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PRESENTAZIONE
Il
dott. Stefano Glinianski nel suo pregevole lavoro affronta
la interessante tematica della portata e della efficacia
giuridica, sotto diversi profili, di quella particolare
norma del nuovo testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, art. 109, comma 2, D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, che conferisce al Sindaco dei comuni
sprovvisti di dirigenti il potere di attribuire funzioni
dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi,
"indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione".
L’analisi
della norma, condotta con rigore sistematico e con
assoluta padronanza del lessico giuridico, segue percorsi
logici elegantemente intersecanti l’area pubblicistica e
quella privatistica del diritto.
In
particolare, l’Autore, che è studioso della materia
molto attento alla evoluzione del diritto degli enti
locali, muove da una ragionata scomposizione della
previsione normativa, individuando due momenti logicamente
e cronologicamente distinti del procedimento di
applicazione della disposizione: il primo – autoritativo
ed operante a livello macroorganizzativo –
identificabile nel "motivato provvedimento" con
il quale il Capo dell’Amministrazione decide in astratto
di far luogo al conferimento delle funzioni dirigenziali,
contestualmente evidenziando le maggiori responsabilità
derivanti dall’investitura; il secondo – di natura
negoziale – rappresentato dalla scelta in concreto del
funzionario, scelta espressa in forma di proposta rivolta
alla instaurazione di un rapporto contrattuale e destinata
a produrre effetti con l’accettazione da parte del
destinatario.
Limitando
l’osservazione, pur nella necessaria brevità della
presente nota, alle linee ragionative sviluppate nel
capitolo III, dedicato alla responsabilità
amministrativa, si deve subito porre in risalto l’acutezza
delle riflessioni condotte dall’Autore nell’esame del
problema della rilevanza, ai fini della valutazione dell’elemento
psicologico (colpa grave), della particolare posizione
soggettiva dei funzionari comunali affidatari di funzioni
dirigenziali, quando queste non corrispondano alla loro
qualifica funzionale e siano manifestamente esorbitanti
rispetto al grado di conoscenza tecnica e di formazione
giuridico-professionale in loro possesso.
La
problematica che pone l’Autore tende in sostanza ad
accertare, in una prospettiva di colpa per atti di
gestione causativi di danno, il rilievo che il giudice
contabile potrebbe dare alla categoria di inquadramento
originario.
Premesso
che non esiste nel nostro ordinamento un modello astratto
di condotta al quale rapportarsi per misurare la
"gravità" della colpa, è da ritenere, in
sintonia con le lucide argomentazioni tracciate dal dott.
Glinianski, che il giudice non possa prescindere, nella
indagine sulla intensità della "colpa in
concreto", dal valutare "le reali capacità e
possibilità dell’agente", distinguendo il grado di
preparazione professionale propria della
"categoria" di appartenenza dal più elevato
livello formativo e culturale richiesto dal tipo di
attività connessa all’esercizio delle conferite
funzioni dirigenziali.
Infatti,
ove sussista un divario culturale e professionale
notevolmente rilevante (il che – si auspica – accada
non frequentemente, tenuto conto che legittimato ad essere
investito di funzioni dirigenziali è pur sempre "un
responsabile di ufficio o di servizio" e, dunque,
almeno in linea di principio, un soggetto in posizione
apicale dotato di adeguata preparazione ed esperienza
professionale nel settore amministrativo di competenza),
non può essere negato che viene a delinearsi una
situazione oggettiva di rischio connotata dalla immanenza
di un possibile evento di danno.
E
proprio per questa ragione, così come afferma l’Autore,
è auspicabile una maggiore ponderazione nel
"proporre", ma anche nell’"accettare"
un quid pluris di funzioni ultroneo rispetto ad una
categoria originaria di inquadramento in seno all’Amministrazione
locale.
Infatti,
in una situazione di potenzialità lesiva la condotta
commissiva od omissiva andrà sempre rapportata al dovere
di adoperarsi per evitare il verificarsi dell’evento di
danno, dovere da valutarsi alla stregua del grado di
percettibilità soggettiva dell’agente e nel contesto
temporale e fattuale dell’azione od omissione
generatrici del danno stesso.
Molto
pertinente il richiamo dell’Autore all’errore
scusabile.
