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Note di aggiornamento del volume

La gestione dei servizi pubblici locali

dopo il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011

(Stefano Glinianski - Ugo Patroni Griffi)

 

Novità introdotte in materia di servizi pubblici locali dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

 

 

 

 

Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riconsiderato il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’ambito dello svolgimento dei servizi pubblici locali.

In particolare, come è noto, l’art. 4 ha previsto che «1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica … liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

«2. All’esito della verifica di cui al comma 1 l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

«3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

È evidente, quindi, che, rispetto all’impianto originario previsto dall’art. 23-bis, ora abrogato dal referendum, l’intervento dell’Autorità è fortemente ridimensionato e si colloca in una fase antecedente alla scelta di affidare in house lo svolgimento di un servizio pubblico locale.

Deve osservarsi, infatti, che la delibera da trasmettere all’AGCM si limiterà a descrivere l’assetto generale dei servizi locali indicando quelli che si è deciso di non liberalizzare ma di tenere sotto il dominio dell’ente, attraverso la concessione in esclusiva del loro svolgimento. In questa fase, quindi, ad una prima lettura, l’AGCM non verrà informata delle forme di affidamento del servizio scelte dall’ente (gara, società miste o in house) ma esclusivamente dello stato di avanzamento delle liberalizzazioni. Il riferimento alla relazione annuale, inoltre, non chiarisce l’esatta portata dell’intervento dell’AGCM che potrebbe essere esclusivamente compilativo e limitarsi a descrivere i vari assetti locali comunicati con le delibere o, come è auspicabile, critico e volto a porre in luce le limitazioni concorrenziali che si evidenzieranno, volta per volta, nei processi di liberalizzazione dei servizi.

Lo specifico riferimento allo scopo della comunicazione della delibera (ai fini della relazione annuale), inoltre, non esclude che l’AGCM possa in autonomia esercitare i poteri di segnalazione alla stessa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 21 e 22), anche in occasione delle comunicazioni ricevute dagli enti nonché con riferimento agli affidamenti in house di cui venga a conoscenza.

Merita, infine, richiamare il giudizio espresso dall’AGCM sull’art. 4 in esame nella segnalazione inviata al Parlamento e al Governo il 26 agosto 2011 (AS 864  - Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo») nella quale, pur apprezzando il rilancio del processo di liberalizzazione, si evidenziano alcune criticità riscontrate. In particolare l’Autorità stigmatizza la scelta del Legislatore di stabilire una soglia (900.000 euro) al di sotto della quale la gara è possibile ma non necessaria ed è quindi consentito il ricorso all’in house in presenza dei requisiti richiesti a livello europeo (controllo analogo e attività prevalente). In particolare si osserva che «l’eccezionalità della situazione che non consente il ricorso al mercato viene dunque approssimata da un ben preciso valore economico del servizio, che però non può sostituirsi in maniera efficace a tutte le realtà in cui la gara non è esperibile, realtà che presentano necessariamente caratteristiche molto differenziate sotto vari aspetti che la formulazione del precedente articolo 23-bis aveva colto». La soglia scelta, inoltre, oltre ad essere «oggettivamente alta tale da poter determinare, per alcuni settori di attività economica, una sottrazione quasi integrale dei necessari meccanismi di concorrenza del mercato», si presta facilmente a comportamenti elusivi e «il sistema ora introdotto appare dunque meno efficace di quello in vigore in precedenza, né sembra possa essere migliorato con modifiche al ribasso della soglia, data l’arbitrarietà con cui qualsiasi valore verrebbe determinato».

L’Autorità auspica, invece, che il processo di riforma del settore dei servizi pubblici locali sia accompagnato con misure di garanzia dell’efficienza e della qualità della gestione del servizio, e ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, anche attraverso la previsione di «obblighi di pubblicazione, direttamente da parte del gestore o anche a cura dell’ente locale affidatario, di alcune misure di performance (livello qualitativo, prezzo medio per utente, livello degli investimenti effettuati) della gestione del servizio le quali, pur tenendo conto delle diverse condizioni di fornitura in termini di aree, popolazione e caratteristiche del territorio servito, potrebbero consentire di effettuare delle prime valutazioni di benchmarking delle diverse gestioni».

