SOMMARIO:
1.
Le 5 fasi storiche del diritto del lavoro del
dopoguerra.
2.
Il diritto della flessibilità nel diritto del lavoro
del terzo millennio. La flessibilità del mercato del
lavoro.
3.
La flessibilità degli apparati pubblici come tipica
manifestazione di flessibilità dell’organizzazione
pubblica. Organizzazione e rapporto di lavoro pubblico a
confronto.
4.
La flessibilità nell’organizzazione del lavoro e
nella disciplina del lavoro pubblico. Una introduzione.
5.
Il contratto individuale di lavoro pubblico e la
flessibilità “in entrata.”
6.
Le assunzioni nella pubblica Amministrazione tra
procedimento amministrativo ad evidenza pubblica e
diritto all’assunzione.
1.
- LE 5 FASI STORICHE DEL DIRITTO DEL LAVORO DEL
DOPOGUERRA.
La
manualistica più accreditata
individua cinque fasi storiche attraversate dalla
legislazione speciale sul diritto del lavoro
dell’immediato dopoguerra:
·
la fase post-costituzionale caratterizzata da una
particolare opera interpretativa della
magistratura volta a rendere compatibili le disposizioni
del codice civile in materia di lavoro nell’impresa
con i principi costituzionali e da un particolare
interessamento del legislatore nel senso di un diffuso
controllo pubblicistico del mercato del lavoro ;
·
la fase del lavoro promozionale caratterizzata da
una legislazione particolarmente favorevole
all’attività sindacale in azienda. E’ tipica di
tale fase altresì la “procedimentalizzazione” dei
poteri del datore di lavoro al fine di tutela del
lavoratore;
·
la fase della legislazione dell’emergenza
caratterizzata dalla graduale erosione delle tutele
inderogabili previste dalla legge e dai contratti
collettivi a favore dei lavoratori, sia prevedendo nuove
ipotesi di lavoro (part-time, contratto di formazione e
lavoro) che predisponendo strumenti giuridici volti a
governare le cicliche crisi aziendali (contratti di
solidarietà e disciplina della Cassa Integrazione
Guadagni);
·
la fase del diritto del lavoro della flessibilità
caratterizzata dall’obiettivo della tutela
dell’occupazione e del sostegno al sistema produttivo
tramite una completa riorganizzazione del modello di
incontro tra domanda ed offerta di lavoro ,
e la previsione di ulteriori formule contrattuali
alternative al contratto di lavoro a tempo indeterminato
;
·
la fase della “comunitarizzazione” del
diritto del lavoro che ha trovato attuazione
nell’ambito dell’applicazione all’interno del
nostro ordinamento delle direttive comunitarie e che ha
dato un impulso ulteriore alla modernizzazione delle
regole inerenti i rapporti di lavoro anche nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni .
2.
- IL DIRITTO DELLA FLESSIBILITÀ NEL DIRITTO DEL LAVORO
DEL TERZO MILLENNIO. LA FLESSIBILITÀ DEL MERCATO DEL
LAVORO.
Ebbene,
premesse queste considerazioni di carattere generale,
non possiamo fare a meno di evidenziare come il diritto
del lavoro del terzo millennio, anche alle dipendenze da
Pubbliche Amministrazioni, sia caratterizzato dai
principi della flessibilità nell’ assunzione e nella
gestione delle risorse umane altresì rinvigoriti a
seguito dell’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea.
Una
flessibilità intesa a tutto campo sia nell’ambito del
mercato del
lavoro, dell’ organizzazione
degli apparati pubblici, dell’organizzazione del
lavoro, dell’aspetto retributivo e previdenziale e
addirittura nell’ambito normativo, con la presa di
coscienza che una deregolamentazione generalizzata delle
relazioni di lavoro può dare slancio all’ economia ed
ai problemi di finanza pubblica, contribuendo altresì
alla sconfitta della disoccupazione di massa.
Quando
ci si vuole riferire alla flessibilità del mercato
del lavoro
si vuole mettere in evidenza il grado di adattabilità
dell’impresa alle esigenze del mercato sotto due
distinti profili:
1.
idoneità della struttura gestionale e
manageriale a riadattarsi combinando in modo
“elastico” i fattori della produzione in guisa da
determinare un costante adeguamento rispetto alla
quantità ed alla qualità della domanda di servizi;
2.
regolamentazione appropriata del rapporto di
lavoro nelle tre fasi caratteristiche della
costituzione, della modificazione e della estinzione,
in virtù ed al fine precipuo di corrispondere ad
una domanda di servizi sempre mutevole e cangiante.
