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SOMMARIO:
1. Una introduzione – 2. Da una organizzazione
"burocratica" ad una organizzazione "per
obiettivi" – 3.
I vincoli finanziari all’autonomia organizzativa
– 4. L’Ente Locale non è una "azienda"
– 5. Le interrelazioni tra
la determinazioni degli organici e i vincoli e/o le limitazioni
nelle procedure assuntive – 6. L’istituto delle progressioni
verticali e i limiti alla sua attivazione; una possibile
soluzione.
1.
Una introduzione
A
partire dagli anni ‘90 la Pubblica Amministrazione, ed in modo
anche più significativo la Pubblica Amministrazione locale, è
stata interessata da una serie di riforme all’insegna dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità nella gestione delle
risorse pubbliche e dell’organizzazione nel suo complesso.
In
sostanza, a partire dagli anni ‘90, con un cammino ancora in
corso ed in ascesa(si vedano in tal senso le recenti riforme
costituzionali apportate al Titolo V della Carta Fondamentale),
seppur con evidenti battute d’arresto, giustificate dall’esistenza
di vincoli di "ordine costituzionale" di pari
dignità, il legislatore ha inteso valorizzare con forza l’autonomia
dell’Ente locale in ogni suo aspetto: dall’autonomia
normativa a quella impositiva e finanziaria, dall’autonomia
organizzativa a quella amministrativa.
Infatti
nell’ottica di una progressiva dismissione di funzioni e
competenze dello Stato centrale a vantaggio delle Autonomie
Locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, non poteva mancare, da un
lato il riconoscimento forte di una effettiva autonomia
impositiva e finanziaria, e dall’altro, una ulteriore
valorizzazione dell’autonomia amministrativa ed organizzativa.
In effetti non poteva essere concepita una Amministrazione
locale, direttamente responsabile nei confronti della propria
comunità di riferimento, se contestualmente non veniva previsto
e messo a disposizione dell’Amministrazione stessa la
possibilità di gestire i propri fattori produttivi, secondo gli
schemi tipici del diritto privato, pur nel dovuto rispetto delle
peculiarità di natura pubblicistica derivanti dal fatto che l’Ente
locale rientra sempre nella categoria "Amministrazioni
Pubbliche" di cui all’art.1.c.2 del D.lgs. 30 marzo 2001,
n.165.
2.
Da una organizzazione "burocratica" ad una
organizzazione per "obiettivi"
L’art.89,c.5,
del D.lgs.12 agosto 2000, n.267, prevede che alla
rideterminazione degli organici ogni Ente deve provvedere, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
ad esso attribuiti.
Occorre
altresì evidenziare che una siffatta autonomia organizzativa
era già stata preannunciata in sede di modifica dell’art.51
della legge n.142/90 ad opera dell’art.13 della legge 265/99.
In tale contesto si era disposto per l’abrogazione dell’art.2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno1983,
n.347.
L’abolizione
del citato art.2 aveva contribuito a dare un forte impulso al
cambiamento dello scenario organizzativo: a partire da quella
data era stata data, effettivamente, la possibilità, a tutte le
amministrazioni locali, di determinare e, quindi, definire la
propria organizzazione di vertice, senza alcun tipo di
limite che non fosse quello derivante dal fatto di svolgere i
servizi e le funzioni di competenza, nel rispetto del principio,
di rilievo costituzionale, del buon andamento e dell’imparzialità.
Le strutture amministrative, quindi, a partire da quel momento,
potevano essere organizzate in base a ciò che concretamente
facevano, e non in omaggio a schemi predefiniti, che non sempre
erano utilmente applicabili per tutte le Amministrazioni.
Che
ormai il sistema organizzativo delle Amministrazioni Pubbliche,
stia completamente abbandonando la vetusta organizzazione per funzioni,
rigidamente accentrata e burocratica, perché attenta
esclusivamente al mero "adempimento formale", ne è
presente testimonianza lo stesso art.6 c.1 del D.lgs. n.165 cit,
in virtù del quale l’organizzazione e la definizione delle
dotazioni organiche devono essere funzionali alla migliore
gestione dei servizi e delle funzioni da rendere alla
collettività amministrata, nell’ottica dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione amministrativa e del miglior
perseguimento dei compiti e dei programmi di attività. In
sostanza la più recente normativa, anche per gli enti locali,
suggella un sistema organizzativo per processi ed obiettivi, di
natura trasversale, modulato secondo i programmi e gli obiettivi
da raggiungere nel corso dell’esercizio finanziario.