E'
evidente che tale esimente da responsabilità andrà
circoscritta ai casi-limite di esercizio gravemente
imperito di funzioni dirigenziali, che potrà ricorrere
allorché l’errore, comportante nocumento patrimoniale,
sia stato determinato da una situazione di assoluta
ignoranza di precetti normativi o di regole gestionali
rientranti in conoscenze specialistiche richieste per l’ammissione
a posti di dirigente.
Il
lavoro del dott. Glinianski aggiunge al pregio scientifico
ed alla chiarezza espositiva il valore di un prezioso
strumento di riflessione per una corretta e prudente
applicazione della particolare norma da parte dei sindaci
dei comuni sforniti di personale dirigenziale e per gli
stessi funzionari comunali che potranno trovarvi utili
indicazioni ove interessati al conferimento di funzioni
dirigenziali.
L’opera,
che contiene peraltro una ampia ed attualissima rassegna
dottrinale e giurisprudenziale, appare, comunque,
destinata ad un più ampio successo fra gli operatori del
diritto, che in numero sempre crescente sono indotti ad
occuparsi del sistema delle autonomie locali divenuto nell’attuale
assetto costituzionale il nucleo fondamentale dell’attività
amministrativa.
Genova,
8 gennaio 2003
SALVATORE
GRECO
Presidente
della Sezione regionale di controllo
della
Corte dei conti per la Liguria
PREMESSA
In
un momento storico di grandi modifiche per l’Amministrazione
pubblica, è innegabile ed evidente che anche la logica
che da sempre ha governato il rapporto di impiego pubblico
si è, oggi, sostanzialmente trasformata.
Si
è assistito e si assiste, in nome del principio di
flessibilità, che deve governare i criteri di direzione
del personale, ad un sempre maggiore affrancamento da un
irrigidimento burocratico nelle relazioni lavorative e ad
un avvicinamento ai modelli privatistici di gestione delle
risorse umane.
Ciò
non ha mancato di espletare i suoi effetti, naturalmente,
anche verso le autonomie locali, sempre più al centro del
complesso universo pubblico e, dove, accanto alla
rimodulazione delle relazioni di pubblico impiego, si è
avvertita, in particolar modo, l’esigenza di una
separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali.
In
una visione, dunque, totalmente ridisegnata dell’Amministrazione
pubblica, ecco presentarsi la necessità di chiarire i
molti punti oscuri di una generale riforma ancora,
tuttavia, da perfezionare nei suoi peculiari aspetti.
L’impegno
che ho assunto attraverso la formulazione di questo mio
scritto nasce oltre che da una analisi teorica e
giuridica, altresì, da una considerazione di tipo
pratico.
In
sostanza, dinanzi ad un assetto normativo che impone il
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo politico e di controllo da quelle tipicamente
gestionali e che, di conseguenza, comporta la necessità
di ricercare soggetti non appartenenti alla classe
politica che possano legittimamente adottare atti di
gestione, la domanda da porsi concerne il tipo di
relazione giuridica che si instaura tra le parti di un
eventuale neonato rapporto di lavoro, accessorio al
principale inquadramento lavorativo del dipendente o
funzionario pubblico.
Più
precisamente, a fronte di una facoltà da parte dell’organo
politico e, in alcuni casi direzionale, di incidere,
almeno prima
facie, sullo status
lavorativo originario di un dipendente pubblico, quale
potere contrattuale è da riconoscere a quest’ultimo?
Oggi,
come è noto, ai sensi di diverse disposizioni normative,
è possibile modificare radicalmente l’originario
rapporto lavorativo intercorrente tra Amministrazione e
dipendente.
L’art.
109, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000, T.U.E.L., consente,
infatti, al Sindaco, nei comuni in cui è assente la
dirigenza, di attribuire ai responsabili degli uffici e
dei servizi, indipendentemente dalla loro categoria di
appartenenza, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione, le funzioni dirigenziali, normalmente di
competenza, dunque, di una qualificata tipologia
professionale.
L’art.
97, comma 4, lett. d),
del citato decreto, attribuisce al Sindaco la facoltà di
conferire ogni altra funzione che ritiene opportuna al
Segretario comunale o provinciale e, dunque, ipotesi
sempre più frequente, anche funzioni dirigenziali a
seguito di una individuazione del predetto professionista
quale responsabile di un determinato servizio.