 


 

Novità introdotte in materia di servizi pubblici locali dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento alle disposizioni recate dall'abrogato D.P.R. 12 ottobre 2010, n. 168, agli artt.  6-7. 

 

Premessa.

A seguito del raggiungimento del quorum da parte del referendum, tenutosi il 12 e 13 giugno 2011, sono stati abrogati l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e ss. mm., convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il regolamento di attuazione del predetto articolo di cui al D.P.R. 12 ottobre 2010, n. 168.

Tale abrogazione non ha determinato, però, una lacuna normativa in materia in quanto, come affermato da Stefano Glinianski ed Ugo Patroni Griffi nella presentazione al volume La gestione dei servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, «il referendum non travolge quei principi, di origine prevalentemente pretoria e comunitaria, che nell'art. 23-bis e nel Regolamento Fitto trovavano espressione normativa».

Ciò nonostante, il Governo ha ritenuto di dover comunque tornare a normare la materia dei servizi pubblici locali, sotto la spinta anche dell'Unione europea che chiede a gran voce all'Italia riforme in grado di riequilibrare i conti pubblici nazionali. Di qui l'emanazione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 4 reca: «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea». 

Non poche perplessità suscita tale nuovo intervento dell'Esecutivo. Infatti, come già rilevato da attenta dottrina [A. Lucarelli, Primissime considerazioni a margine degli artt. 4 e 5 decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 e relativo impatto sui servizi pubblici locali, in AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Rivista n. 3/2011, 8 e ss.] «la caducazione referendaria “non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa … alla luce della peculiare natura del referendum, quale atto – fonte dell'ordinamente”, così come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 468 del 1990»; d'altronde, nemmeno l'emergenza economica che ha mosso il Governo potrebbe legittimare un siffatto agire [si veda Corte cost. 11 ottobre 1983, n. 307, in «Foro It.», 1984, I, 341, con nota di Volpe].

 

 

Art. 4, commi 15 e 16, del D.L. n. 138/2011

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L 'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

Commento: Le disposizioni normative che precedono fanno integralmente rivivere l'art. 6 del D.P.R. n. 168/2010. Pertanto, si rinvia per l'esegesi di tali disposizioni al volume La gestione dei servizi pubblici locali dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011, pagg. 81-90.   

 

Art. 4, comma 17, del d.l. n. 138/2011

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

 

Commento: Nonostante i forti dubbi sulla costituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, sia consentito esprimere un giudizio del tutto positivo in merito alla previsione del comma in questione, che obbliga anche le società pubbliche a capitale misto ad assumere personale mediante procedure ad evidenza pubblica.

Infatti, come già rilevato nel volume La gestione dei servizi pubblici locali dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011, pagg. 29-30, per effetto dell'abrogazione dell'art. 23-bis e del Regolamento Fitto, forte era il rischio vanificare gli sforzi del Legislatore in tema di trasparenza e legalità nell'accesso a carriere lavorative in società pubbliche a partecipazione non totalitaria del capitale. L'emanazione di tale disposizione fa rivivere in pieno i principi ispiratori del Regolamento n. 168/2010 in materia.

 


 

Note a margine del D.L. n. 138/2011: l’art. 4 e il suo ambito di applicazione.

In occasione di ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo è stato emanato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il cui art. 4 così reca: «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea»: l’intento legislativo è stato quello di riordinare il sistema dei servizi pubblici locali al fine di colmare il vuoto normativo causato dagli esiti del referendum popolare.

Prescindendo dalla criticabile modalità di regolamentare un settore così delicato attraverso un’unica norma, inserita peraltro nella cosiddetta manovra bis estiva, occorre verificare se, ed eventualmente entro quali limiti, il nuovo testo normativo apporti chiarezza alla materia.