Come
ha rilevato acuta dottrina la flessibilità del
lavoro deve essere intesa come la possibilità di
modulare costantemente l’utilizzo della forza lavoro
in coerenza con le esigenze dell’impresa “in modo
che queste possano adeguarsi rapidamente ai mutamenti
macroeconomici (…) ed ottimizzare l’utilizzo di
capitale e lavoro attraverso l’impiego di tecnologia e
modalità di organizzazione del lavoro”.
3.
- LA FLESSIBILITÀ DEGLI APPARATI PUBBLICI COME TIPICA
MANIFESTAZIONE DI FLESSIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA. ORGANIZZAZIONE E RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO A
CONFRONTO.
Per
flessibilità
degli apparati pubblici (delle funzioni), intendiamo
riferirci al fatto che, in una moderna organizzazione
amministrativa, che ha definitivamente bandito dal
proprio “vocabolario gestionale” ogni riferimento
alla cultura del mero adempimento formale per
abbracciare la teorica di una organizzazione dei fattori
produttivi per obiettivi, o per dirla con altre parole,
ha preso definitiva consapevolezza che non
si può gestire se prima non si pianifica e non si
programma ciò che deve essere fatto, l’organizzazione
degli uffici deve essere impostata, oltre che per
accrescere l’efficienza delle amministrazioni e per
razionalizzare il costo del lavoro, anche per realizzare
la migliore utilizzazione delle risorse umane,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato ,
cioè impiegando anche forme flessibili di utilizzo
della forza lavoro.
La
flessibilità degli apparati pubblici ha attinenza con
il diritto amministrativo e coinvolge la disciplina e la
regolamentazione degli atti di macrorganizzazione, ossia
di tutti quegli atti di organizzazione che fuoriescono
dall’ambito del diritto comune dei privati per il
fatto di avere attinenza con :
·
la
disciplina e la regolamentazione delle linee
fondamentali di organizzazione;
·
la
individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed
importanza
;
·
i
criteri e le modalità con le quali vengono conferiti la
titolarità degli uffici di maggiore importanza;
·
la determinazione delle dotazioni organiche complessive.
In
sostanza quando si afferma che l’apparato pubblico
deve strutturarsi in maniera flessibile si vuole
evidenziare che la struttura amministrativa al fine di
ottemperare ai propri compiti e programmi di attività
deve essere “implementata” e modulata in maniera
dinamica, secondo principi
di funzionalità, di efficienza, efficacia ed economicità,
in guisa da sapersi costantemente adeguare e “riposizionare”
secondo le esigenze e le richieste dell’
“ambiente esterno”.
Di
conseguenza in una amministrazione pubblica orientata al
risultato da “produrre” per la massima soddisfazione
del cittadino-utente ,all’efficacia
ed all’efficienza dei processi, ne doveva derivare
come corollario obbligato il definitivo abbandono del
concetto di pianta
organica a
favore di quello di dotazione organica
ispirato a logiche aziendalistiche di “programmazione
e controllo”.
Infatti,
come è ben stato rilevato “la dotazione organica
di tipo complessivo è correlata alla quantificazione
del fabbisogno organico in relazione alla programmazione
economico-finanziaria dell’ente, ossia alla sua
capacità di spesa nel triennio e alle esigenze di
esercizio delle funzioni attribuite”, anche se, come
verrà ulteriormente specificato nelle pagine
successive, quantunque l’istituto presupponga una
certa autonomia di scelta, pur nel dovuto rispetto delle
capacità di spesa e di esercizio delle funzioni, le
recenti leggi finanziarie hanno pesantemente inciso
sull’ambito dell’autonomia delle amministrazioni
pubbliche in tema di gestione delle dotazioni organiche.
Il
sistema della dotazione organica possiamo ben dire che
rappresenti un componente, dal lato della risorsa umana,
della macrorganizzazione,
ancora di dominio del diritto amministrativo,
ed è un elemento indispensabile per supportare
le mutevoli e flessibili
strategie organizzative
messe in atto dagli organi di vertice delle
Amministrazioni Pubbliche.
