Quest’opera
costituisce il testo aggiornato e riorganizzato del volume
uscito per i tipi delle Edizioni Prime Note nel marzo
2002, in cui erano state trattate le norme contenute nel
T.U. 6 giugno 2001, n. 380.
All’aggiornamento,
in seguito alle modifiche apportate dal D.L.vo 27 dicembre
2002, n. 301, hanno provveduto gli stessi autori della
prima stesura.
Ne risulta un
commento abbastanza ampio, anche se in parte costituisce
un rifacimento del precedente. Gli autori e l’editore
ritengono la soluzione abbastanza esplicativa ed
illustrativa delle nuove disposizioni per l’uso pratico
e/o teorico del volume da parte di coloro che operano
nella materia urbanistico-edilizia, con particolare
riguardo ai dirigenti e funzionari dei Comuni e ai
professionisti del settore (geometri, architetti,
ingegneri, avvocati, ecc.).
Il libro è stato
concepito in modo da fornire una trattazione organica
della materia, prescindendo dalla suddivisione in
articoli, ed è stato redatto da vari autori, tutti
studiosi impegnati nell’attività forense o nell’attività
dirigenziale nelle pubbliche Amministrazioni locali.
Nella
presentazione del lavoro sembra opportuno mettere in
evidenza come il T.U., già nella dizione originaria
contenuta nel D.P.R. n. 380, muta la qualificazione del
titolo dell’atto amministrativo destinato a consentire
gli interventi di nuova edificazione da "concessione
edilizia" a "permesso di costruire",
superando in tal modo ogni questione dottrinaria – o
pratica – circa la inerenza al diritto di proprietà del
suolo (o del bene immobile) del diritto ad edificare (o
trasformare).
La nuova dizione
deve costituire anche uno stimolo per i Comuni a trattare,
con rinnovata e maggiore attenzione, i contenuti degli
strumenti urbanistici (P.R.G. e strumenti vari di
attuazione), evitando di comprimere o degradare i diritti
di proprietà, se non a fronte di preminenti e rilevanti
interessi pubblici, che emergano e risultino abbastanza
evidenti dal testo degli atti e dagli strumenti ovvero da
espressa ed approfondita motivazione.
Anche il sistema
dei rapporti tra l’apparato comunale (organi politici e
gestionali ed uffici in genere) ed i privati proprietari
di beni ed operatori di interventi richiede una più
attenta elaborazione e considerazione.
Al momento dell’entrata
in vigore del testo unico un particolare impegno è
richiesto ai Comuni anche in ordine alla materia dell’inquinamento
elettromagnetico derivante dalla installazione di antenne
riceventi e ricetrasmittenti. Si tratta di una forma di
inquinamento di cui non conosciamo tutte le implicazioni e
conseguenze.
La questione è
accennata nel testo in apposito capitolo, ma forse merita
ulteriori approfondimenti che sono oggetto di analisi e
ricerche da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche
sulle Autonomie Locali.
In questa nota di
presentazione sia consentito sottolineare proprio il ruolo
determinante che i Comuni da sempre hanno svolto nelle
materie urbanistica ed edilizia, ancor prima delle recenti
modifiche legislative e costituzionali.
Basti considerare
che città piccole e grandi, anche prima dell’emanazione
delle leggi che si sono occupate dell’urbanistica e dell’edilizia,
si sono sviluppate secondo le direttrici indicate dai
regolamenti comunali e nel rispetto delle norme che i
Comuni hanno via via dettato per disciplinare la
realizzazione delle nuove costruzioni.
D’altra parte,
dopo l’Unità d’Italia, tutte le leggi che si sono
occupate dell’attività edilizia hanno sempre
individuato nel Comune l’Ente naturalmente preposto al
governo ed alla utilizzazione del territorio.
Dopo la riforma
del titolo V della Costituzione, operata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la possibilità per
i Comuni di incidere in modo più penetrante anche nella
materia edilizia è stata esaltata con l’attribuzione
diretta della potestà regolamentare, che ha assunto una
configurazione del tutto nuova rispetto al previgente
sistema.
L’attribuzione
di questa potestà in via diretta ed immediata da parte
della Costituzione deve infatti portare a rivedere tutte
le precedenti teorie che attribuivano ai regolamenti
comunali una posizione subordinata e comunque di grado
inferiore rispetto ai regolamenti governativi (ed anche
regionali).
I regolamenti
comunali si pongono ora in diretto rapporto con le norme
costituzionali, così che non possono più essere
considerati come una fonte di norme del tutto secondarie
da esercitare soltanto entro i limiti che le leggi statali
(o regionali) potevano restringere o ampliare a loro
discrezione, cui dovevano necessariamente sottostare.
Pur nel rispetto
delle norme di principio statali e regionali, è indubbio
che ora il Comune sia più che mai l’artefice principale
ed essenziale del governo del territorio, anche in
relazione all’art. 13 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
secondo cui "spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico…".
In questo nuovo
quadro istituzionale il testo unico sull’edilizia non è
da solo sufficiente a portare la dovuta chiarezza nel
riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali,
nelle materie congiunte urbanistica ed edilizia.
E’
indispensabile ed urgente una legge di principi anche per
definire e rendere chiari i confini tra pianificazione
urbanistica e attività edilizia. E ciò nella
considerazione degli orientamenti giurisprudenziali
secondo cui l’urbanistica deve essere intesa "come
governo ed uso del territorio in senso ampio, restando
esclusa soltanto la realizzazione della pianificazione
mediante concreta attività edificatoria, che ricade nell’attigua
materia edilizia" (Corte di cassazione, Sez. Un., 14
luglio 2000, n. 494).
A questa
attività pianificatoria e gestoria del territorio, da
sempre riconosciuta ai Comuni, è bene guardare con
ottimismo poiché l’autonomia comunale, così come
rivalutata dalle modifiche costituzionali, avrà il
vantaggio di elaborare soluzioni diversificate nel
rispetto dei profili orografici, paesaggistici e di
interesse storico ed artistico della variegata
composizione territoriale del Paese.
L’impegno
concreto delle Amministrazioni comunali, saldato con la
valorizzazione delle libere forme associative, con la
promozione di organismi di partecipazione popolare e con
la realizzazione di possibili forme di consultazione della
popolazione, deve essere considerato un modo
costituzionalmente corretto per far crescere la democrazia
e coinvolgere sempre più i cittadini nei processi di vita
e di sviluppo della comunità nella quale vivono ed
operano.
Firenze,
giugno 2003