La rubrica della norma si propone di adeguare la nostra disciplina alla normativa dell’Unione europea, così in ossequio all’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, si prevede – al comma 1 – che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, in modo da liberalizzare tutte le attività economiche, garantendo l’universalità e accessibilità del servizio, limitando – negli altri casi – «l’attribuzione di diritti di esclusiva» ai casi in cui – in base ad un’analisi di mercato – la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità: all’esito della verifica (che deve essere svolta periodicamente), l’ente adotta una delibera quadro nella quale illustra l’istruttoria, evidenziando, in particolare, – per i settori sottratti alla liberalizzazione – le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Al comma 8 si individuano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nell’ipotesi di attribuzione di diritti di esclusiva, e si indica il conferimento in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite che devono essere individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del TFUE, dei principi generali sui contratti pubblici e dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (riprendendo sotto tale profilo quanto disciplinato dall’art. 23-bis, comma 2, lett. a); nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza (richiamando quanto stabilito nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 168/2010).

Scompare sia il riferimento alle società a partecipazione mista pubblica e privata – tra le modalità ordinarie di gestione del servizio pubblico locale – di cui all’art. 23 bis, comma 2, lett. b), sia la considerazione dell’affidamento in house come ipotesi eccezionale.

Tale scelta, che pure si giustifica con il rispetto della volontà referendaria che ha portato all’abrogazione dell’art. 23-bis, non impedisce al legislatore di regolamentare i due strumenti di gestione.

In particolare, per quanto concerne le società miste, il legislatore né inserisce la società a partecipazione mista pubblica e privata tra le modalità ordinarie, né prevede la gara a doppio oggetto; si tratta, tuttavia, di una lacuna solo apparente, tant’è che l’art. 4 presuppone l’utilizzo di tale strumento al comma 12 dove richiede che il socio privato abbia una partecipazione non inferiore al 40 per cento e l’attribuzione di specifici compiti operativi, e al comma 16 dove espressamente prevede che la deroga all’applicabilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici da parte delle società miste, previsto dal comma 3 dell’art. 32 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, si applica solamente se l’individuazione del partner privato sia avvenuta con gara a doppio oggetto.

D’altro canto, come si è già avuto modo di sottolineare più ampiamente (ved. addendum di aggiornamento sub art. 1, in La gestione dei servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo del 12 e 13 giungo 2011, a cura di S. Glinianski e U. Patroni Griffi, pagg. 11 e segg.), l’utilizzo di tale strumento per la gestione del servizio pubblico locale risultava già pacificamente ammesso prima ancora dell’introduzione dell’art. 23-bis, non solo perché sin dalla legge n. 142/1990 la società mista era regolamentata quale modello alternativo alla concessione, ma anche perché a livello comunitario le società miste erano state annoverate tra le forme di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato.

Anche la previsione della gara a doppio oggetto che individui la società per la realizzazione e/o la gestione del servizio, nonché il socio privato con conseguente enucleazione degli specifici compiti operativi che l’art. 23-bis aveva avuto il merito di richiedere in via esplicita era soluzione alla quale si giungeva in via interpretativa, in primo luogo attraverso l’applicazione, nella Comunicazione interpretativa della Commissione CE, anche alle società miste del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni che portava a ritenere necessaria la scelta del partner privato con una procedura trasparente e concorrenziale che avesse per oggetto sia l’appalto o la concessione da aggiudicare all’entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partener privato all’esecuzione delle prestazioni.

Questa interpretazione si è, nel tempo, consolidata a livello giurisprudenziale, sia in ambito comunitario che a livello nazionale ed è per tali ragioni che – come evidenziato (ved. addendum di aggiornamento sub art. 1, cit., pagg. 7 e segg.) – l’abrogazione del Regolamento di attuazione in realtà non ha reso inapplicabile né l’utilizzo dello strumento della società mista, né la gara a doppio oggetto, né il contenuto del bando di gara che la giurisprudenza aveva col tempo fissato nel suo contenuto.

