PREFAZIONE
1.
- Considerazioni generali.
Pochi
settori hanno vissuto negli ultimi due decenni una
evoluzione normativa così effervescente come
quella realizzatasi nell’ambito dei servizi
pubblici locali.
È
anche per questo che il Commentario sul
regolamento in materia di servizi pubblici locali
di rilevanza economica di cui al D.P.R. 7
settembre 2010, n. 168, curato egregiamente da
Stefano Glinianski ed Ugo Patroni Griffi si
propone efficacemente all’attenzione degli
studiosi e degli operatori del settore.
La
legge 8 giugno 1990, n. 142, delineava il modello
societario come quello che, in prospettiva,
avrebbe dovuto soppiantare l’azienda speciale
favorendo forme di partenariato pubblico-privato.
Tale impostazione fu mantenuta anche dal TUEL 18
agosto 2000, n. 267, il cui art. 113 prevedeva
altresì la gestione mediante società per azioni
senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria.
Si
intendeva così promuovere una gestione
imprenditoriale, secondo criteri di economicità,
dei servizi pubblici locali, attraverso
l’apertura al concorso del capitale di rischio
privato in un’ottica di privatizzazione del
sistema e nel tentativo di conciliare le esigenze
di bilancio degli enti locali con la funzione
sociale del servizio.
Una
modifica dell’art. 113 del D.L.vo n. 267/2000
(1) reintroduceva nella disciplina dei servizi
pubblici locali, anche con riferimento alla
erogazione dei servizi agli utenti, la possibilità
dell’affidamento diretto a società parzialmente
o totalmente pubbliche della gestione dei servizi
di rilevanza non più specificamente industriale
ma genericamente economica. L’in
house
risultava quindi riconosciuto come formula
gestoria utilizzabile per la gestione del servizio
in alternativa ad altri due modelli.
L’art.
23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, costituisce ora una nuova radicale
inversione di rotta che reintroduce la regola
della selezione con procedure ad evidenza pubblica
del soggetto gestore e dell’esternalizzazione
quale modulo tendenzialmente esclusivo di gestione
dei servizi pubblici locali. Il legislatore è così
nuovamente intervenuto in materia di servizi
pubblici locali con una serie di disposizioni,
contenute in detto articolo, intese a limitare il
ricorso all’affidamento a società in house
o comunque partecipate dall’ente nella gestione
di servizi pubblici.
La
normativa prevede che il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali avvenga, in
via ordinaria, a favore di soggetti individuati
mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato
istitutivo della Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici (2).
Le
disposizioni dell’art. 23-bis trovano applicazione per tutti i servizi pubblici locali, prevalendo
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili (comma 1 dell’articolo cit.), con
conseguente abrogazione, nelle parti
incompatibili, dell’art. 113 cit.
La
scelta da ultimo compiuta dal legislatore
nazionale, che ha in gran parte superato il vaglio
della Corte costituzionale è stata dunque
nettamente nella direzione di ricorso al mercato
(3).
L’evoluzione
della normativa sui servizi pubblici viene
ripercorsa con attenzione dalla dott.ssa Valentina
Depau.
Occorre
tuttavia tenere conto della declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 23-bis nella parte in cui demandava ad un regolamento statale il compito di
disporre l’assoggettamento al patto di stabilità
interno delle società pubbliche affidatarie di
servizi pubblici locali, con conseguente
travolgimento di quanto disposto, in attuazione
delle predetta norma, con l’art. 5 del D.P.R. n.
168/2010.
Sull’art.
5 si sofferma, nel testo in esame, con attenzione
ed acutezza la dott.ssa Ilaria Rizzo.
2.
- La responsabilità amministrativa.
2.1.
- Premessa.
Varie
ipotesi di responsabilità amministrativa per
danno «erariale» in tale ambito possono sorgere
a carico degli amministratori e dipendenti
pubblici e degli altri soggetti ad essi
equiparabili.