Il
dirigente può, così come dispone il contratto collettivo
EE.LL. siglato il 31 marzo 1999, conferire ai funzionari
incarichi di posizione organizzativa e tale disciplina
può, ai sensi del contratto collettivo di categoria, che
richiama, per analogia, il citato art. 109, comma 2, del
D.L.vo n. 267/2000, essere estesa anche agli enti in cui
è assente la classe dirigente.
L’art.
7, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, consente
l’attribuzione – in enti con popolazione inferiore ai
3.000 abitanti e per appalti contenuti entro certi limiti
di importo – delle complesse e numerose competenze del
responsabile unico del procedimento dei lavori pubblici al
responsabile dell’ufficio tecnico o, in sua assenza, al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
Orbene,
a fronte di tale potere modificativo di un assetto
originario di funzioni e di competenza, il dubbio è se al
destinatario dello stesso è riconoscibile o no un potere
negoziale di accettazione o di rifiuto o semplicemente di
contrattazione, a cui consegua, poi, un inquadramento
lavorativo e contrattuale accessorio al contratto
principale.
La
tesi alla quale si propende in questo scritto è
favorevole a tale riconoscimento e tanto si cercherà di
dimostrare, oltre che per ragioni di sostanziale
equilibrio tra le parti, altresì, per le conseguenze in
tema di individuazione dell’organo di giurisdizione
competente in caso di contestazioni tra le parti del
rapporto di lavoro accessorio, nonché per i riflessi in
tema di responsabilità amministrativa che, in assenza di
un’attenta ricostruzione teorica dell’atto di
conferimento, potrà presentarsi difficilmente compatibile
con i principi che, allo stato dell’arte, la
disciplinano nei suoi elementi caratterizzanti.
Ma,
soprattutto, una interpretazione della natura dell’atto
di affidamento di funzioni ultronee rispetto ad un
inquadramento originario del dipendente, quale negoziale,
potrà avere il pregio di ricondurre ad una relazione
paritaria i soggetti di un neonato rapporto lavorativo
scongiurando, allo stesso tempo, il rischio di strumentali
applicazioni delle norme che, in nome dell’autoritarietà
tipica del provvedimento, mortificano il lavoratore che
prima di essere tale è principalmente una persona.
P.S.:
Un particolare ringraziamento al dott. Salvatore Greco per
avermi gratificato della sua presentazione e un affettuoso
pensiero al prof. Carmine Donisi per avermi mostrato,
ancora una volta, la sua amicizia.
L’AUTORE
INDICE
SOMMARIO
Capitolo
I
Gli
atti di conferimento di funzioni dirigenziali
al
personale degli enti locali
1.
- Premessa
2.
- Precisazioni in ordine alla distinzione tra il
conferimento di incarichi dirigenziali a personale di
qualifica dirigenziale e l’assegnazione ai dipendenti
di funzioni ultronee, modificative del loro originario
status lavorativo
3.
- Analisi dei dati normativi. Il D.L.vo n. 267/2000 ed
il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
enti locali e regioni siglato il 31 marzo 1999. La nuova
tipologia delle aree di posizioni organizzative. I
quadri intermedi
4.
- Gli atti di conferimento di funzioni ultronee ai
dipendenti e funzionari degli enti locali rispetto al
loro originario inquadramento. Necessità di una opzione
ermeneutica diretta a specificarne la natura
Capitolo
II
La
natura giuridica
dell’atto
di conferimento delle funzioni dirigenziali
ai
responsabili degli uffici e dei servizi.
L’art.
109, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000
1.
- L’art. 109, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000. Analisi
di una interpretazione diretta alla riconducibilità
dell’atto di conferimento di funzioni dirigenziali ai
responsabili degli uffici e dei servizi dell’Ente
locale nell’area dei provvedimenti amministrativi
2.
- Dubbi di costituzionalità dell’interpretazione
diretta a ricondurre l’atto di conferimento delle
funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000
nell’area dei provvedimenti amministrativi
3.
- Confutazione della tesi per cui la funzionalizzazione
del potere è maggiormente garantista rispetto al
modello negoziale introdotto dalla recente visione
panprivatistica del diritto amministrativo
4.