La
flessibilità della struttura amministrativa dovrà
trovare espressione in primis nell’ambito degli Statuti
delle Amministrazioni Pubbliche.
Ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, lo Statuto degli enti locali, nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali in materia di
organizzazione pubblica, disciplina, tra le altre
materie enumerate nell’ambito del medesimo articolo, i
principi di organizzazione e funzionamento dell ’Ente.
Ai
sensi dell’art. 6 del Testo Unico sulle autonomie
locali n. 267 del 2000 lo Statuto deve in modo
particolare porre norme
fondamentali sull’organizzazione di governo
dell’ente e deve individuare i
criteri generali in materia di organizzazione
dell’Ente.
In
particolare spetta allo Statuto:
·
determinare il numero degli assessori entro i
limiti massimi fissati dalla legge;
·
ripartire le attribuzioni tra i vari organi di governo,
pur senza incidere sulle competenze del Consiglio;
·
attribuire alla Giunta competenze residuali non
attribuite alla competenza degli organi di
decentramento, del Segretario e degli organi di vertice
burocratico;
·
stabilire le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze;
·
stabilire i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
·
definire i principi per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici e dei servizi;
·
definire i poteri della dirigenza e prevedere che
la copertura di posti di responsabili dei servizi o
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratti di
lavoro a tempo determinato;
·
prevedere forme di collaborazione fra Comuni e
Province;
·
prevedere forme di partecipazione popolare;
·
prevedere i modi per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna nell’ambito
dell’ente locale e nell’ambito degli organismi
dipendenti dai suddetti enti locali;
·
prevedere forme di controllo anche sostitutivo.
Ma
più di ogni altra fonte del diritto, sarà in modo
particolare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
che avrà il “compito di declinare” i principi
organizzativi fatti propri dalla Statuto e di modulare
l’organizzazione alle peculiari esigenze di ogni realtà
territoriale.
La
legge 5 giugno 2003, n. 131, nel disporre nel senso di
consentire all’ordinamento della Repubblica di
adeguarsi alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, si pone l’obiettivo principale di determinare una
forte “delegificazione” in materia di organizzazione
degli Enti Locali, riconoscendo con cristallina
limpidezza che la materia dell’organizzazione degli
Enti locali è disciplinata dai regolamenti, pur nel
dovuto rispetto delle norme statutarie, con ciò
avallando la tesi dottrinale della vigenza nel nostro
ordinamento costituzionale del principio della riserva
di amministrazione in materia di organizzazione dei
pubblici uffici
.
Per
riserva di amministrazione si vuole intendere che in
determinati settori materiali, esiste una competenza
esclusiva della pubblica amministrazione, senza che
nulla possa l’intervento della legge.
Come
ha rilevato parte della dottrina, concordando, sul punto, con la teoria del prof.
Mario Nigro, la riserva di legge in materia di
organizzazione degli uffici ai sensi dell’art. 97
della Costituzione opera in duplice direzione.
Da
un lato vi è una riserva relativa a favore del
legislatore statale o regionale, ma da un altro lato vi
è pure una riserva di potere normativo in capo agli
organi di vertice dell’amministrazione.
Quindi,
in sostanza, la funzione di organizzazione si sdoppia
tra il legislatore(statale o regionale) e gli organi di
vertice dell’amministrazione.
Insomma
la funzione di organizzazione spetta
all’amministrazione nell’ambito di una disciplina
legislativa che deve limitarsi ad individuare i principi
fondamentali dell’organizzazione, in guisa da
assicurare imparzialità e buon andamento all’azione
amministrativa
come imposto dal tenore letterale dell’art. 97 Cost.
A
questo punto del discorso dobbiamo dare atto che in
ambito pubblicistico si evidenzia una differenziazione
sostanziale rispetto a ciò che accade in ambito
privato: la disciplina del rapporto di lavoro si
incrocia strettamente con il profilo
dell’organizzazione degli uffici e con la distinzione
funzionale delle attribuzioni di indirizzo politico e di
gestione amministrativa.