3.
I vincoli finanziari all’autonomia organizzativa
La
determinazione degli organici e la conseguente programmazione
dei fabbisogni di personale, sempre ai sensi dell’art.6,c.1,
del D.lgs 165/2001, devono comunque armonizzarsi con il
principio della riduzione della spesa complessiva per il
personale, entro i vincoli della finanza pubblica.
E’
doveroso, a questo punto, il richiamo alle recenti leggi
finanziarie che, in ossequio al principio della necessaria
predeterminazione della spesa pubblica ai sensi dell’art.81
Cost, prevedono, in modo forse anche troppo pesante, una
necessaria compressione dell’autonomia organizzativa e
gestionale della P.A. Locale.
A
norma dell’art.39 della legge 449/97 gli Enti locali devono:
-
Provvedere
alla riduzione complessiva della spesa per il personale da
definire e quantificare in sede di programmazione, tenendo
al contempo in considerazione le proprie esigenze
funzionali.
-
Aumentare
la quota di personale a part.time facendo anche ricorso a
tipologie di lavoro flessibile.
Ancora,
ai sensi dell’art.19.c.8,legge 28 dicembre 2001, n.448, a
decorrere dall’anno 2002, l’organo di revisione operante
presso ogni Ente Locale deve accertare che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente
motivate.
Il
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica è fatto
proprio anche dall’art.34.c.22, legge 27 dicembre 2002, n.289,
anzi con l’aggiunta di un adempimento ulteriore per l’ente
locale: "secondo modalità indicate dal Ministro dell’economia
e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni
del personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni".
4.
L’Ente locale non è una "Azienda"
Dal
quadro generale poco sopra esposto non possiamo fare a meno di
evidenziare come il principio dell’autonomia organizzativa,
valorizzato anche a livello costituzionale, per effetto della
modifica del Titolo V della nostra Carta Fondamentale, ha subito
un evidente battuta d’arresto in nome del "risanamento
dei conti pubblici," logica conseguenza dell’adesione
dell’Italia al "Patto di stabilità Europeo".
Corollario di tutto ciò è che l’Ente locale non può
assolutamente organizzarsi e di conseguenza dimensionare i
propri organici avendo a riferimento i soli vincoli di (rectius:
del proprio) bilancio e l’esigenza di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti assegnati, come invece
sembra che disponga l’art.89.c.5, del D.lgs. n.267, cit.
In
sostanza, l’organizzazione dell’Ente locale non può essere
funzionale al solo miglior raggiungimento dei programmi e dei
piani derivanti dal proprio sistema di programmazione
economico-finanziario(Relazione Previsionale e Programmatica,
Bilancio pluriennale, Bilancio annuale, Piano esecutivo di
gestione e Piano degli obiettivi) ma deve necessariamente
"piegare" la propria organizzazione e la propria
azione "funzionale" e di "servizio" al
vincolo di finanza pubblica.
Su
questo versante pertanto l’accostamento dell’Ente locale al
concetto di "azienda" fatto proprio da gran parte
della dottrina e da certa giurisprudenza della Corte dei Conti,
non trova corrispondenza, se è vero l’assunto che per essere
"azienda", è indispensabile avere la possibilità di
programmare e di gestire le risorse necessarie per il migliore
raggiungimento dei piani e programmi predefiniti, con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, senza
alcun altro limite che non sia rappresentato dal
soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dell’utente
del servizio.
5.
Le interrelazioni tra determinazione degli organici e i vincoli
e/o le limitazioni nelle procedure assuntive
La
compressione del livello di autonomia organizzativa è ancora
più forte nell’ultima finanziaria per l’anno 2003 e nel
relativo D.pcm di attuazione.
Le
limitazioni riguardano sia il versante della determinazione
degli organici che il versante delle assunzioni.
Il
Comune, con popolazione superiore a 3.000 ab, che non sia stato
oggetto, nel corso di vigenza della legge finanziaria per il
2003, di alcun tipo di provvedimento governativo, che abbia
riconosciuto l’Ente come terremotato o comunque colpito da
calamità naturale, o che, non sia stato dichiarato in dissesto
finanziario; prima di procedere a qualsiasi tipo di assunzione
deve provvedere alla rideterminazione della propria dotazione
organica, tenendo conto, oltre alle proprie esigenze
organizzative e dei processi di esternalizzazione dei servizi,
anche dei processi di "federalismo" e di trasferimento
delle funzioni da parte dello Stato centrale.
