Il
telelavoro è oggi in Italia una realtà in forte
crescita a cui stanno ricorrendo con sempre maggiore
intensità i datori di lavoro sia pubblici che privati.
L’Unione europea nel 2000 aveva rilevato in Italia
circa 700.000 telelavoratori (il 3% circa del totale dei
disoccupati) ed è stato previsto che per la fine del
2005 questi saliranno a 1.500.000.
E’
interessante notare come questa forma flessibile di
lavoro, originariamente contemplata e utilizzata nel
settore privato, non abbia ancora ottenuto in
quest’ultimo settore il pieno riconoscimento
normativo, mentre nel comparto pubblico, in cui la sua
applicazione è recente, sia stata dettata una
disciplina organica.
La
disciplina di riferimento
In
passato numerosi trattati di matrice sopranazionale
hanno tentato di volta in volta di fornire una
definizione di telelavoro. Interessante è quella data
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro di
Ginevra (l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite
che dal 1919 si batte per il riconoscimento universale
dei diritti umani nel lavoro), la quale l’ha definito
come “una forma di lavoro effettuata in un luogo
distante dall’ufficio centrale o centro di produzione
e che implichi una nuova tecnologia che permetta la
separazione e faciliti la comunicazione”. Già da
questa definizione si coglie che si tratta di una forma
di lavoro innovativa e, come tale, strettamente legata
allo sviluppo delle tecnologie informatiche.
La
possibilità di avvalersi di forme di lavoro a distanza
all’interno della pubblica Amministrazione è stata
per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento
giuridico dall’art. 4 della legge 16 giugno 1998 n.
191, nota ai più come “Bassanini-ter”.
Tale articolo operava due rinvii: uno alla fonte
regolamentare al fine di regolare le modalità
organizzative del telelavoro; l’altro alla
contrattazione collettiva di Comparto per dettare la
disciplina economica e normativa.
In
applicazione di questa legge è stato approvato il
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 (“Regolamento recante
disciplina del telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’art. 4, comma 3, della
legge 16 giugno 1998, n. 191”), il quale definisce
come telelavoro (art. 2, lett. b) “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle
amministrazioni pubbliche … in qualsiasi luogo
ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di
lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile,
con il prevalente supporto di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che
consentano il collegamento con l’Amministrazione cui
la prestazione stessa inerisce”.
Nonostante
questa previsione normativa, di fatto il lavoro a
distanza era utilizzabile solo in modo marginale in
assenza di una specifica regolamentazione da parte della
contrattazione collettiva in applicazione di quanto
disposto dall’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
In
quest’ambito è intervenuto il Contratto Collettivo
Nazionale Quadro sul telelavoro sottoscritto fra ARAN e
organizzazioni sindacali di Comparto in data 23 marzo
2000 che ha la finalità di assicurare, da un lato,
“alla pubblica Amministrazione la concreta possibilità
di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità
lavorativa”, dall’altro “al lavoratore di
scegliere una diversa modalità di prestazione del
lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il
sistema di relazioni personali e collettive espressive
delle sue legittime aspettative in termini di formazione
e crescita professionale, senso d’appartenenza e
socializzazione, informazione e partecipazione al
contesto lavorativo e alla dinamica dei processi
innovatori” (art. 2 del CCNQ 23 marzo 2000).
A
sua volta questo CCNQ è stato affiancato negli enti
locali, nell’ambito delle forme flessibili di rapporto
di lavoro, dalla “disciplina sperimentale del
telelavoro” contenuta nell’art. 1 dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000
(c.d. “code contrattuali”) allo scopo di offrire
agli enti “ampi margini di gestione diretta di
servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso
alle collaborazioni continuate e coordinate
nell’espletamento delle attività istituzionali”.
Elementi
essenziali
In
sostanza, con il telelavoro si “determina una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa realizzabile con l’ausilio di strumenti
informatici” (art. 1 del CCNL 14 settembre 2000) ed è
attuabile sotto due forme:
a)
“telelavoro domiciliare”, qualora la
prestazione dell’attività lavorativa è resa al
domicilio del dipendente;
b)
“lavoro a distanza”, quando la prestazione
dell’attività lavorativa viene effettuata in centri
appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente
e al di fuori del controllo diretto del dirigente cui è
assegnato il dipendente.
