PRESENTAZIONE
L’abrogazione
dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per effetto
del referendum abrogativo degli scorsi 12 e 13
giugno pone spinosi dilemmi agli operatori circa
la disciplina applicabile ai servizi pubblici
locali. E ciò
in considerazione soprattutto del fatto che
tale disciplina si è evoluta per così dire per
strati. E ricomporre il puzzle ora che un pezzo
centrale è venuto meno è impresa davvero ardua.
Prima
tessera.
- L’abrogazione dell’art. 23-bis
travolge anche il regolamento di attuazione di
tale norma (D.P.R. n. 168/2010).
Seconda
tessera.
- L’abrogazione dei predetti provvedimenti
normativi – secondo una linea di pensiero –
non farebbe «risorgere» l’art. 113 del TUEL
che proprio dagli stessi era stato, parzialmente,
abrogato. In questo senso del resto deporrebbe
l’ordinanza della Corte costituzionale n.
24/2011 che aveva ammesso il referendum.
Terza
tessera.
Il referendum non travolge quei principi, di
origine prevalentemente pretoria e comunitaria,
che nell’art. 23-bis e nel Regolamento Fitto trovavano espressione normativa.
In
particolare permane il principio secondo cui
l’affidamento in
house è
modalità del tutto eccezionale (non ordinaria)
per l’affidamento del servizio. Ed è consentito
solo in favore di società a capitale interamente
pubblico, soggette al c.d. «controllo analogo» e
ove sia inefficiente il ricorso al mercato. Del
resto i pareri sin qui resi dall’AGCM, ai sensi
dell’art. 23-bis,
comma 4, costituiscono una «prassi» di cui gli
enti non possono comunque non tenere conto. Tanto
più alla luce dell’indirizzo della
giurisprudenza della Corte dei conti che ravvisa
nell’elusione delle regole in materia di
affidamento dei servizi pubblici l’illecito
contabile del danno alla concorrenza.
Si
segnala, peraltro, che la caduta delle meritevoli
disposizioni del Regolamento Fitto volte ad
ostacolare il diffuso malcostume di anteporre
nella preposizione alle cariche sociali delle
società partecipate da enti pubblici ragioni di
clientela o riconoscenza politica e non già il
merito – con gli effetti sull’efficienza del
servizio ben noti – sollecitano il massimo
rigore (e, pertanto, è meritoria la proposta
Lanzillota di rintrodurre celermente le citate
incompatibilità).
Le
modalità allora ordinarie di affidamento del
servizio saranno la gara ovvero
l’affidamento a società mista a partecipazione
pubblica e privata. Con la precisazione, in
quest’ultimo caso, che in base al consolidato
orientamento della Corte di giustizia europea e
della Commissione e del Consiglio di Stato, tanto
la selezione del partner privato, quanto
l’affidamento del servizio alla società mista,
devono avvenire tramite gara con le procedure
dell’evidenza pubblica.
Nella
pratica, come ammette
la Commissione
europea (Comunicazione interpretativa del 5
febbraio 2008, C6661/2007 conf. parere Consiglio
di Stato n. 456/2007), considerati i problemi
legati all’esperimento di due distinte
(giuridicamente e cronologicamente) gare è
possibile selezionare «partner privato ...
nell’ambito di una procedura trasparente e
concorrenziale, che ha per oggetto sia l’appalto
pubblico o la concessione da aggiudicare
all’entità a capitale misto, sia il contributo
operativo del partner privato all’esecuzione di
tali prestazioni e/o il suo contributo
amministrativo alla gestione dell’entità a
capitale misto. La selezione del partner privato
è accompagnata dalla costituzione della società
mista e dall’aggiudicazione dell’appalto alla
medesima».
Tuttavia
il ricorso al partenariato pubblico-privato non è
più – caduto l’art. 23-bis – alternativa nella mera discrezionalità dell’amministrazione, ma
potrà avvenire solo «laddove vi siano
giustificate ragioni per non ricorrere a un
affidamento esterno integrale» (Cons. Stato A.P.
1/2008).
La
scelta tra il ricorso all’affidamento mediante
gara e l’affidamento a società mista è,
dunque, condizionato dall’esame (preventivo) di
numerosi elementi, anche tecnico-finanziari, che
comprovino che tale modalità di affidamento sia
più efficiente rispetto a quella ordinaria. In
tale prospettiva dovranno espressamente essere
giustificate le prestazioni richieste al socio «operativo»
e la congruità della partecipazione sociale ad
esso riservata sotto il duplice profilo della
massimizzazione del valore della partecipazione
dell’Ente e dell’efficienza del servizio
affidando.
Le
tessere mancanti.
- L’abrogazione delle disposizioni citate pone
più di un dubbio sulla legittimità delle
procedure principiate in vigenza della norma
abrogata. Per le stesse si pone, infatti, un
problema di coerenza, non solo rispetto alla
disciplina comunitaria, ma anche rispetto alle
specifiche normative di settore. Non può,
infatti, tralasciarsi di considerare che il
disposto di cui al citato art. 23-bis,
superava possibili conflitti normativi sancendo
espressamente la prevalenza della propria
disciplina rispetto alle normative di settore
esistenti.
Venuta
meno tale previsione pare legittimo chiedersi se
rispetto ai generali principi comunitari debbano
ritenersi recessive o meno le discipline di
settore che riconoscono quale unica modalità di
affidamento del servizio l’espletamento di
procedura ad evidenza pubblica. Non appare
peregrina una risposta affermativa al quesito sol
che si consideri che essendo la tutela della
concorrenza una materia riservata in via esclusiva
al legislatore statale, questi ben può
scegliere a monte la procedura più idonea
privando così l’Ente locale della possibilità
di optare per una diversa modalità di affidamento
senza arrecare alcun vulnus
ai principi di autonomia, cui gli Enti locali
rimangono così tenacemente aggrappati.
