Riconoscimento
della sordocecità come disabilità unica e specifica, maggiore
salvaguardia dei diritti, pari opportunità e migliore qualità
di vita. Questo l’obiettivo della nuova legge pubblicata sulla
«Gazz .Uff.» del 13 luglio 2010, n. 161, che ha disposto, nei
confronti delle persone affette sia da cecità civile che da
sordità, il riconoscimento della sordocecità come disabilità
specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in
conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione
scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento
europeo, del 1° aprile 2004. Le indennità e le pensioni
spettanti in virtù della sordocecità sono erogate in forma
unificata dall’Inps. L’unificazione dei trattamenti è
rivolta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della
legge (14 luglio 2010) sono già titolari di pensioni e indennità
relative ai riconoscimenti distinti di entrambe le minorazioni
Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle
indennità e delle prestazioni si applicano alle domande
presentate dall’entrata in vigore della legge o in occasione
di eventuali revisioni programmate. L’accertamento della
sordocecità è effettuato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio mediante la commissione medica che
procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base
della documentazione clinica presentata dall’interessato.
All’accertamento si procede nel corso di un’unica visita
alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad
accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene
espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla
normativa in vigore. Spetta alle Regioni individuare specifiche
forme di assistenza ai soggetti sordociechi, con
guide-comunicatori e interpreti.
Dossier
''Riconoscimento dei diritti alle persone sordo cieche''