’indebito è atto normativamente
obbligatorio, mentre restano discrezionali soltanto le modalità
di ripetizione che devono tenere conto delle condizioni del
pensionato.
Modalità informative per il recupero dell’indebito - Nei
casi di recupero di somme indebitamente erogate, le sedi
INPDAP devono dare notizia dell’avvio del procedimento con
una comunicazione personale all’interessato e notificare nel
più breve tempo possibile il provvedimento di addebito, con
tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione di effettuare il recupero.
La
motivazione va riferita al caso concreto nel modo più
esauriente possibile, precisando le sole circostanze che hanno
causato l’indebito e non fatti generici facilmente
contestabili.
Il
provvedimento di indebito deve indicare l’autorità cui
indirizzare il ricorso e il termine entro il quale
presentarlo.
4.
- Modello PA04.
Con
la nota
operativa n. 32/2005 l’INPDAP,
confermando le precedenti istruzioni, precisa che l'Ente
datore di lavoro, attraverso il modello PA04 certifica la
posizione giuridica ed economica del lavoratore, assumendosi
di conseguenza la responsabilità della veridicità dei dati
trasmessi per mezzo della sua sottoscrizione da parte del
responsabile del procedimento.
Questo
comporta l'esonero, per le sedi territoriali INPDAP che
lavorano la pratica di pensione, dal richiedere all'Ente
datore di lavoro ulteriore documentazione probatoria, in
quanto gli allegati del modello PA04 contengono già tutte le
informazioni utili per la liquidazione e per l'erogazione
della pensione.
Qualora
fosse necessario acquisire chiarimenti o nuovi dati,ci si dovrà
rivolgere direttamente all'interessato e non all'Ente datore
di lavoro.
Con
l'occasione, è stata aggiornata ulteriormente la modulistica,
disponibile sul sito Internet www.inpdap.gov.it.
Nota
operativa INPDAP n. 32 del 19 settembre 2005: «Modello PA04
– Chiarimenti in merito alla documentazione da allegare».
5.
- Riforma del TFR nel pubblico impiego.
è
stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 della
"Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 13 dicembre 2005, il
decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, che ha
introdotto la nuova disciplina sulla previdenza complementare,
in attuazione della legge di riforma del sistema pensionistico
(legge-delega n. 243/2003).
La
riforma, tuttavia, non riguarderà i pubblici dipendenti ed
entrerà in vigore tra un biennio.
A
partire dal 1° gennaio 2008, in altre parole, solo i
lavoratori privati avranno sei mesi di tempo per decidere se
trasferire il TFR, maturato fino a quel momento, verso una
qualsiasi forma di previdenza integrativa,
scattando per chi non eserciterà l'opzione la regola
del «silenzio assenso» , con conseguente conferimento
automatico del TFR «maturando» verso il fondo negoziale di
categoria.
A
stabilire tale esclusione è l’art. 23, comma 6, del decreto
citato, il quale precisa che
«Fino
all’emanazione del decreto legislativo di attuazione
dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23
agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
ed integralmente la previgente normativa».
Questo
significa, in altre parole, che per i pubblici dipendenti dovrà
essere emanato uno specifico decreto di attuazione. Per il
momento, pertanto, nessun dipendente pubblico, anche se assunto dopo il 31
dicembre 2000 (e quindi già in regime di TFR) dovrà
procedere ad effettuare entro 6 mesi l’opzione per il
conferimento del TFR stesso ai fondi pensione ai sensi della
legge n. 243/2004. Resta invece ferma fino al 31 dicembre
2010, ai sensi della vecchia normativa, la possibilità da
parte dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001 (e che
quindi si trovano in regime di TFS) di effettuare l’opzione
per la trasformazione del TFS in TFR, con adesione contestuale
ad un fondo pensione collettivo di categoria.
Si
tratta, tuttavia, di una possibilità puramente teorica per i
dipendenti pubblici, in quanto non sono stati ancora attivati
i rispettivi fondi pensione collettivi, salvo qualche
promettente eccezione, come quella del "Fondo
Espero", destinato ad esclusivo favore del comparto
scuola.
6.
- Aumenti 2006.
Dal
1° gennaio 2006 gli assegni pensionistici si aggiornano,
tenendo il passo al costo della vita. L'indicazione
sull'adeguamento è arrivata dall'INPDAP con la nota operativa
n. 44 del 21 dicembre 2005.