Nell’ambito
degli atti di macrorganizzazione, rilevanti al fine di
flessibilizzare l’apparato amministrativo, rientrano,
altresì, sicuramente la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per
l’azione amministrativa e per la gestione delle
risorse umane che gli organi di vertice
dell’amministrazione impartiscono agli organi
dirigenziali .
Quantunque
la legge sembri fare riferimento ad una rigida
ripartizione di funzioni e competenze tra organi
politici ed organi burocratici delle amministrazioni
pubbliche, anche locali, è innegabile, altresì, la
constatazione forte della necessità di “mettere in
campo” una strategia comune e sinergica fra i due
poteri(potere politico- potere gestionale)funzionale al
migliore perseguimento dei principi di imparzialità e
di buon andamento dell’azione amministrativa.
4.
- LA FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO. UNA INTRODUZIONE.
Quando
intendiamo riferirci alla flessibilità
nell’organizzazione del lavoro è inevitabile fare
riferimento a più sottoinsiemi della flessibilità,
tutti attinenti con la gestione operativa delle risorse
umane, di stretta competenza degli organi dirigenziali,
con le capacità ed i poteri del privato datore di
lavoro.
Vogliamo
cioè riferirci alla:
·
flessibilità nell’ utilizzo delle forme
contrattuali alternative al lavoro subordinato a tempo
indeterminato (detta comunemente flessibilità contrattuale);
·
flessibilità nelle ore di lavoro;
·
flessibilità retributiva;
·
flessibilità nella vita lavorativa;
·
flessibilità delle prestazioni di lavoro;
·
flessibilità nel luogo di lavoro.
Rientra
nell’alveo della flessibilità contrattuale la
possibilità che ha la Pubblica Amministrazione, di
avvalersi di forme contrattuali non stabili e
permanenti, al fine di far fronte ad esigenze che non
possono essere garantite dal personale di ruolo della
stessa, o comunque perché è l’unico sistema
percorribile che consenta ad un tempo di garantire i
servizi all’utenza senza comportare squilibri di
finanza pubblica, tanto più in un sistema ormai
consolidato di forti limitazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato, se non di blocco generalizzato nei casi
in cui l’Ente pubblico non abbia rispettato il patto
di stabilità interno .
Le
principali forme contrattuali, attivabili
nella pubblica Amministrazione locale alla luce
anche del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
di attuazione delle deleghe contenute nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, sono il contratto
a termine, il contratto di formazione e lavoro, il
contratto di somministrazione di lavoro a termine, il
contratto di lavoro coordinato e continuativo, il
contratto di lavoro occasionale e il contratto di
apprendistato.
Delle
forme contrattuali alternative e deroganti rispetto al
tipo “canonico” del lavoro subordinato
nell’impresa di cui al Titolo II, Sezione II del libro
V del Codice Civile del 1942, art. 2094
si suole fare in dottrina diverse classificazioni.
In
taluni casi si parla di specialità del rapporto di lavoro per configurare ed
evidenziare talune deroghe al prototipo normativo di cui
all’art.2094, Cod. Civ, rappresentate proprio da tali moduli alternativi
all’impiego della forza lavoro.
In
altri casi si parla
di lavoro modulato, includendovi il contratto di
lavoro a termine e il contratto di lavoro a tempo
parziale, di lavoro formativo,includendovi il
contratto di formazione e lavoro e il contratto di
apprendistato, di lavoro decentrato, includendovi
la somministrazione di lavoro ed il distacco e/o
comando, di lavoro autonomo, includendovi il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed
il contratto di lavoro occasionale.
In
altri casi ancora
si suddividono le tipologie del lavoro in
lavoro subordinato, entro cui sono ricompresse il
lavoro temporaneo, il lavoro decentrato, il lavoro a
orario ridotto, modulato o flessibile, il telelavoro e
il lavoro formativo; ed in lavoro autonomo, che pur non
rientrando nel campo di tutele del lavoro dipendente,
assumono rilevanza per il diritto del lavoro. Vi
rientrano le collaborazioni coordinate e continuative ed
il lavoro occasionale.
Inoltre
si riconoscono i rapporti di natura interpositoria, nei
quali rientrano le fattispecie di somministrazione di
lavoro. E da ultimo le forme di lavoro senza contratto
come ad esempio i tirocini formativi e i lavori
socialmente utili.