Responsabilità
possono così configurarsi dalla scelta contra
legem del
soggetto cui affidare la gestione del servizio.
Ancora tali responsabilità possono derivare dalla
non corretta gestione del procedimento per
l’affidamento. Infine responsabilità possono
conseguire dalla cattiva gestione del servizio in
sé. Ciò sempre che da tali comportamenti sia
derivato all’ente pubblico, al privato o ad
entrambi un danno ingiusto. Con l’ulteriore
precisazione, per quanto attiene al danno subito
dal privato, che tale danno gli dovrà comunque
essere stato risarcito dall’ente pubblico in via
giudiziaria od anche transattiva.
Vengono
così in rilievo tutte le specificità normative,
procedurali e sostanziali, che attengono alla
disciplina della responsabilità amministrativa ed
al suo processo, affidato come è noto ad un
giudice speciale od esclusivo che dir si voglia:
la Corte dei conti. Esse non possono ovviamente
essere affrontate in questa sede.
La
non conformità dell’azione amministrativa alle
puntuali prescrizioni che ne regolano lo
svolgimento, pur non essendo di per sé idonea a
generare una responsabilità amministrativa in
capo all’agente, può assumere comunque
rilevanza allorché quegli atti integrino una
condotta quantomeno gravemente colposa che produca
un danno all’amministrazione.
In
tale caso non sarebbe invocabile
l’insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali posto che, ai sensi dell’art. 23-bis,
per la gestione del servizio pubblico locale gli
amministratori locali non sono chiamati ad
effettuare una scelta fra due soluzioni gestionali
alternative entrambe lecite (gestione in house
o esternalizzazione), sicché in definitiva la
scelta del modulo «in house»,
in assenza della sussistenza di tutti i
presupposti derogatori disciplinati dalla legge,
si configurerebbe palesemente illegittima con
conseguente possibile responsabilità per il danno
patrimoniale arrecato.
La
giurisprudenza contabile prevalente, dopo aver
affermato la sindacabilità di atti che,
esprimendo scelte abnormi e palesemente
arbitrarie, debbono ritenersi illegittimi per
eccesso di potere ovvero, nel caso di
comportamenti omissivi, per violazione di legge ha
individuato l’ambito di sindacabilità
nell’area delle scelte caratterizzate da «abnormità
e palese irrazionalità» ha poi concluso che
l’insindacabilità delle scelte amministrative
non esclude la verifica giudiziale sul corretto
esercizio del potere discrezionale, sulla base di
parametri esterni (quali la competenza, il termine
e la materia) e interni (rapporto tra fine
istituzionale e fine concreto; congruità e
proporzionalità delle scelte; principi di
razionalità, imparzialità e buona
amministrazione).
2.2.
- Ipotesi concrete.
2.2.1.
- La scelta del soggetto gestore di servizi
pubblici.
– Il profilo di responsabilità amministrativa
per danno erariale può venire in rilievo in
relazione alla mera violazione della disciplina
sulla scelta del soggetto gestore/contraente, a
prescindere dall’affidamento in subappalto del
servizio.
Infatti
– stante l’attuale quadro normativo – è
possibile che l’illegittima gestione in
house di un servizio pubblico locale per contrasto con la previsione
dell’art. 23-bis
e della disciplina attuativa di cui al D.P.R. n.
168/2010 possa causare all’ente locale un danno
derivante dal mancato confronto concorrenziale tra
operatori economici privati, posto che anche
nell’ambito dei servizi pubblici locali l’in
house providing
non costituisce più modulo gestorio ordinario,
essendo divenuto espressione di un principio
derogatorio di carattere eccezionale.