La
percentuale di rivalutazione, che è stata stabilita con
decreto interministeriale del 18 novembre 2005, scatta secondo
queste modalità:
-
1,7% (ossia aliquota intera) sulla fascia di pensione
mensile sino a €. 1.261,29,
pari al triplo del minimo INPS di dicembre 2005;
-
1.53% (90% dell'incremento) sulla fascia compresa tra
€. 1.261,29 e 2.102,15, pari ad un importo eccedente tre
volte e fino a cinque volte il minimo pensionistico INPS del
2005;
-
1,275% (75% dell'aliquota di aumento) sulla quota
mensile eccedente €. 2.102,15, per importi pensionistici
superiori a cinque volte il minimo.
Queste
percentuali di variazione della perequazione automatica
elevano dal 1° gennaio 2006 a €. 654,85 l'indennità
integrativa speciale, mentre la tredicesima di pensione sarà
pari ad €. 634,85.
In
caso di titolarità di due o più pensioni (perequazione
unificata) sono state applicate
le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge n. 488/1998. Si è
effettuato, pertanto, il calcolo dell'aumento di rivalutazione
automatica sulla somma dei trattamenti pensionistici
corrisposti sia dall'INPS che da enti previdenziali diversi,
presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
L'importo di perequazione spettante sul trattamento
complessivo è stato ripartito in proporzione
agli importi delle pensioni secondo le modalità
previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003
dell’Agenzia delle entrate.
Il
limite di reddito per la concessione del trattamento
pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici
deceduti è pari all'importo annuo di €. 13.973,26.
Per
gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate
ordinarie di prima categoria l'incremento, con effetto dal 1°gennaio
2006, sarà in misura pari al 3,04%.
Nota
operativa INPDAP n. 44 del 21 dicembre 2005: «Lavorazioni
automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza
disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2006».
7.
- Pignoramento indennità di fine rapporto
Così
come oggi avviene per i lavoratori del settore privato e per
quelli dello Stato, anche per quelli delle altre
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato
(come per esempio gli enti locali o le regioni) deve
valere il limite della pignorabilità dell'indennità di fine
servizio solo entro il quinto del suo ammontare.
A
stabilirlo è stata la Corte costituzionale con sentenza n.
438 del 9 dicembre 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità
dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, nella parte in
cui consentiva la sequestrabilità e pignorabilità del TFS,
per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno
eventualmente causato dal dipendente, anche oltre i limiti di
un quinto.
Già
con sentenza 4 luglio 1997, n. 225, la Corte costituzionale
aveva sindacato la legittimità del predetto articolo nella
parte in cui prevedeva, limitatamente ai dipendenti civili e
militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità
delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i
crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti
dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.
Nota
operativa n. 1 dell’11 gennaio 2006: «Danno erariale e
pignoramento IPS - Sentenza Corte costituzionale n. 438 del 9
dicembre 2005».
Sentenza
Corte costituzionale 9 dicembre 2005, n. 438
8.
- Sequestro, pignoramento e cessione - Finanziaria 2006.
La
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), all'art. 1,
commi 346 e 347, ha apportato alcune novelle al testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180. Le lett. a) e d) del comma 346
dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico,
degli stipendi, salari e pensioni e altri emolumenti hanno
effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori
ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma,
purché rechi una data certa. Per le pensioni si fa salva la
corresponsione della misura corrispondente al trattamento
minimo delle pensioni.
è
molto importante evidenziare come la quota non pignorabile di
pensione, in conformità con quanto disposto dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 506/2002, sia stata fissata
nella misura pari al trattamento minimo di pensione,
attualmente corrispondente ad euro 427,58 mensili. In altre
parole, questa risulterebbe essere la soglia che assicura al
pensionato i «mezzi adeguati alle esigenze di vita».
Di
conseguenza, gli Istituti previdenziali devono tenere conto di
tale limite in sede di rilascio di benestare per la
concessione di prestiti personali e mutui ai pensionati, nonché
in caso di resa dichiarazione di quantità
ex art. 547 c.p.c. in presenza di pignoramento presso
terzi a carico di un pensionato.
Con
nota operativa n. 5 del 17 gennaio 2006, peraltro, l'INPDAP ha
fatto presente che la norma riformata ha reso inoperante il
criterio dell'impignorabilità dell'indennità integrativa
speciale nei casi in cui questa sia corrisposta come
emolumento distinto dalla voce pensione.
Il
comma 347, invece, prevede la possibilità per i dipendenti o
pensionati di enti pubblici di accedere a prestazioni
creditizie agevolate, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Con apposito regolamento (da approvarsi con decreto
ministeriale), l'INPDAP fisserà le modalità di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate che saranno erogate ai
pensionati pubblici.
Nota
operativa n. 5 del 17 gennaio 2006: «Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006)».