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L’obiettivo
di questo breve contributo è quello di definire se nel pubblico
impiego la titolarità del diritto di indire l’assemblea
sindacale – così come del diritto di affissione e di utilizzo
dei locali – compete alla RSU collegialmente intesa o ai
singoli componenti della RSU stessa.
La
questione, oggetto di recente dibattito dottrinale e di pronunce
giurisprudenziali – peraltro anche in ambito privato –
trascende la gestione di questo importante diritto sindacale ed
investe direttamente la natura stessa della RSU ed il sotteso
modello di rappresentanza sindacale. È infatti innegabile che,
se la RSU è organismo unitario e collegiale di rappresentanza
di tutti i lavoratori, affrancata in virtù dell’elezione
democratica dai rapporti con le organizzazioni sindacali e
democraticamente chiamata ad esprimere la propria volontà, nel
rispetto della regola della maggioranza, ogni diritto e
prerogativa sindacale devono essere dalla stessa congiuntamente
esercitati. Viceversa riconoscere la possibilità di un
esercizio disgiunto significa negare la natura originaria ed
unitaria della RSU e considerarla un organismo di rappresentanza
non di tutti i lavoratori, ma delle organizzazioni sindacali che
hanno partecipato utilmente alla sua elezione.
Il
dubbio interpretativo sorge per mancanza di chiarezza ed
univocità – frutto di alcune scelte compromissorie - nella
disciplina legale e negoziale dell’istituto. La soluzione va
quindi ricercata prima nel testo del pubblico impiego e poi
nella contrattazione quadro e in quella dei singoli comparti.
La
disciplina legislativa
La
disciplina dell’istituto è contenuta nel D.Lgs. 165/2001 ed
in particolare nell’art. 42, che riproduce il testo dell’art.47
del D.Lgs.29/93, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs. 396/97.
Qui è stabilito che nelle pubbliche amministrazioni la libertà
e l’attività sindacale sono tutelate in applicazione della
L.300/70 (comma 1) e che in ciascuna amministrazione le OO.SS.
ammesse alle trattative per la stipulazione dei contatti
collettivi possono costituire rappresentanze sindacali aziendali
o RSA, di cui all’art.19 della L. 300/70, cui spettano in
proporzione alla rappresentatività le garanzie previste dagli
artt. 23, 24 e 30 della stessa L.300/70 (comma 2).
Il
comma 3 dello stesso articolo disciplina poi la RSU prevedendo
che anche ad iniziativa disgiunta delle OO.SS. può essere
costituito un organismo di rappresentanza unitaria del
personale, RSU, mediante elezioni alle quali è garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori. Si noti che il comma in
riferimento alla RSU utilizza il numero singolare ed il
sostantivo unitario, enfatizzando quindi la novità di tale
organismo rispetto alle RSA. È inoltre ben chiaro che la RSU
deriva il proprio potere di rappresentanza non da una nomina
sindacale ma dall’elezione da parte dei dipendenti, un
elezione a suffragio universale e voto segreto col metodo
proporzionale delle liste concorrenti (art.3 Accordo Quadro
7/8/98). Il modello previsto dal legislatore in ambito pubblico,
pur richiamandosi a grandi linee al modello elaborato dalle
parti sociali nel protocollo del luglio del 93, da questo si
discosta quindi per la correzione di alcune discrasie, prima fra
tutte quella rappresentata dalla grave alterazione del
meccanismo proporzionale insito nella clausola del terzo
riservato. Dobbiamo a tal proposito inoltre ricordare che l’art.