Nell’ambito
della giurisprudenza sono rintracciabili varie
ipotesi di responsabilità per illegittima scelta
del soggetto gestore di servizi pubblici, che,
traducendosi in danno per l’Amministrazione, si
configurano quali illeciti contabili; rileva al
riguardo tutta la giurisprudenza che si va via via
consolidando in materia di «danno da violazione
della disciplina della concorrenza» posto che per
alcuni aspetti la configurazione delle ipotesi di
responsabilità conseguenti alla violazione del
codice dei contratti pubblici (D.L.vo 12 aprile
2006, n. 163), sono sovrapponibili alle ipotesi di
violazione dell’art. 23-bis, per violazione della disciplina sulla scelta dei soggetti gestori di
servizi pubblici locali.
È
ampio il contenzioso che vede operatori economici
interessati alla gestione di servizi impugnare i
provvedimenti degli enti locali che escludono la
procedura competitiva e procedono ad affidamenti
diretti del servizio pubblico locale.
In
tal caso il ricorrente richiede – generalmente
– al giudice amministrativo oltre
all’annullamento degli atti e alla caducazione
del contratto in essere con il terzo anche
risarcimento del danno. Nell’ipotesi in cui non
sia possibile il risarcimento in forma specifica
può sorgere il diritto alla liquidazione del
danno per equivalente. Rileva, in tale contesto,
in particolare danno da perdita di chance invocabile dalle imprese escluse laddove la rimozione dell’atto
lesivo non consenta il pieno soddisfacimento e
perseguimento dell’utilità finale (contratto già
eseguito e impossibility
di subentro).
In
concreto il risarcimento per perdita di chance
viene quindi riconosciuto in alternativa a quello
in forma specifica ammettendolo nei casi in cui
non vi sia certezza del conseguimento
dell’aggiudicazione o dell’affidamento, ma si
riconosca che il soggetto leso ha perduto la
possibilità di conseguire il risultato utile.
Esso è stato riconosciuto anche in ipotesi di
illegittimo affidamento a trattativa privata quale
danno direttamente conseguente alla mancata
possibilità di partecipare alla gara.
Tali
ipotesi sono sovrapponibili alla fattispecie, qui
rilevante, dell’illegittimo affidamento diretto
a società pubblica, posto che gli operatori
privati possono invocare il danno da perdita di chance
relative alla possibile aggiudicazione della gara
che avrebbe dovuto essere indetta.
Sui
temi dell’affidamento si sofferma con spunti
originali la dott.ssa Rosa Calderazzi.
2.2.2.
- Mancata o difettosa attuazione di un
procedimento di scelta del contraente. –
Vengono ora in esame tulle le fattispecie di
responsabilità connesse alla mancata o difettosa
attuazione di un procedimento di scelta del
contraente pur deliberato.
Ulteriore
ipotesi di danno erariale di natura indiretta,
correlata alla mala
gestio
nell’affidamento dei servizi pubblici locali e
infatti rinvenibile qualora l’ente locale, pur
essendo addivenuto correttamente alla decisione di
affidare il servizio a seguito di procedura
competitiva incorra in gravi violazioni delle
regole dell’evidenza pubblica, comprese quelle
dettate dall’art. 3 del D.P.R. n. 168/2010,
inerenti sia l’affidamento del servizio ad un
soggetto esterno, sia la scelta del socio privato,
con compiti operativi, nell’ambito di una
societa mista.
È
infatti evidente che in presenza di procedure di
gara gestite illegittimamente le imprese escluse o
non aggiudicatarie del servizio potrebbero adire
il giudice amministrativo e chiedere oltre alla
tutela demolitoria altresì il risarcimento dei
danni arrecati.
In
tale caso l’eventuale risarcimento corrisposto
dall’ente locale può dare luogo ad una tipica
responsabilità per violazione delle regole della
gara.
2.2.3.
- I componenti della Commissione di gara. –
In fattispecie già trattate dalla giurisprudenza
sono stati chiamati a rispondere del nocumento
patrimoniale il dirigente o il responsabile del
servizio che avesse approvato gli atti di gara e
il conseguente affidamento, nonché i componenti
della Commissione che avessero condotto le
operazioni di gara (4).