Il legislatore avverte poi la necessità di individuare alcuni elementi distorsivi dell’assetto concorrenziale, riproponendo (rectius «ricopiando») il contenuto del bando di gara o della lettera di invito previsto dal Regolamento di attuazione all’art. 3 (al cui commento si rinvia alle pagg. 47 e segg.), presumibilmente sulla base della considerazione secondo la quale (così come già sottolineato in sede di addendum di aggiornamento sub art. 3, pagg. 19 e segg.) vengono sostanzialmente recepiti regole giuridiche presenti in altre disposizioni normative, principi insiti nell’ordinamento, prassi diffuse, orientamenti consolidati della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Come norma di chiusura, l’art. 4 individua i settori esclusi dalla sua applicazione, escludendo espressamente – tra gli altri – il servizio idrico integrato: il previgente art. 1 del Regolamento di attuazione (nonché l’art. 15 comma 1- ter, decreto-legge n. 135/2009) non inseriva nell’elenco dei settori esclusi dall’applicazione del regolamento il servizio idrico (cfr. art. 1, comma 3), ma stabiliva che nella gestione del servizio idrico integrato permaneva l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena e esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse (per un commento sulla disciplina attualmente applicabile al servizio idrico cfr. addendum di aggiornamento sub art. 1, pag. 14). Alla gestione del servizio idrico l’art. 4 dichiara comunque applicabile il regime di incompatibilità prevista dai commi 19 a 27 riguardo alle funzioni di regolazione e di gestione.

Rimangono sottratti all’applicazione dell’art. 4 il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali: non vengono più opportunamente menzionati i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche, ipotesi quest’ultima rispetto alla quale erano state, in sede di commento al Regolamento (ved. pagg. 16 e segg.), manifestate perplessità sulla sua previsione tra le esenzioni.

A conclusione di queste brevi considerazioni, l’ulteriore riflessione finale non può non evidenziare un’insoddisfazione per la scelta legislativa di aver rinunciato, ancora una volta, ad una regolamentazione sistematica dei servizi pubblici locali e di avere, frettolosamente, predisposto una norma in un contesto eterogeneo che, lungi dal riordinare il sistema che risultava comunque già regolamentato dalla normativa comunitaria, nonché da quella di risulta, rischia invece di esporsi a rischio di incostituzionalità.

 


 

Il contenuto degli artt. 2, 9 e 10 del D.P.R. n. 168/2010 dopo il referendum abrogativo e il successivo varo del D.L. n. 138/2011 ovvero le liberalizzazioni dei servizi pubblici e la tela di Penelope.

 

[1] Tutti sanno, fin dai primi anni della scuola, che nei poemi epici di Omero la tela di Penelope è il celebre lenzuolo funebre che la moglie di Ulisse di giorno tesseva e di notte disfaceva per evitare un nuovo e non voluto matrimonio. Nella corrente prassi linguistica ci si riferisce a questa parafrasi quando si indica un lavoro che non avrà mai termine e che per molti versi appare impraticabile.

Ebbene, anche il commento al D.L. n. 138/2011 per un verso offre all’interprete lo stesso stupore e la medesima frustrazione di chi è impegnato in un lavoro che comincia sempre daccapo e dall’altro verso esso rischia di sembrare solo la sintesi della reale complicazione che si è creata nella disciplina della liberalizzazione dei servizi pubblici a causa di una serie mal coordinata di fattori politici e legislativi.

È bene tuttavia andare per ordine.

 

[2] Il D.L. n. 138/2011 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» del 13 agosto 2011, n. 188, ed entrato in vigore il giorno stesso, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, agli artt. 4 e 5 contiene una nuova regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla luce del risultato del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011. Il referendum aveva abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.