Si
ha, quindi, telelavoro quando il lavoratore svolge la
sua attività al di fuori della propria originaria sede
di lavoro, ma in più utilizza in modo pregnante una
tecnologia dell’informazione e della comunicazione che
sia tale da rendere possibile il collegamento con
l’Amministrazione “di origine” (art. 2, lett. b,
del D.P.R. 70/1999). Vengono, perciò, in rilievo tre
elementi che si combinano tra loro:
a)
la delocalizzazione dell’attività lavorativa
rispetto alla sede tradizionale di lavoro;
b)
l’utilizzazione di una tecnologia
dell’informazione nello svolgimento del lavoro;
c)
il legame con l’Amministrazione.
In
altre parole, il telelavoro non è altro che la
possibilità concessa ad un dipendente di lavorare con
un computer da casa propria o comunque in altro luogo
collocato topograficamente fuori dalla sede di lavoro,
dove la prestazione sia tecnicamente possibile.
Con
esso non si instaura un nuovo e diverso rapporto
lavorativo, ma si realizza una mera trasformazione
organizzativa del rapporto di lavoro già in atto con
l’ente; il telelavoro muta il concetto di luogo di
lavoro come luogo fisico ed evoca l’idea di un ufficio
virtuale caratterizzato da strumenti utilizzabili in
qualsiasi luogo che consentono la cooperazione e il
lavoro in rete tra persone. Alla
base c’è dunque una concezione di prestazione di
telelavoro come propaggine dell’ufficio, a prescindere
dal luogo in cui è collocata, perché il contesto
organizzativo in cui il telelavoratore opera non è dato
dallo spazio fisico in cui si trova, ma, grazie al
collegamento ed alla funzionalità della sua
prestazione, continua ad essere quello dell’ufficio di
appartenenza.
Le
possibilità future
Quest’istituto
contrattuale si rivolge, quindi, essenzialmente al
personale già in servizio nella pubblica
Amministrazione che decide di ricorrere al telelavoro
per migliorare il rapporto tra vita privata e lavoro (si
pensi ai disabili, ai pendolari o ai lavoratori con
familiari che necessitano di assistenza continua), la
gestione dei tempi di vita, aumentare il tempo libero e
recuperare la socialità domestica e del luogo di vita.
Nel
contempo produce degli indubbi vantaggi a favore
dell’Amministrazione, come la riduzione dei costi
gestionali legati ai luoghi fisici di lavoro, minore
assenteismo, diminuzione dei tempi legati al lavoro
burocratico, incrementi di produttività anche grazie
alla possibilità di organizzare i processi di lavoro
per obiettivi e di spostare i controlli d’efficienza
da parametri quantitativi (tempo) a parametri
qualitativi (risultato). Non ci sono pertanto dubbi sul
fatto che il telelavoro sia la giusta strada da
intraprendere per garantire il passaggio da una cultura
della presenza ad una cultura
del risultato, cioè per contribuire al progressivo
dissolvimento dell’idea di lavoro come presenza
quotidiana alla scrivania, con l’obbligo connesso di
timbrare il cartellino e di svolgere l’attività
lavorativa sotto “stretta sorveglianza” da parte del
responsabile dell’ufficio, per approdare ad un
concetto di attività svolta con automotivazione e
autodisciplina, ma soprattutto in piena capacità
decisionale e autogestionale. Con l’applicazione di
questa forma flessibile di lavoro si valutano il
prodotto e la qualità del lavoro del dipendente e
non più la permanenza di 6 o 9 ore nella sede
dell’Amministrazione, determinandosi in tal modo un
definitivo spostamento verso la cultura del risultato.
Last
but not least
d’enorme spessore sono i benefici derivanti alla
collettività nel suo insieme. Si pensi, ad esempio, ai
vantaggi che possono derivare in termini di riduzione
della “pressione umana” sulle città (basti pensare
al sistema dei trasporti e alla viabilità), al
miglioramento della partecipazione e della socialità
dovuta all’aumento del tempo libero dei cittadini, che
può tradursi in impegno culturale, politico, in attività
di volontariato, sportive e ricreative: insomma, un
nuovo rapporto tra lavoro e vita, un modello evoluto di
civilizzazione che migliora la società nel suo
complesso.
Solo
dopo aver capito questo salto di mentalità si potrà
comprendere fino in fondo la portata rivoluzionaria di
questo strumento in mano agli enti locali in grado di
garantire questo passaggio epocale. Gli strumenti
normativi per l’introduzione del telelavoro ci sono
tutti, le sperimentazioni in molte pubbliche
amministrazioni sono state già fatte, non c’è più
niente da sperimentare: il telelavoro ha solo bisogno di
essere introdotto.
Dott.
Michele Rossi
Responsabile
Ufficio di Staff della Direzione
Area
Risorse Umane e Finanziarie della Provincia di Firenze