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La
riflessione sulla riforma
Biagi può svilupparsi, a mio
parere, in due interrogativi: uno di tipo tecnico, l’altro
politico.
In
primo luogo, è veramente
plausibile giuridicamente una non applicabilità della riforma
alle pubbliche amministrazioni e al loro personale così
come afferma l’art. 1, comma 2, del D.L.vo 10 settembre 2003,
n. 276?
E,
di poi, questione ancora più importante, è
corretta politicamente questa esclusione in un momento
storico qual è l’attuale, caratterizzato da una ricerca
ponderata, ma efficace, di strumenti che garantiscano una sempre
maggiore flessibilità nel reperimento delle risorse umane e
nella loro effettiva gestione?
A mio parere la risposta ad entrambi
gli interrogativi sollevati non può che essere negativa.
Basta
prendere in visione l’art. 46 del citato decreto – là dove
disciplina il lavoro a tempo parziale e modifica il D.L.vo 25
febbraio 2000, n. 61 – che chiarisce, finalmente,
alcune delicate complesse questioni inerenti il part
time nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Orbene,
considerato che il D.L.vo n. 61, per sua espressa menzione, art.
10, si applica anche alle amministrazioni pubbliche, non si
comprende come potrà una sua modifica legislativa introdotta
con la riforma Biagi non applicarsi anche al complesso mondo
dell’impiego pubblico, già comunque interessato dal campo
applicativo della norma.
Si
auspica, pertanto, un intervento legislativo chiarificatore e di
raccordo in materia che, tuttavia, non si limiti solo ad
armonizzare aspetti di dettaglio
quali quello citato o a specificare quale sarà il ruolo
dei comuni in quella fase di intermediazione loro concessa
dall’art. 6, comma 2, del decreto tra domanda ed offerta di
lavoro, ma che estenda, con le dovute garanzie, anche alle
pubbliche amministrazioni gli innumerevoli vantaggi che possono
discendere dalla concreta applicazione degli istituti flessibili
introdotti e disciplinati
dalla riforma.
E
qui giungo alla mia seconda riflessione.
E’
opportuno escludere dall’ambito applicativo del decreto le
amministrazioni pubbliche?
Si
sostiene, in particolare nel mondo sindacale, che l’accesso al
pubblico impiego, ai sensi della vigente Costituzione, deve
avvenire solo per concorso.
Non
è, ritengo, corretta questa affermazione.
La
stessa Costituzione (art. 97, ultimo comma) dopo tale principio
afferma «salvo i casi
stabiliti dalla legge».
Superato,
pertanto, l’ostacolo giuridico, ad una applicabilità al
pubblico impiego di diverse forme di reperimento delle risorse
umane, rimane da valutare l’esistenza di una volontà politica
in tal senso.
Non
dimentichiamo, allora, che
l’organizzazione degli uffici deve garantire il buon andamento
delle amministrazioni pubbliche e che l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa –
corollari del più ampio principio testé citato – sono
supportate anche attraverso il ricorso a strumenti flessibili di selezione
delle risorse umane, oggi sempre più rivalutate quale
innegabile patrimonio dell’ente.
La
politica legislativa degli ultimi anni,
riformando l’impiego pubblico in generale e offrendo,
in particolare, alle amministrazioni locali strumenti di
selezione di personale idoneo ad affrontare situazioni
contingibili e peculiari, già ha rappresentato una grande
innovazione per gli operatori costretti spesso e neanche in
tempi tanto distanti a confrontarsi con anacronistiche rigidità
per la selezione del personale.
Superiamo
ancor di più tali rigidità con gli strumenti offerti
dalla riforma Biagi, ricordando che la garanzia per i lavoratori
non è rappresentata dalla inamovibilità degli stessi, ma da un
mercato del lavoro strutturato in modo da consentire un ricambio
ove necessario e una stabilità dell’impiego ove opportuna.
Dott.
Stefano Glinianski
Segretario
e Direttore generale del Comune di Riva Ligure (Imperia)
______________
(*)
Intervento al dibattito: «Dal piano di sviluppo locale un momento di
riflessione su: La riforma “Biagi” come strumento di sviluppo del
mercato del lavoro. Lavoro subordinato e lavori atipici:
l’esperienza italiana e francese a confronto», svoltosi il 25
ottobre 2003 presso l’Aula Magna dell’Università di Imperia
(l’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dal dott.
Glinianski in apertura del suo intervento: «Un ringraziamento al
Sindaco di Imperia, dott. Luigi Sappa, e, in particolare modo, al Vice
Sindaco, dott. Alessio Saso, per
avermi invitato a partecipare a questo momento di riflessione sulla
riforma Biagi»).
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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