 

[3] Gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 138/2011 contengono numerosi commi e di fatto ripropongono una disciplina molto articolata che fa leva sugli stessi principi che erano alla base dell’abrogato art. 23-bis del decreto-legge n. 112/2008 e del D.P.R. n. 168/2010. Tanto con la dovuta precisazione che il comma 34 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 esclude dall'applicazione dell’intera disciplina prevista nel medesimo articolo i settori del servizio idrico integrato (tranne per quanto ai commi da 19 a 27); del servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164; del servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239; del servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al D.L.vo 19 novembre 1997, n. 422, e della gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

[4] Ulteriore premessa è quella di sottolineare, ancora una volta, che l’art. 23-bis, abrogato, nelle sue linee programmatiche essenziali, rappresentava la declinazione che il legislatore nazionale aveva scelto per adottare in Italia la disciplina comunitaria della concorrenza nel settore dei servizi pubblici. E che se è pur vero che l’obbiettivo dei comitati promotori del referendum si appuntava sostanzialmente alla cancellazione di qualsivoglia disciplina di gestione privata dell’acqua, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2011 (Pres. De Siervo, Red. Gallo - decisione del 12 gennaio 2011, pubblicata in «Gazz. Uff.» 28 gennaio 2011) aveva specificato che «l’astratta riconducibilità alla previsione dell’art. 23-bis di un’indefinita pluralità di servizi pubblici locali di rilevanza economica» non era di ostacolo alla possibilità di vaglio referendario, e che «nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo …; dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica». E peraltro la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 325/2010 (Pres. Amirante, Red. Gallo - decisione del 3 novembre 2010 pubblicata in «Gazz. Uff.» del 24 novembre 2010) espressamente escludeva che l’art. 23-bis potesse costituire applicazione necessitata del diritto dell’Unione europea, rappresentando solo una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare il primo comma dell’art. 117 Cost.

 

[5] Alla luce di quanto sopra il quadro appare incerto nella misura in cui il legislatore dell’agosto 2011 sembra dare una precisa latitudine interpretativa al referendum abrogativo applicandolo solo a determinati settori e lasciando per il resto la normativa previgente.

 

[6] Certo l’abrogato art. 2 del D.P.R. n. 168/2010 conteneva alcune regole che erano state oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale a causa delle censure di costituzionalità spiccate da parte di numerose regioni che avevano palesato una ferma contrarietà ad adottare il principio secondo cui il criterio ordinario da seguire era quello di liberalizzare tutte le attività economiche compatibili con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio. A tali censure la Corte costituzionale rispondeva che «lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei servizi pubblici locali ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto. Ciò comporta, evidentemente, un’applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri … Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici – di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario». Eppure occorre chiedersi fondatamente se la curvatura esegetica data dal legislatore del D.L. n. 138/2011 alla concorrenza nei servizi pubblici appaia in linea con il risultato del referendum, ed in questo senso non è escluso che la Corte costituzionale torni ad essere chiamata ad esprimersi.

 

[7] In definitiva il legislatore del 2011 esclude determinati servizi dalla concorrenza e impone con fermezza la propria visione fortemente pro-concorrenziale dei servizi pubblici. Nel proporre tale percorso si avvale evidentemente del fatto che, comunque, se prima dell’abrogazione referendaria la disciplina prescriveva l’affidamento al mercato della gestione dei servizi pubblici ora, caduto l’obbligo, l’ente locale era comunque vincolato dalle norme comunitarie, così come interpretate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, a prediligere il modello di gestione che si dovesse rivelare come il più idoneo secondo una attenta valutazione economica del servizio. E in questo senso non si sarebbe potuto non fare riferimento alla giurisprudenza amministrativa maggioritaria secondo cui le ipotesi di gestione diretta e di mancato ricorso al mercato rappresentano percorsi subordinati rispetto all’apertura alla liberalizzazione (per tutte si veda Cons. Stato 23 marzo 2003, n. 1289, e T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, n. 460 del 2010). In questo senso tra l’altro occorre richiamare le parole di apprezzamento nei confronti del legislatore da parte del presidente dell’AGCM nella relazione annuale del 2011 sui temi della concorrenza nell’ambito dei servizi pubblici.