I
componenti della Commissione di gara, nella
valutazione delle offerte formulate dalle imprese
partecipanti alla procedura selettiva, infatti
laddove incorressero in gravi violazioni della
normativa vigente ovvero del bando, costituente lex
specialis
della gara, potrebbero essere chiamati a
rispondere in conseguenza della condotta illecita
dannosa.
A
tale proposito appare pertinente richiamare il
contenuto dell’art. 8, comma 6, del regolamento
n. 168/2010, che statuisce l’esclusione da ogni
incarico di commissario di gara per
l’affidamento di servizi pubblici locali per
coloro che, proprio in qualità di componenti di
commissioni, abbiano concorso ad approvare atti
dichiarati illegittimi. La norma richiede in
particolare che sia accertata la responsabilità
del commissario in via giurisdizionale
(nell’ambito di una sentenza non sospesa) nonché
la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo
o della colpa grave. Tale previsione induce a
ritenere che la disposizione si riferisca ad un
accertamento contenuto in una sentenza del giudice
contabile. Infatti, nelle pronunce del giudice
amministrativo – di norma – non sono
rinvenibili statuizioni circa le responsabilità
personali dei singoli (al più vi è un’indagine
circa la responsabilità
dell’amministrazione-apparato nel suo
complesso), tantomeno accertamenti circa la
sussistenza di condotte dolose o gravemente
colpose. Del resto, spesso nell’ambito delle
sentenze di responsabilità della Corte dei conti
– oltre ai menzionati elementi – vi è altresì
un accertamento incidentale dell’illegittimità
degli atti adottati nell’ambito delle condotte
illecite. Anche il tenore testuale della norma
appare compatibile con la predetta soluzione
ermeneutica posto che il comma 6 si riferisce ad
atti «dichiarati» illegittimi, e non solo ad
atti «annullati per motivi di legittimità».
Alla
condanna risarcitoria a carico dei componenti
delle commissioni di gara che abbiano con dolo o
colpa grave concorso all’adozione di atti
illegittimi, pertanto, può conseguire altresì
l’effetto dell’impossibilità di ricoprire
ulteriori incarichi di commissario.
Alla
luce di tale norma peraltro pare lecito domandarsi
se l’effetto inibitorio/ostativo alla copertura
di nuovi incarichi quale commissario di gara debba
ovvero possa essere statuito espressamente
nell’ambito di una pronuncia giurisdizionale,
quale quella del giudice contabile.
Infatti,
il giudice della responsabilità, accanto alla
pronuncia sulla domanda risarcitoria, una volta
accertati tutti gli elementi indicati nell’art.
8, comma 6, potrebbe assumere altresì una
statuizione accessoria, recante una sorta di
misura interdittiva dall’incarico di
commissario. Del resto nell’ambito di un quadro
in cui la responsabilità amministrativo-contabile
assume sempre più fortemente tinte sanzionatorie
esistono già previsioni che attribuiscono al
giudice contabile compito di assumere sanzioni
accessorie o misure interdittive; si pensi
all’art. 248, comma 5, D.L.vo n. 267/2000, che
attribuisce alla Corte dei conti il potere di
statuire l’incompatibilità di amministratori
colpevoli del dissesto di un ente con le cariche
di assessori, revisori dei conti e rappresentanti
di enti locali.
Vengono
poi in rilievo le tematiche di carattere generale
connesse alla responsabilità del responsabile del
procedimento per le quali non si può che rinviare
a trattazioni di carattere generale.
Queste
ed altre tematiche sono ben trattate nel presente
commentario dal dott. Giuseppe Sanseverino
nell’analisi dell’art. 2.
2.3.
- I vincoli per le società di gestione dei
servizi pubblici locali.
Alla
luce del quadro normativo oggi vigente pertanto i
responsabili delle società in
house e delle società miste per l’acquisto di beni e servizi dovranno
agire nel rispetto del D.L.vo n. 163/2006.