47 del D.Lgs 29/93 è frutto di un intervento legislativo teso a
sanare una situazione di eccessiva frammentazione della
rappresentanza sindacale in ambito pubblico: il procedimento
elettivo proporzionale puro, che differenzia il sistema pubblico
da quello privato riqualifica la rappresentanza sindacale in
senso rispondente al pluralismo e alla legittimazione dal basso
e valorizza l’autonomia della RSU rispetto alle OO.SS. che ne
promuovono la costituzione
Il
comma 6 dell’art. 42 stabilisce che i componenti della RSU –
si noti nuovamente il singolare – sono equiparati ai dirigenti
delle RSA – si noti il plurale – ai fini dell’applicazione
dello Statuto dei lavoratori (L.300/70). La seconda parte dello
stesso comma rimanda ad accordi e contratti collettivi, che
regolano il funzionamento della RSU, la definizione dei criteri
e delle modalità con cui sono trasferite ai componenti delle
RSU le prerogative e le garanzie spettanti alle RSA. Qui l’uso
della dizione "i componenti della RSU", come soggetti
a cui dovrebbero essere trasferite le garanzie spettanti alle
RSA, finisce per generare confusione e per lasciare spazio ad un’interpretazione
dove la titolarità del diritto di indire l’assemblea spetta
ai singoli componenti della RSU.
Quindi
la disciplina legale, pur esprimendosi chiaramente sul modello
di rappresentanza sotteso alla RSU, non ci fornisce una
soluzione definitiva, diretta e univoca, alla questione della
titolarità del diritto di indire l’assemblea.
La
disciplina negoziale della contrattazione collettiva quadro
Nel
1998 con due distinti contratti collettivi quadro, sottoscritti
lo stesso giorno, è stata data attuazione alle disposizioni del
predetto art. 42, definendo più precisamente il ruolo dell’organismo
elettivo.
L’Accordo
Quadro 7/8/98 detta la disciplina della costituzione e del
funzionamento delle RSU e il relativo regolamento elettorale. L’art.
5 "Compiti e funzioni" stabilisce che le RSU – si
noti il plurale – subentrano alle RSA nella titolarità dei
diritti sindacali e dei poteri relativi alle competenze
contrattuali. Inoltre rimanda ai CCNL di comparto la definizione
delle modalità con cui la RSU – si noti il singolare – può
esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e
partecipazione di cui al D.Lgs.165/2001, precisando però che
nella contrattazione integrativa i poteri contrattuali spettano
sia alle RSU che ai rappresentanti delle OO.SS. di categoria
firmatarie dei CCNL di comparto. Il comma 4 dello stesso
articolo precisa che i diritti complessivamente garantiti alla
RSU sono: diritto ai permessi retribuiti, diritti ai permessi
non retribuiti, diritto a indire l’assemblea dei lavoratori,
diritto ai locali e di affissione. Gli stessi diritti, oltre a
quello a distacchi e ad aspettative sindacali, sono riconosciuti
dal successivo articolo 6 alle associazioni sindacali
rappresentative e quindi in virtù della clausola di
dissolvenza, di cui al successivo art. 10, alle RSA delle
associazioni sindacali rappresentative che non hanno aderito all’accordo
e che non partecipano alle elezioni della RSU o ai terminali di
tipo associativo dei sindacati rappresentativi che sono rimasti
attivi dopo le elezioni delle RSU. È significativo notare come,
mentre l’art. 5 comma 4 lettera c) in riferimento alla RSU
parla solo di diritto di indire l’assemblea dei lavoratori, l’art.
6 al comma 2 lettera e) relativamente alle associazioni
sindacali rappresentative parla di diritto di indire,
singolarmente o congiuntamente, l’assemblea durante l’orario
di lavoro. La diversa espressione può essere letta come una
conferma dell’unitarietà della RSU, visto che nell’art. 5,
nonostante l’uso alterno del numero plurale e singolare, manca
ogni riferimento ad un possibile esercizio disgiunto dei diritti
di organizzazione da parte delle componenti RSU.
L’unitarietà
dell’organismo è ulteriormente confermata dall’art. 8
"Decisioni" il cui comma 1 prevede che le decisioni
relative all’attività della RSU – di nuovo il singolare –
sono assunte a maggioranza dei componenti. Poiché nel secondo
comma dello stesso articolo viene stabilito che le decisioni
relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, risulta
evidente che le decisioni cui si riferisce il primo comma sono
necessariamente quelle relative allo svolgimento dei compiti e
delle funzioni della RSU stessa – altrimenti quali? - e quindi
all’esercizio dei diritti organizzativi tra cui quello di
indizione dell’assemblea. Inoltre in riferimento agli articoli
sopra esaminati è anche opportuno osservare che non avrebbe
alcun senso una gestione separata di risorse organizzative che
ai sensi del comma 1 dell’art. 5 vengono trasferiti
complessivamente dalle RSA alle RSU.
