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LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

Il ruolo dei Comuni in seguito all'entrata in vigore

del T.U. 6 giugno 2001, n. 380

A cura di  RINO GRACILI - LEONARDO MELE

2003 (cod. 500325) € 33,00

Per ordinare: vendite@noccioli.it

 

PRESENTAZIONE

Quest’opera costituisce il testo aggiornato e riorganizzato del volume uscito per i tipi delle Edizioni Prime Note nel marzo 2002, in cui erano state trattate le norme contenute nel T.U. 6 giugno 2001, n. 380.

All’aggiornamento, in seguito alle modifiche apportate dal D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301, hanno provveduto gli stessi autori della prima stesura.

Ne risulta un commento abbastanza ampio, anche se in parte costituisce un rifacimento del precedente. Gli autori e l’editore ritengono la soluzione abbastanza esplicativa ed illustrativa delle nuove disposizioni per l’uso pratico e/o teorico del volume da parte di coloro che operano nella materia urbanistico-edilizia, con particolare riguardo ai dirigenti e funzionari dei Comuni e ai professionisti del settore (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, ecc.).

Il libro è stato concepito in modo da fornire una trattazione organica della materia, prescindendo dalla suddivisione in articoli, ed è stato redatto da vari autori, tutti studiosi impegnati nell’attività forense o nell’attività dirigenziale nelle pubbliche Amministrazioni locali.

Nella presentazione del lavoro sembra opportuno mettere in evidenza come il T.U., già nella dizione originaria contenuta nel D.P.R. n. 380, muta la qualificazione del titolo dell’atto amministrativo destinato a consentire gli interventi di nuova edificazione da "concessione edilizia" a "permesso di costruire", superando in tal modo ogni questione dottrinaria – o pratica – circa la inerenza al diritto di proprietà del suolo (o del bene immobile) del diritto ad edificare (o trasformare).

La nuova dizione deve costituire anche uno stimolo per i Comuni a trattare, con rinnovata e maggiore attenzione, i contenuti degli strumenti urbanistici (P.R.G. e strumenti vari di attuazione), evitando di comprimere o degradare i diritti di proprietà, se non a fronte di preminenti e rilevanti interessi pubblici, che emergano e risultino abbastanza evidenti dal testo degli atti e dagli strumenti ovvero da espressa ed approfondita motivazione.

Anche il sistema dei rapporti tra l’apparato comunale (organi politici e gestionali ed uffici in genere) ed i privati proprietari di beni ed operatori di interventi richiede una più attenta elaborazione e considerazione.

Al momento dell’entrata in vigore del testo unico un particolare impegno è richiesto ai Comuni anche in ordine alla materia dell’inquinamento elettromagnetico derivante dalla installazione di antenne riceventi e ricetrasmittenti. Si tratta di una forma di inquinamento di cui non conosciamo tutte le implicazioni e conseguenze.

La questione è accennata nel testo in apposito capitolo, ma forse merita ulteriori approfondimenti che sono oggetto di analisi e ricerche da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali.

In questa nota di presentazione sia consentito sottolineare proprio il ruolo determinante che i Comuni da sempre hanno svolto nelle materie urbanistica ed edilizia, ancor prima delle recenti modifiche legislative e costituzionali.

Basti considerare che città piccole e grandi, anche prima dell’emanazione delle leggi che si sono occupate dell’urbanistica e dell’edilizia, si sono sviluppate secondo le direttrici indicate dai regolamenti comunali e nel rispetto delle norme che i Comuni hanno via via dettato per disciplinare la realizzazione delle nuove costruzioni.

D’altra parte, dopo l’Unità d’Italia, tutte le leggi che si sono occupate dell’attività edilizia hanno sempre individuato nel Comune l’Ente naturalmente preposto al governo ed alla utilizzazione del territorio.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la possibilità per i Comuni di incidere in modo più penetrante anche nella materia edilizia è stata esaltata con l’attribuzione diretta della potestà regolamentare, che ha assunto una configurazione del tutto nuova rispetto al previgente sistema.

L’attribuzione di questa potestà in via diretta ed immediata da parte della Costituzione deve infatti portare a rivedere tutte le precedenti teorie che attribuivano ai regolamenti comunali una posizione subordinata e comunque di grado inferiore rispetto ai regolamenti governativi (ed anche regionali).

I regolamenti comunali si pongono ora in diretto rapporto con le norme costituzionali, così che non possono più essere considerati come una fonte di norme del tutto secondarie da esercitare soltanto entro i limiti che le leggi statali (o regionali) potevano restringere o ampliare a loro discrezione, cui dovevano necessariamente sottostare.

Pur nel rispetto delle norme di principio statali e regionali, è indubbio che ora il Comune sia più che mai l’artefice principale ed essenziale del governo del territorio, anche in relazione all’art. 13 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico…".

In questo nuovo quadro istituzionale il testo unico sull’edilizia non è da solo sufficiente a portare la dovuta chiarezza nel riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, nelle materie congiunte urbanistica ed edilizia.

E’ indispensabile ed urgente una legge di principi anche per definire e rendere chiari i confini tra pianificazione urbanistica e attività edilizia. E ciò nella considerazione degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui l’urbanistica deve essere intesa "come governo ed uso del territorio in senso ampio, restando esclusa soltanto la realizzazione della pianificazione mediante concreta attività edificatoria, che ricade nell’attigua materia edilizia" (Corte di cassazione, Sez. Un., 14 luglio 2000, n. 494).

A questa attività pianificatoria e gestoria del territorio, da sempre riconosciuta ai Comuni, è bene guardare con ottimismo poiché l’autonomia comunale, così come rivalutata dalle modifiche costituzionali, avrà il vantaggio di elaborare soluzioni diversificate nel rispetto dei profili orografici, paesaggistici e di interesse storico ed artistico della variegata composizione territoriale del Paese.

L’impegno concreto delle Amministrazioni comunali, saldato con la valorizzazione delle libere forme associative, con la promozione di organismi di partecipazione popolare e con la realizzazione di possibili forme di consultazione della popolazione, deve essere considerato un modo costituzionalmente corretto per far crescere la democrazia e coinvolgere sempre più i cittadini nei processi di vita e di sviluppo della comunità nella quale vivono ed operano.

Firenze, giugno 2003

RINO GRACILI - LEONARDO MELE