Sul
versante più propriamente assuntivo, occorre evidenziare,
preliminarmente, che non sono sottoposti al blocco delle
assunzioni quegli enti territoriali che non sono assoggettati al
rispetto dei vincoli del patto di stabilità(es: Comuni
inferiori a 5.000 ab,) mentre rimangono vincolati all’obbligo
della rideterminazione degli organici qualora trattasi di Comuni
con un numero di abitanti superiore a 3.000.
Non
è,quindi, da condividere quella interpretazione dell’art.34
della legge finanziaria per il 2003, secondo cui tutti i comuni
al di sotto dei 5.000 ab., proprio perché non sottoposti al
patto di stabilità interno e quindi al blocco delle assunzioni,
e non solo quelli sotto i 3.000 ab., sono anche esonerati dall’obbligo
della rideterminazione delle proprie dotazioni organiche. In
quanto un tale assunto si pone in insanabile contrasto con una
interpretazione letterale del comma 1 dell’ art.34 cit, che
espressamente prevede che non sono tenuti alla rideterminazione
delle dotazioni organiche i soli comuni con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti, e solo quelli!. Posizione
altresì ribadita nel contesto dell’art.2 del D.pcm. cit.:
" 1. I Comuni e le Province procedono alla rideterminazione
delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di quanto
previsto dall’art.34, commi1,2 e 3 della legge
27/12/2002,n.289".
In
sostanza la rideterminazione delle dotazioni organiche non è
sempre concepita dal legislatore della finanziaria come un
necessario passaggio propedeutico per poter effettuare
assunzioni. Tale affermazione sembra trovare una espressa
conferma, ancora una volta, nell’ambito dell’art.5 e dell’art.2
del D.pcm. cit: " Le Unioni di Comuni e le Comunità
Montane, per l’anno 2003, possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori(……)".
" Sono esclusi dagli adempimenti di cui al comma
precedente(rectius: rideterminazione degli organici) i seguenti
enti:(…) c) le Unioni di Comuni e le Comunità Montane".
Mentre,
di converso, il Comune poteva sempre attivare tutte quelle forme
di reclutamento che non rientravano nei limiti previsti per le
assunzioni dall’esterno( mobilità, categorie protette,
progressioni verticali, professionalità infungibili) anche
senza attendere la pubblicazione del D.pcm.cit, purchè si
provvedesse alla rideterminazione degli organici ed alla
programmazione dei fabbisogni di personale.
Non
è prevista, nella legge, quindi, alcun tipo di corrispondenza
tra la rideterminazione degli organici e le possibilità
assuntive, nel senso che la P.A. locale in taluni casi è
tenuta, ex lege, alla rideterminazione degli organici anche se
è priva di vincoli nelle assunzioni, così come di converso
possono esserci vincoli e/o limitazioni nelle assunzioni anche
se l’Ente Locale non è tenuto alla rideterminazione della
propria dotazione organica.
6.
L’istituto delle progressioni verticali e i limiti alla sua
attivazione : una possibile soluzione
Sempre
per quanto concerne il versante dei limiti alle assunzioni, è
opportuno ai fini della nostra indagine cercare di offrire una
soluzione al seguente interrogativo: quale strada percorrere, da
un punto di vista di ottimale distribuzione delle risorse umane,
al cospetto delle ulteriori limitazioni nell’utilizzo dell’istituto
delle progressioni verticali nei termini fatti palesi dalle
recenti sentenze della Corte Costituzionale, tenuto conto che la
legge finanziaria per l’anno 2003 e il D.pcm citato, prevedono
una serie di limiti per la generalità degli Enti locali ( al di
sopra della soglia dei 5.000 ab.) in rapporto alle cessazioni
verificatesi nel corso del 2002 ?
L’istituto
delle progressioni verticali è stato concepito dalla recente
contrattualistica come un sistema di gestione delle risorse
umane, in grado di far acquisire ai dipendenti in servizio la
categoria immediatamente superiore, superando il vecchio sistema
dei concorsi interni e dei concorsi pubblici con riserva agli
interni dei relativi posti.