Il
CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali, concluso
nello stesso giorno dell’accordo quadro, non si esprime in
modo altrettanto diretto e chiaro. L’art. 2 "Diritto di
assemblea" stabilisce infatti che le assemblee possono
essere indette singolarmente o congiuntamente dai
soggetti indicati dal successivo art. 10. In modo analogo si
esprimono anche l’art. 3 e l’art. 4 relativamente agli altri
diritti organizzativi e cioè rispettivamente quello di
affissione e di utilizzo dei locali. L’art. 10 stabilisce che
i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire dei permessi
sindacali retribuiti – richiamati dagli artt. 5 e 6 dell’Accordo
Quadro – sono i componenti della RSU, i dirigenti sindacali
delle RSA delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’art. 10 dell’Accordo Quadro (e quindi evidentemente di
quelle OO.SS. che non hanno aderito all’Accordo e non
partecipano alle elezioni delle RSU), i dirigenti sindacali dei
terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che sono rimasti operativi dopo l’elezione
delle RSU, i dirigenti sindacali componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni.
Questo
articolo, cui rinviano i precedenti artt. 2, 3 e 4, parlando di
"componenti delle RSU" e non semplicemente di RSU,
genera confusione, almeno ad una prima lettura. Possiamo a tal
proposito osservare che detto articolo 10 disciplina le
modalità di fruizione dei permessi sindacali e che, se la
titolarità di questi può essere ricondotta ad organismi
collegiali o comunque collettivi, la loro fruizione non può che
avvenire in modo individuale. Il permesso sindacale si traduce
infatti in una momentanea sospensione dell’obbligazione
contrattuale del singolo prestatore verso il datore di lavoro ad
effettuare una prestazione lavorativa per la quale riceve come
controprestazione una remunerazione. Poiché nel rapporto di
lavoro il contratto che lega prestatore e datore di lavoro è
individuale, necessariamente individuale deve essere anche ogni
accadimento che incide su tale rapporto.
Per
quanto riguarda l’espressione singolarmente o congiuntamente
contenuta nell’art.2 è invece più che plausibile
sostenere che essa vada riferita a ciascuna delle categorie di
soggetti individuate dai capoversi dell’10 piuttosto che ai
soli componenti della RSU.
L’art.
13 sempre dello stesso CCNQ, ribadisce che le associazioni
sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei
diritti a distacchi e aspettative sindacali nonché a permessi
retribuiti e non, mentre alle RSU spettano quote di permessi
previsti dall’art. 9. L’ultimo comma dell’articolo prevede
che i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative e RSU
in tema di diritti e libertà sindacali siano regolati in
conformità agli artt. 5 e 6 dell’Accordo Quadro che tradotto
dovrebbe significare l’impegno ad un esercizio congiunto
seppur parallelo dei diritti in questione.
Infine
va osservato che il CCNQ 7/8/98 disciplina le modalità di
utilizzo delle prerogative sindacali – non a caso si intitola
così – che evidentemente non sono dallo stesso attribuite. Le
fonti di tali prerogative sono semmai nel D.Lgs. 165/2001 e nell’Accordo
Quadro 7/8/98. E quanto sostenuto soprattutto in quest’ultimo
fa propendere per una RSU unitaria che collegialmente assume
decisioni e realizza azioni.