Appare,
dunque, di tutta evidenza l’importanza di quanto
cristallizzato dal Regolamento, ancorché lo
stesso sia stato travolto dall’esito
referendario.
Se,
infatti, come sostenuto dalla stessa Corte
costituzionale l’art. 23-bis
non è applicazione esclusiva e necessitata del
diritto dell’Unione europea e, dunque, non è
norma costituzionalmente obbligata, e la sua
abrogazione non determina, come sostenuto dagli
stessi presentatori del quesito alla Corte
costituzionale, il riaffermarsi della precedente
disciplina di cui all’art. 113 del TUEL, essendo
la reviviscenza di una norma abrogata da altra
disposizione, poi, dichiarata costituzionalmente
illegittima, esclusa dalla stessa giurisprudenza
costituzionale (sentenze Corte cost. nn. 31/2000 e
40/1997), logico corollario a tale assunto è il
ritorno, nella sua piena applicazione, di quanto
in passato statuito dal dettato comunitario e poi
sviluppato dal diritto pretorio interno.
Vero
è che, allora, le gestioni esistenti non saranno
più assoggettate alle limitazioni temporali
previste dalla abrogata disciplina; ma altrettanto
vero è che sarebbe errato ritenere che la recente
abrogazione normativa legittimi, quale fosse quasi
un prioritario modulo gestionale, un affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali secondo
lo schema definito di autoproduzione.
Con
specifico riferimento agli affidamenti c.d. in
house, il
sottrarre alle regole del mercato una gestione di
servizi di interesse generale per rendere la
stessa «domestica», imporrà, comunque, oltre
che il rispetto dei requisiti del c.d. controllo
analogo
dell’ente locale sulla società partecipata e
della prevalenza dell’attività societaria nei confronti dell’amministrazione, altresì, una
effettiva e concreta analisi del perché, in
termini di utilità e convenienza, sia più
efficiente, efficace ed economico affrancarsi
dalle regole concorrenziali per delineare una
futura autoproduzione del servizio.
Ecco
che allora le disposizioni del Regolamento
abrogate, ancorché non rappresentino più dei
testuali obblighi cristallizzati in norma,
assumono tutto il loro rilievo quali fondamentali
indicazioni operative per chi, in assenza di una
precisa disciplina, dovrà confrontarsi con il
complesso sistema dei servizi pubblici locali.
Si
prenda quale esempio l’obbligo di una previa
analisi di mercato, a giustificazione della volontà
di sottrarre alla logica concorrenziale un
servizio pubblico, così come era richiesta
dall’art. 2, comma 2, del Regolamento, e il
dovere di individuare precisi obblighi di
servizio, con previsione di eventuali
compensazioni economiche alle aziende esercenti i
servizi, tenendo conto dei proventi delle tariffe
da loro applicate e delle future disponibilità di
bilancio dell’ente locale, come richiedeva il
comma 5 della medesima norma citata.
Orbene,
come può sostenersi che, in assenza di una loro
espressa previsione, queste regole non
rappresentino ancora dei principi di sana gestione
finanziaria che un ente ha l’onere di rispettare
per evitare gestioni o già fisiologicamente in
perdita o realizzate non tenendo conto delle
capacità finanziarie dell’ente che, per effetto
di ricapitalizzazioni non pianificate come
eventuali, potrebbe portare il suo bilancio in
disequilibrio economico e finanziario?
Ed
ancora, riferendoci al c.d. partenariato
pubblico-privato di tipo istituzionale, pur se non
dovrà più essere rispettato quel quantum
minimo di apporto finanziario di un socio
operativo privato nella sua partecipazione alla
compagine societaria fissato nella misura del 40%,
di certo l’amministrazione non potrà sottrarsi
dal rispetto di principi che, pur se non più
espressamente codificati nel nostro sistema
normativo interno, restano pienamente operanti per
effetto della comunicazione interpretativa 6661
del 5 febbraio 2008 della Commissione UE, che
impone che il socio privato sia scelto con gara e
abbia compiti operativi.
Il
venire meno delle relative norme regolamentari che
disciplinavano precipuamente detta materia, di
certo non esimerà, poi, i competenti organi
operanti in seno alle società pubbliche, in
particolare alle società domestiche, dal rispetto
delle regole in materia di assunzione del
personale, di acquisizione di beni, servizi e
forniture o di assoggettamento al patto di
stabilità che il diritto pretorio delle diverse
magistrature e norme di legge tuttora vigenti
impongono.
Resta
da chiedersi, dunque, se effettivamente il
risultato del referendum abrogativo, ragionando in
termini strettamente giuridici, tenendo conto
anche della cancellazione delle auspicate
incompatibilità per chi assume incarichi
societari, non surrogata, in tal caso, da altre
disposizioni, non abbia determinato la
cancellazione di norme che, sicuramente, avrebbero
potuto rappresentare un grande ausilio per tutti
gli operatori pubblici che, ancora una volta, in
assenza di precise regole, si troveranno ad agire
con difficoltà in un contesto normativo che
ritorna ad essere non illuminato da una chiara
luce normativa.
Da
qui l’importanza del Regolamento che, a parere
degli scriventi, rappresenta, per il suo
contenuto, ancora un preciso riferimento che,
ancorché non direttamente cogente, deve
illuminare il cammino degli operatori in attesa di
un auspicabile nuovo intervento legislativo.
STEFANO
GLINIANSKI
UGO
PATRONI GRIFFI