La
flessibilità nelle ore di lavoro
ha l’obiettivo di adeguare la prestazione lavorativa
alle caratteristiche dei processi produttivi. Ne sono
tipica espressione il lavoro a tempo parziale, il tempo
flessibile, l’annualizzazione delle ore, il lavoro straordinario, il lavoro in turnazione.
La
flessibilità retributiva ha
l’ambizione di rendere le retribuzioni dei dipendenti
aderenti ai risultati conseguiti dall’amministrazione
pubblica , in termini di soddisfacimento delle esigenze
della collettività “servita” e di impiego razionale
ed economico delle risorse necessarie per il
perseguimento degli obiettivi posti ai vari livelli. Ciò
è avvenuto anche in virtù dello sviluppo di sistemi
permanenti di valutazione delle performance di lavoro
tali da mettere in correlazione trattamento accessorio
dei dipendenti e prestazioni rese dagli stessi anche
nell’ambito di gruppi di lavoro, il tutto in una
ottica di evidente ed auspicabile meritocrazia.
Con
la flessibilità nella vita lavorativa ci
si intende riferire a tutti quegli istituti che
consentono al dipendente di sospendere la propria
prestazione lavorativa
a favore della amministrazione di appartenenza con
l’intenzione comunque di tornare a lavorare presso il
proprio Ente nell’ambito della stessa categoria
d’appartenenza.
Per
flessibilità delle prestazioni lavorative si
intende la capacità del datore di lavoro pubblico di
“impiegare” le risorse umane secondo le esigenze
aziendali pur nel dovuto rispetto della professionalità
acquisita dalle stesse nell’arco della vita
lavorativa.
La
flessibilità di prestazione lavorativa consente al
dipendente di svolgere diverse attività anche nel
proprio interesse, superando ogni problematica relativa
alla specificità delle mansioni e delle competenze.
Un
tal tipo di flessibilità non è, come si diceva, nel
solo interesse dell’azienda pubblica, ma rappresenta
anche una tutela del lavoratore, il quale “in questo
modo è in grado più facilmente di evolversi
professionalmente senza quindi restare fuori dai
principali processi produttivi a seguito dei loro
inevitabili cambiamenti.”
La
flessibilità nel luogo di lavoro
riguarda il fatto che la prestazione lavorativa può
essere resa in luogo diverso dalla sede istituzionale di
lavoro. Tipica espressione di una tale flessibilità è
il telelavoro. Con tale sistema è infatti possibile al
dipendente rendere la propria prestazione lavorativa dal
proprio domicilio, consentendo all’azienda pubblica di
dare un impulso forte ai processi di razionalizzazione
del lavoro e al contempo di realizzare rilevanti
economie di gestione.
Da
ultimo si rileva che la dottrina è solita evidenziare
un ulteriore aspetto della flessibilità, intesa nella
sua massima accezione.
La
flessibilità previdenziale, con essa volendosi riferire
ad un insieme di tecniche di “rimodulazione delle
varie forme di assistenza obbligatoria necessarie a
garantire adeguati standard di tutela ad un mercato del
lavoro sempre più frammentato e diversificato.”
5.
- IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PUBBLICO E LA
FLESSIBILITÀ “IN ENTRATA”.
Con
la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego
la stipulazione del contratto individuale sostituisce il
provvedimento di nomina, considerato da sempre , da
giurisprudenza e dottrina, tipico atto amministrativo,
espressione di un potere di supremazia speciale
dell’amministrazione nei confronti del proprio
personale dipendente, efficace nei loro confronti a
prescindere dal loro consenso.
In
sostanza secondo la dottrina tradizionale il rapporto di
pubblico impiego traeva origine da un atto unilaterale
della pubblica amministrazione, nel quale la
manifestazione di volontà del prestatore di lavoro
interveniva unicamente quale
presupposto di efficacia del rapporto.
Tuttavia
occorre dare atto che la riconduzione ad una matrice
contrattuale dei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni presenta ancora delle rilevanti
eccezioni, in virtù delle quali continua a permanere il
previgente “sistema pubblicistico”.
Il contratto di lavoro nel “rinnovato”
rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione
è un contratto privatistico a tutti gli effetti.
Oneroso,
a prestazioni corrispettive ,
e la sua causa
è costituita dallo scambio tra lavoro prestato in
posizione subordinata e retribuzione.