Ulteriori
riscontri
Se
l’Accordo Quadro e il CCNQ del 7/8/98 possono essere
considerati da alcuni poco espliciti sui termini della questione
dibattuta altrettanto non può dirsi di alcuni contratti di
comparto. In particolare l’art. 13 del CCNL 15/3/2001 del
Comparto Scuola dice esplicitamente che le assemblee possono
essere indette "dalla RSU nel suo complesso e non dai
singoli componenti". Anche l’art. 8 del successivo CCNL
24/7/2003 dello stesso comparto riporta la stessa dizione. Anche
nell’art. 2 del CCNL 29/9/2001 del Comparto Sanità dove
esplicitamente si legge che le assemblee che riguardano la
generalità dei dipendenti possono essere indette dalla RSU nel
suo complesso e non dai singoli componenti. Identica espressione
è riportata nell’art.16 del CCNL 2/7/2002 del Personale della
Cassa Depositi e Prestiti, nell’art.2 del CCNL del 24/5/2002
del Comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e nell’art. 2 del CCNL 16/5/2001 del
Comparto Ministeri. È evidente che il CCNL 2001 del Comparto
Scuola ha indicato una direzione precisa sulla modalità di
esercizio del diritto di assemblea e sullo stesso modello di
rappresentanza sotteso alla RSU in ambito pubblico. Nello stessa
direzione si esprimono anche le note ARAN del 30/1/2001
prot.1299 e del 22/5/2001 prot.7732 relative al Comparto Scuola
e la Circolare del 20/2/2002 del Dipartimento dei Servizi del
Territorio del Ministero della Pubblica Istruzione. Merita
osservare che nella seconda nota ARAN viene esplicitamente
affermato che le organizzazioni non rappresentative, anche se
presenti nella RSU o presentatrici di liste per le elezioni non
hanno titolo ad indire l’assemblea in quanto tale decisione
spetta alla RSU nel suo insieme. Crediamo che tale argomento su
cui torneremo sia quello che maggiormente fa propendere per l’esercizio
congiunto delle prerogative sindacali da parte delle RSU.
Solo
nei CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali – compresa
la recentissima ipotesi sottoscritta il 16/10/2003 – mancano
riferimenti espliciti a favore dell’una o dell’altra tesi. L’art.
56 del CCNL 14/9/2000 rimanda semplicemente per l’esercizio
del diritto in oggetto all’art. 2 del CCNQ 7/8/98.
Anche
la giurisprudenza appare divisa in materia come emerge dall’esistenza
di sentenze che propendono ora per l’esercizio congiunto ora
per quello disgiunto. Sebbene il confronto con il privato non
sia particolarmente significativo per la diversa normativa
legale di riferimento, osserviamo come dopo una prima fase
caratterizzata da pronunce favorevoli, in caso di insolubili
contrasti in seno alla RSU, al fatto che ogni organizzazione
esercitasse autonomamente i propri diritti e prerogative – si
veda ad esempio la pronuncia del Pretore di Milano 8/1/1999 –
sembra ora prevalere la tesi dell’unitarietà della RSU
ravvisandone la radice nel meccanismo elettivo.
Nel
pubblico impiego ci sono sentenze che hanno riconosciuto il
diritto di assemblea ai singoli componenti della RSU – si
vedano tra le altre le sentenze del Tribunale di Pinerolo del
29/11/2001 e del Tribunale di Civitavecchia 28/5/2001 e
28/1/2002 entrambe riferite al Comparto Scuola – ed altre,
come quelle del Tribunale di Lucca del 13/7/2001 e del 5/12/2001
sempre in riferimento allo stesso comparto, che hanno sostenuto
che i diritti e le prerogative sindacali sono attribuiti
collegialmente alla RSU. Nel comparto delle autonomie locali
siamo a conoscenza di una sola pronuncia in materia, ad opera
del GDL di Prato in data 4/12/2002 che con atto n. 874.2002 R.G.
e respingendo la richiesta di una componente minoritaria della
RSU comunale, ha sposato la tesi dell’esercizio congiunto ed
unitario da parte della RSU dei diritti sindacali organizzativi.
Infine si fa presente che non manca neppure una giurisprudenza
in posizione intermedia che riconosce il diritto di indire le
assemblee alla componente sindacale che partecipa alla RSU e non
ai singoli componenti della RSU stessa (pret. Busto Arsizio
11/9/1997).