 

[8] Infine, occorre ribadire che la disciplina contenuta negli artt. 4 e 5 del D.L. n. 138/2011, così come anche nell’art. 2 D.P.R. n. 168/2010, è formulata per garantire equilibrio, economia ed efficienza alla gestione dei servizi pubblici. La futura applicazione pratica sarà poi il vero banco di prova sul quale valutare l’esito sia dal punto di vista di eventuali difetti della disciplina sia per vagliare i reali benefici economici derivanti dalla scelta concorrenziale. Quanto al contenuto normativo degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 168/2010, come già detto, essi rappresentavano principi largamente accolti nel diritto internazionale e nel diritto europeo della concorrenza e, quindi, la loro riproposizione non appare in nessun modo problematica. Anzi occorre segnalare che il comma 29 dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 appare migliorativo nella sua formulazione (più lineare) rispetto all’art. 10 D.P.R. n. 168/2010.

 

 


 

 

Il rispetto del patto di stabilità e delle norme di contabilità pubblica.

 

Il comma 14 dell’art. 4 ripropone, in sostanza, quanto già disposto dall’abrogato articolo 5 D.P.R. n. 168/2010 (giusta previsione del comma 10, lettera a, art. 23-bis, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008), prevedendo l’assoggettabilità delle società in house al patto di stabilità interno alle società partecipate dagli enti locali. Il legislatore, quindi, nel riproporre la previsione, sia pur con qualche differenza, intende rimarcare la volontà di arginare le tecniche elusive delle norme disciplinanti il patto di stabilità invalsa oramai nella prassi degli Enti Locali, che hanno trovato nelle partecipazioni societarie un efficace metodo di alleggerimento della propria contabilità, anche dai numerosi vincoli sempre più stringenti posti a carico degli Enti stessi.

Il disposto fa riferimento a quanto previsto dall’art. 18 D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che estende l’obbligo di applicazione del patto di stabilità a tutte le società controllate titolari di affidamenti diretti ivi comprese le società miste che – una volta scelto il socio operativo – svolgano servizi di natura strumentale.

Sul piano concreto la norma potrà ritenersi operante nel momento in cui verranno definite le modalità attuative del medesimo art. 18. Scompare, quindi, il rinvio delle modalità di assoggettamento al Patto di stabilità e della conseguente modulistica alle modalità di attuazione del bilancio consolidato, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (1).

Tuttavia, non può non osservarsi come la previsione di assoggettabilità al patto di stabilità, rebus sic stantibus, vada incontro alle medesime eccezioni alla stregua delle quali la Corte costituzionale, con pronuncia n. 325/2010 ha espunto il riferimento al patto di stabilità nella lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis D.L. n. 112/2008 sul presupposto dell’attrazione della materia nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica di competenza concorrente e non esclusiva dello Stato.

Non v’è dubbio che l’attuale formulazione del comma 14 del D.L. n. 138/2011, nel riproporre la medesima disposizione sembra escludere, nuovamente, le Regioni, con conseguente apertura alle stesse denunce di illegittimità costituzionale. 

 

Le incompatibilità.

 

L’art. 4, commi 19-27, attengono le ipotesi di incompatibilità, e trattasi, in sostanza, delle disposizioni  contenute nel previgente art. 8 dell’abrogato Regolamento n. 168/2010, in precedenza rubricato «Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione».

Appare evidente l’eadem ratio sottesa alla disposizione in esame ossia quella di evitare forme di commistione tra controllare e controllato e di garantire un regolare e trasparente svolgimento delle rispettive attività e funzioni scevre da quelle implicazioni ritenute forieri di possibili commistioni che altererebbero l’equilibrio dei rapporti tra l’ente socio e la propria società partecipata.

 

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(1) Il rinvio alla fase attuativa della legge n. 42/2009 era stato introdotto sulla base di una proposta emendativa formulata in sede di Conferenza Unificata nonché di una specifica condizione della I Commissione della Camera dei Deputati.  Detto rinvio è stato ritenuto condivisibile su un piano operativo, in quanto il rispetto del Patto di stabilità da parte delle aziende in house è un vincolo che si intrinseca inevitabilmente con quello a carico dell’Ente socio che attraverso l’elaborazione del bilancio consolidato può consentire una reale rappresentazione della situazione contabile dell’Ente e degli equilibri a cui è soggetto, considerando le aziende al pari delle proprie Ripartizioni, così come ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.