Il
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della
pubblica amministrazione è un contratto di scambio,
perché, a differenza di ciò che accade nei contratti
associativi , una tale fattispecie
contrattuale è destinata a contemperare e coordinare
interessi opposti delle parti “e non già a soddisfare
un interesse ad esse comune, (…..) in quanto
l’interesse del lavoratore può e deve essere tutelato
e soddisfatto in contrapposizione a quello del datore di
lavoro e non già confondendolo con esso.”
L’oggetto
del contratto
di lavoro alle dipendenze da pubbliche amministrazioni
deve essere determinato o determinabile, a pena di
nullità, ai sensi e per effetto del combinato disposto
degli artt. 1346 e 1418 Cod. Civ.
Ciò
vuol dire che il contratto di lavoro subordinato
sottoscritto dalle parti oltre a dover rivestire una
forma scritta, deve essere formulato in modo da poter
identificare con precisione, sia in via diretta,
nell’ambito dello stesso contratto individuale, che
per relationem, rimandando
alla contrattazione collettiva , le mansioni e la
retribuzione, rispettivamente oggetto
degli obblighi principali del lavoratore e del
datore di lavoro pubblico. Ad ogni buon conto il
contratto individuale di lavoro per il personale non
dirigente ai sensi dell’art. 14 del Ccnl
Regioni-Autonomie Locali del 6 luglio 1995 deve
precisare la tipologia del rapporto di lavoro, cioè se
trattasi di rapporto a tempo indeterminato, o
determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, la data
di inizio del rapporto di lavoro, l’inquadramento
professionale e il livello retributivo iniziale, le
mansioni corrispondenti alla categoria di inquadramento,
la durata del periodo di prova, la sede di lavoro, il
termine del rapporto, in caso di assunzione a tempo
determinato, l’articolazione dell’orario di lavoro
nel caso di rapporto a tempo parziale. Per quanto
riguarda invece il personale con qualifica dirigenziale
ex art. 14 del Ccnl 10 aprile 1996 il contratto
individuale di lavoro deve indicare la data di inizio
del rapporto di lavoro, la categoria di assunzione ed il
trattamento economico, la durata del periodo di prova e
la sede di destinazione.
Occorre
altresì evidenziare che costituisce, in ogni caso,
condizione risolutiva del rapporto, senza obbligo di
preavviso, l’annullamento della procedura selettiva di
reclutamento che ne costituisce il relativo presupposto.
6.
- LE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD EVIDENZA PUBBLICA E
DIRITTO ALL’ASSUNZIONE.
Nella
pubblica amministrazione si accede al contratto di
lavoro tramite una particolare procedura ad evidenza
pubblica, in tutto dominata dal diritto amministrativo e
volta alla individuazione del migliore contraente per il
datore di lavoro pubblico, alla stessa stregua di ciò
che accade nell’ambito della ordinaria attività
contrattuale della pubblica amministrazione, volta a
garantire alla stessa beni, servizi e lavori pubblici,
nel rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.
97 della Cost.
Più
in particolare la fase della evidenza pubblica,
nell’ambito del pubblico impiego, inizia con la
pubblicazione di un bando di selezione
e si esaurisce con la pubblicazione della graduatoria
degli idonei.
Ad
ogni buon conto occorre precisare che l’approvazione
della graduatoria dei vincitori e degli idonei non
implica l’immediata costituzione del rapporto di
lavoro, essendo tale fase esclusivamente riservata alla
stipula del contratto individuale.
Sorge
a questo punto la questione se il vincitore di concorso
abbia un diritto soggettivo all’assunzione, oppure un
mero interesse qualificato, rilevante per l’ordinamento giuridico nelle forme dell’
interesse legittimo, rientrando nella più ampia
discrezionalità della pubblica amministrazione la
determinazione del momento più opportuno per
l’inserimento del personale selezionato nell’ambito
della propria organizzazione di lavoro .
La
dottrina e la giurisprudenza prevalente, tenuto conto
della privatizzazione del rapporto di lavoro,
ritiene che il vincitore di concorso possieda un
vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione e
quindi alla stipula del relativo contratto individuale
di lavoro.