Infatti
la progressione verticale anche se determina una modifica dello status
giuridico del dipendente, rappresenta al contempo uno
sviluppo professionale del dipendente stesso, senza alcuna
soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto
lavorativo in essere. In altri termini, per dottrina e
giurisprudenza prevalenti la progressione verticale determina
una mera modifica dell’oggetto del contratto di lavoro,
poiché in seguito all’acquisizione della categoria superiore,
il dipendente "promosso" è debitore nei confronti
della propria Amministrazione per una prestazione lavorativa di
maggior spessore qualitativo, ragion per cui non può parlarsi
di "nuova assunzione". Corollario inevitabile di tale
orientamento era, almeno sino ad oggi, che la competenza
giurisdizionale in caso di eventuale contenzioso, a partire dal
momento in cui viene deciso di dare pubblicazione al bando di
selezione fino al momento in cui viene approvata la graduatoria
degli idonei, era da ritenersi del giudice ordinario ai sensi
dell’art.63 D.l.gs, 30 marzo 2001 n.165. Indirizzo che pareva
essersi consolidato, sino a che non è intervenuta di nuovo la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15
ottobre 2003 n. 15403, stravolgendo l’iter argomentativo fatto
proprio anche dalla giurisprudenza amministrativa. In virtù di
tale pronunciamento, la Corte di Cassazione ha invece statuito
che il sistema delle "procedure di promozione " (rectius
: progressione verticale ), consentendo l’ accesso del
personale già assunto "ad una fascia o area
superiore" con il consequenziale ampliamento della
dotazione organica dell’ ente, viene a configurare in
definitiva una "nuova assunzione" nella qualifica e/o
categoria superiore. La conseguenza inevitabile, sul versante
processuale è l’ attribuzione della competenza al giudice
amministrativo in caso di eventuale contenzioso.
L’
Amministrazione locale, anche alla luce dei pronunciamenti della
Corte Costituzionale in materia, deve garantire che la
percentuale di posti riservata a favore del personale interno
non debba essere comunque prevalente rispetto a quella
contemplata per l’accesso dall’esterno. Infatti le
deroghe all’accesso dall’esterno sono ammissibili nei limiti
segnati dall’esigenza di garantire l’efficienza e l’efficacia
dell’azione dell’Amministrazione locale. In altri termini la
previsione della copertura dei posti tramite l’istituto della
progressione verticale, può considerarsi ragionevole solo in
presenza di particolari situazioni che la giustificano per una
migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione
stessa. Quindi la scelta di ricorrere alla progressione
verticale, anziché al concorso pubblico, per la copertura di un
posto di organico deve essere motivata ad esempio facendo
appello alla particolarità del profilo professionale, all’avvenuta
riqualificazione di posti a seguito di riorganizzazione degli
uffici o dei servizi, all’accertata impossibilità di
acquisire dall’esterno una certa professionalità o ad
esigenze di contenimento della spesa per il personale.
Una
possibile soluzione al quesito posto, la si può configurare nei
seguenti termini. Nell’ambito della programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2003/2005, preso atto
che, le progressioni verticali fuoriescono dai limiti della
finanziaria per l’anno 2003, bisognerà individuare il totale
dei posti da ricoprire, provvedendo al contempo a ripartire i
suddetti posti tra l’accesso dall’esterno per concorso, l’accesso
dall’esterno per mobilità e la progressione verticale,
garantendo che sia assicurata, per ogni anno del triennio di
riferimento, a meno che non si possano addurre le motivazioni di
deroga poc’anzi accennate, la corrispondenza del 50% per l’accesso
dall’esterno e del 50% per la progressione verticale.
Ragionando in questi termini si potrà procedere nel senso di
rapportare il 50% delle progressioni verticali da assicurare
rispetto all’accesso dall’esterno, avendo a riferimento i
posti disponibili in dotazione organica, risultante dalla
disposta rideterminazione ai sensi della legge finanziaria
citata, e tenuto conto del fatto che le progressioni verticali
fuoriescono dai limiti previsti. In sostanza se il Piano delle
Assunzioni per l’anno 2003, prevede, che ci siano, per
esempio, 10 posti vacanti, di cui 5 destinati all’accesso dall’esterno
e altri 5 destinati alla progressione verticale e se l’Ente
Locale in applicazione di quanto previsto dal D.pcm. cit. può
effettuare una sola assunzione dall’esterno, ciò non
impedisce, qualora il bilancio dell’Ente lo consenta, di
ricoprire i 5 posti vacanti per progressione verticale,
rimanendo salva l’equa proporzione tra posti destinati all’accesso
dall’esterno e posti destinati alla progressione verticale
come risultanti dalla rideterminazione della dotazione organica
e dalla programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2003/2005.
Dr.
Luca Del Frate
Titolare
Posizione Organizzativa Personale e Procedure Organizzative
Comune
di Montecatini Terme
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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