Analogamente, ai sensi dell’art. 7, le società
di gestione dei servizi pubblici locali dovranno
procedere al reclutamento del personale e al
conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero pubblicità,
imparzialità, economicità, trasparenza, ecc.).
Sulle
società miste e sulle relative complesse
problematiche si è ampiamente soffermato l’avv.
Giuseppe Campanile.
Conseguentemente
i responsabili delle predette società, qualora
dovessero provvedere all’approvvigionamento di
beni e servizi o al reclutamento di
dipendenti/collaboratori in assenza di procedure
selettive o in violazione dei principi di cui alla
citata normativa, potrebbero essere chiamati a
rispondere dei danni cagionati alle società di
appartenenza. Tuttavia trattandosi di danno
riferibile direttamente alla società pubblica, si
pone problematicamente la questione
dell’assoggettamento degli eventuali
responsabili alla giurisdizione contabile.
Nella
più recente giurisprudenza della Cassazione si
afferma che «società di diritto privato
partecipate da un ente pubblico ... non perdono la
loro natura di enti privati per il solo fatto che
il loro capitale sia alimentato anche da
conferimenti provenienti dallo Stato o da altro
ente pubblico» ed ancora «che la scelta della
pubblica amministrazione di acquisire
partecipazioni in società private implica il suo
assoggettamento alle regole proprie della forma
giuridica prescelta». Anche se, osserva la Corte,
è «innegabile, nondimeno, che si possano
determinare dei problemi quando il modello
giuridico formale prescelto entra in tensione
con il fenomeno economico sottostante, come non di
rado accade proprio nel caso in cui lo Stato o
altro ente pubblico assume una partecipazione in
una società per perseguire in tal modo finalità
di rilevanza pubblica».
Con
queste affermazioni si innova una giurisprudenza
che sembrava indirizzata in senso opposto. Anche
con la sentenza n. 9096 del 3 maggio 2005 le
sezioni unite della Cassazione rilevano che la
veste societaria non basta ad escludere la natura
pubblica (di una istituzione nella fattispecie)
che è configurabile quando le azioni siano
possedute, almeno prevalentemente, da un ente
pubblico, sia lo strumento per la gestione di un
servizio pubblico entrando quindi a far parte di
una nozione allargata di pubblica Amministrazione.
Pertanto,
la radicale esclusione della giurisdizione
contabile indipendentemente dal rilievo della
partecipazione azionaria pubblica non sembra
essere condivisibile.
Il
dato testuale è quello che si ricava dall’art.
16-bis
del D.L. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, ed è il seguente: «… la
responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti [delle società partecipate minoritarie
quotate in borsa] è regolata dalle norme del
diritto civile e le relative controversie sono
devolute esclusivamente alla giurisdizione del
giudice ordinario …». Ma tali disposizioni «non
si applicano ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
Quindi
la soluzione cui perviene la Corte regolatrice è
poco convincente. Il quadro giurisprudenziale
sembra quindi mostrare oscillazioni ed incertezze.
Esse sono tanto più preoccupanti perché
finiscono per condizionare se non per frenare
l’esercizio dell’azione risarcitoria
contabile. Ciò può assumere un rilievo in atto
non ancora pienamente percepito ove si consideri
il rinnovato ricorso all’utilizzazione del
modello societario in rilevanti ambiti
dell’azione amministrativa.
EUGENIO
FRANCESCO SCHLITZER
Presidente
della Sezione giurisdizionale
Corte
dei conti Puglia
Docente
di contabilità di Stato e degli enti locali,
Università di Torino
–––––––––
(1)
Avvenuta ad opera dell’art. 14 del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ed in parte integrata
dall’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
(2)
In particolare, dei principi di economicità,
efficacia, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità.
(3)
Pronuncia n. 325/2010.
(4)
Corte dei
conti, Sezione Abruzzo, 29 marzo 2010, n.
214.