Infatti
in base all’art. 63 T.U 165/2001 cit. e, a conforto
della tesi sopra esposta, milita il fatto che spettano
al giudice ordinario le controversie in merito alle
assunzioni al lavoro. In altre parole con
l’approvazione degli atti concorsuali inizia la fase
dominata dal diritto privato e pertanto non sono più
configurabili interessi legittimi nei confronti della
P.A. ma solo ed esclusivamente diritti soggettivi.
La
tesi che ritiene la sussistenza di un vero e proprio
diritto soggettivo all’assunzione in sostanza
argomenta dal fatto che con la proclamazione dei
vincitori, non potendosi più riconoscere all’atto di
nomina natura
discrezionale, a fronte dell’obbligo giuridico alla
conclusione del contratto assunto dalla P.A con la
emanazione del bando, corrisponde il diritto soggettivo
del vincitore di concorso alla stipula del relativo
contratto di lavoro.
In
sostanza il datore di lavoro pubblico non può dopo
l’approvazione della graduatoria rivalutare nuovamente
la compatibilità con l’interesse pubblico della
copertura del posto, in quanto una tale questione può
essere affrontata soltanto nelle fasi dominate dal
diritto amministrativo e che si estendono, come già si
è precisato, dal momento della emanazione del bando
fino alla approvazione della graduatoria.
Infatti,
dopo l’approvazione della graduatoria, da parte del
datore di lavoro pubblico non è più possibile
esercitare il potere di autotutela amministrativa.
Sulla
tematica è da ultimo intervenuta in modo risolutivo la
Corte di Cassazione con sentenza 5 marzo 2003 n.3252 la
quale ha evidenziato che, a differenza di ciò che
accade per i rapporti di pubblico impiego, ancora
disciplinati da un regime di diritto pubblico, ove il
vincitore di un concorso non può essere considerato
titolare di un diritto soggettivo all’emanazione del
provvedimento unilaterale di nomina, in quanto rientra
nella più ampia discrezionalità amministrativa la
determinazione del momento più opportuno per
l’inserimento tra il personale in servizio, di
converso per i dipendenti con i quali il rapporto di
impiego si costituisce mediante contratto e non in virtù
di un atto unilaterale di nomina, deve ritenersi che
l'interesse a stipulare il contratto costituisca un vero
e proprio diritto soggettivo, contrapposto all’obbligo
per il datore di lavoro pubblico di prestare il proprio
consenso. Infatti, ribadisce la sentenza citata,
“esaurita la procedura concorsuale si è ormai sul
terreno degli atti di gestione e della capacità di
diritto privato, ai sensi dell’art.5,comma 2, del T.U.
n. 165/2001.”
Il
fatto che la pretesa del vincitore di concorso, venga
ormai fatta rientrare dalla giurisprudenza prevalente,
nell’ambito di un vero e proprio diritto soggettivo,
non impedisce certamente di considerare che
l’amministrazione pubblica, pur essendo vincolata e
tenuta alla stipulazione del relativo contratto di
lavoro, non possa far valere situazioni oggettive
che di fatto impediscono di dare esecuzione al su detto obbligo di assunzione.
Infatti,
come rileva apprezzabile dottrina “ in un contesto di
lavoro pubblico ormai contrattualizzato e privatizzato,
ove la posizione delle parti è paritaria e dove anzi
nella sfera giuridica del privato si è già consolidato
un diritto soggettivo” le situazioni oggettive che
impediscono di dare esecuzione all’obbligo di stipula
del contratto di lavoro “non possono che essere
situazioni sopravvenute rilevanti privatisticamente come
ad esempio l’impossibilità sopravvenuta
o l’eccessiva onerosità
sopravvenuta.
Ai
sensi dell’art. 35 D.L.vo n. 165/2001 l’accesso
nella pubblica Amministrazione
avviene tramite procedure
selettive, volte all’accertamento della
professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l’accesso dall’esterno, tramite avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le categorie e i profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità, mediante assunzioni
obbligatorie dei soggetti disabili e per
chiamata diretta nominativa, riservata al coniuge
superstite e ai figli del personale delle forze armate,
delle forze dell’ordine, del corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del personale della polizia
municipale deceduto nell’espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.
Dott.
Luca Del Frate
Titolare
Posizione Organizzativa
"
Personale e Procedure Organizzative"
Comune
di Montecatini Terme
o
collett