- La posizione giuridica dei terzi controinteressati a
fronte dell’esercizio di un potere privato. L’interesse
legittimo di diritto privato
5.
- L’opportunità di distinguere il momento
macrorganizzativo della scelta sindacale di ricorrere
alla facoltà di cui all’art. 109, comma 2, dall’effettivo
atto di conferimento delle funzioni dirigenziali
6.
- La necessità di identificare il referente normativo
per cristallizzare giuridicamente un potere sindacale di
individuazione del soggetto al quale affidare le
funzioni dirigenziali di cui al richiamato art. 109,
comma 2. Gli artt. 4 del D.L.vo n. 165/2001 e 50, comma
10, del D.L.vo n. 267/2000
7.
- Il momento negoziale del procedimento complesso di
formazione del vincolo contrattuale accessorio.
Riconducibilità del concreto atto di conferimento delle
funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 ai
responsabili degli uffici e dei servizi allo schema
della proposta negoziale soggetta ad accettazione per il
perfezionamento del contratto di lavoro
8.
- Effetti teorici e pratici della ricostruzione in
chiave negoziale dell’atto di individuazione del
soggetto destinatario di funzioni dirigenziali in
materia di giurisdizione
Capitolo
III
La
responsabilità amministrativa dei dipendenti
e
funzionari preposti, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D.L.vo n. 267/2000,
all’esercizio
di funzioni gestionali
1.
- Premessa
2.
- L’art. 28 della Costituzione
3.
- Dipendenti, funzionari e dirigenti degli enti locali:
superamento di un modello organizzativo meramente
gerarchico e suoi riflessi in tema di responsabilità
4.
- La responsabilità amministrativa dei dipendenti degli
enti locali
5.
- L’attribuzione di funzioni gestionali ai
responsabili degli uffici e dei servizi "a
prescindere dalla qualifica posseduta": riflessioni
circa la plausibilità o no di un giudizio di
responsabilità variabile a seconda della categoria di
appartenenza del dipendente
6.
- La pluriqualificazione dell’illecito: danni
indiretti cagionati all’Amministrazione per lesione di
interessi legittimi dei terzi
7.
- Considerazioni finali: opportunità di un
approfondimento circa la natura dell’atto sindacale di
assegnazione di funzioni gestionali ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000
Capitolo
IV
Le
funzioni "eventuali" conferite
al
Segretario comunale.
L’art.
97, comma 4, lett. d), del D.L.vo n. 267/2000
1.
- Le funzioni "indefettibili" e le funzioni
"eventuali" del Segretario comunale. L’art.
97, comma 4, lett. d), del D.L.vo n. 267/2000.
Opportunità di distinguere la fase genetica di
formazione del contratto di servizio tra Amministrazione
e Segretario dell’Ente, quale momento di
individuazione delle funzioni ulteriori a lui richieste,
dal conferimento di funzioni eventuali allo stesso in
corso di rapporto di servizio
2.
- Il contratto individuale di servizio tra
Amministrazione e Segretario. La negoziazione quale
criterio di individuazione delle modalità di
svolgimento delle funzioni istituzionali del Segretario
oltre che di specificazione del quid pluris di funzioni
eventualmente a lui richieste
3.
- L’atto di conferimento di funzioni eventuali al
Segretario comunale in corso di rapporto di servizio.
Riflessioni circa la sua natura giuridica
4.
- L’affidamento delle funzioni di Direttore generale
al Segretario dell’Ente
Capitolo
V
La
natura degli atti di conferimento di incarichi
relativi
alle posizioni organizzative
e
di responsabile unico dei lavori pubblici
1.
- L’affidamento di incarico di posizione
organizzativa. L’opportunità di distinguere la
diversità delle funzioni richieste al titolare della
posizione organizzativa in enti ove è prevista o,
viceversa, è assente la dirigenza.La competenza all’adozione
dell’atto di conferimento dell’incarico
2.
- Brevi considerazioni circa la rifiutabilità dell’incarico
di posizione organizzativa e i limiti ai poteri
datoriali di gestione del personale di competenza dei
dirigenti
3.
- L’affidamento dell’incarico di responsabile unico
del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554
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