Conclusioni
Possiamo
in conclusione osservare che il modello di rappresentanza e il
funzionamento della RSU nel settore pubblico presenta
significative differenze rispetto al privato. L’elezione a
suffragio universale di tutti i membri dell’organismo e la
presenza esplicita della regola della maggioranza connota senza
alcun dubbio la RSU quale organismo collegiale unitario che
esercita i propri diritti in modo congiunto e collegiale. In
ambito pubblico quindi non sembra profilarsi un conflitto
attorno ai diritti di organizzazione quanto meno in relazione al
problema della titolarità unitaria da parte della RSU perché
più esplicita è la regola dell’assunzione delle decisioni a
maggioranza e soprattutto perché la contesa è smorzata dai
poteri comunque riconosciuti, con una sorta di secondo canale,
alle associazioni sindacali rappresentative, che continuano ad
essere titolari sia di diritti organizzativi che di potere
negoziale da esercitarsi, questo sì, congiuntamente alle RSU.
La
gestione unitaria delle risorse attribuite alla RSU, peraltro
preferita anche in dottrina, rende superabile anche l’obiezione
che potrebbe essere mossa circa la fruizione separata di
prerogative da parte dei sindacati partecipanti alle RSU che non
avrebbero le condizioni per esserne titolari sulla base dei
presupposti di rappresentatività previsti dalle leggi, evitando
dunque di porsi in contrasto col principio stabilito dalla corte
costituzionale con sentenza n. 30/90.
Si
osservi anche che qualora si consentisse un esercizio disgiunto
dei diritti delle RSU, poiché i singoli membri della RSU
potrebbero provenire da organizzazioni non rappresentative e
quindi non legittimate a costituire RSA, si finirebbe per
riconoscere loro per un’altra via quelle prerogative e quei
diritti che la contrattazione nazionale e la norma di legge
hanno loro negato. Le amministrazioni, riconoscendo la
titolarità dei diritti organizzativi ai singoli componenti
della RSU, favorirebbero la trasposizione dei fini della RSU e
la sua trasformazione da strumento collegiale di tutela degli
interessi dei lavoratori dell’ente a strumento di singoli e di
componenti sindacali minoritarie per aggirare le previsioni
normative e negoziali relative ai diritti e alle prerogative
sindacali. Si realizzerebbe così un illecito ampliamento della
sfera giuridica di alcuni a danno degli altri ed in particolare
dei sindacati rappresentativi che potrebbero anche chiamare l’amministrazione
a dar conto di un comportamento antisindacale.
Possiamo
ritenere quanto detto valido per tutto il pubblico impiego e
sicuramente per tutti i comparti dove in modo esplicito il testo
contrattuale si esprime in tal senso. Tuttavia anche per le
autonomie locali, nonostante la mancanza di un esplicito
riferimento contrattuale, non possono esserci dubbi: la comune
matrice legislativa di riferimento – il D.Lgs 165/2001 – e
lo stesso soggetto trattante – l’ARAN – nonché l’orientamento
interpretativo più volte ribadito dalla stessa ARAN di
disciplinare gli aspetti carenti in un comparto in analogia a
quanto disposto dai contratti degli altri comparti, portano a
concludere che anche qui l’indizione dell’assemblea è un
diritto che spetta alla intera RSU e non ai suoi singoli
componenti.
Questo
è quanto emerge all’attualità dalla fonte legale e da quella
negoziale, al di là di ogni valutazione di merito. È infatti
evidente che la regola maggioritaria e la prevista presenza,
anche dopo l’elezione della RSU, delle organizzazioni
sindacali rappresentative con propri poteri organizzativi e
negoziali possono portare ad uno schiacciamento delle componenti
sindacali più deboli e quindi alla negazione di quel pluralismo
sindacale che si era voluto garantire nel sistema pubblico.
Dott.ssa
Katia Garifo
Funzionario
Analista di Organizzazione del Comune di Prato
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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