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Le
assenze orarie per visite mediche, prestazioni specialistiche e
accertamenti diagnostici dei dipendenti del comparto
Regioni-Autonomie locali non sono disciplinate da alcuna norma
contrattuale né da alcuna fonte legale. Considerata la
rilevanza e la speciale natura delle predette assenze, alla luce
del diritto alla salute individuale sancito dall’articolo 32
della Costituzione, si ritiene utile fare qualche considerazione
al riguardo.
L’unico
riferimento dei predetti accertamenti specialistici è contenuto
all’art. 21, tredicesimo comma, del CCNL del 6 luglio 1995,
nel quale è fatto obbligo al dipendente di informare
preventivamente la propria amministrazione in caso
d’allontanamento dall’indirizzo comunicato durante le fasce
orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) a causa della necessità
di effettuare “visite
mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici” o per
altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta,
debitamente documentati. Si tratta pertanto di una disposizione
dettata a garanzia del dipendente e finalizzata alla
dimostrazione della causa giustificatrice dell’eventuale
assenza nelle fasce orarie di reperibilità.
Assenze
simili, ma riferite a specifiche categorie soggettive, sono
previste all’art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative a tutela e a sostegno della
maternità), in cui, relativamente ai controlli sanitari
effettuati dalle lavoratrici gestanti nel periodo prenatale, è
riconosciuto il diritto a permessi retribuiti orari o
giornalieri (secondo la durata degli esami) per
l’effettuazione d’esami prenatali,
“accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche” nel
caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di
lavoro.
In
mancanza di un’espressa disciplina normativa e contrattuale,
si è pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996,
25 luglio 1996 e 2 aprile 2001) il Comitato giuridico
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni. Intervenendo in merito, quest’ultimo ha
riconosciuto la possibilità di assimilare le suindicate assenze
alla malattia quando ricorrano tre condizioni: a)
siano state prescritte dal medico curante in quanto
collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel
ragionevole timore d’insorgenza dello stesso, in aderenza alla
disciplina della malattia contenuta all’art. 21 del CCNL
richiamato; b) non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori
dell’orario di lavoro; c)
siano documentate con l’esibizione di una certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la
prestazione. L’A.R.A.N. ha poi precisato che, nel caso in cui
le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della
durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può
usufruire, a richiesta, oltre che del trattamento di malattia,
anche di un permesso a recupero. La ratio
di questa precisazione è da individuarsi nelle conseguenze
sfavorevoli per il dipendente in caso d’applicazione
dell’istituto della malattia poiché quest’ultimo comporta
sempre la decurtazione del trattamento economico accessorio e,
in caso di superamento dei nove mesi del periodo di comporto,
anche la riduzione dello stipendio.
La
soluzione adottata dall’ARAN, che si allinea
all’orientamento formatosi nel corso degli anni in
giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 18.12.1997 n. 59; Cass.5.9.1988
n. 5027; Cass. S.U. 18.11.1983 n. 6248), contrasta con
l’interpretazione espressa in materia dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il quale esclude la possibilità di utilizzare l’istituto
dell’assenza per malattia anche per le assenze orarie
determinate da queste esigenze, in quanto il contratto
collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali non prevede
l’assenza per malattia “ad ore”. Pertanto, con la
risoluzione 16.11.1998 prot. 9749/5 il Dipartimento della
funzione pubblica riconduce dette assenze brevi nell’ambito
delle fattispecie disciplinate dall’art. 20 del CCNL del 6
luglio 1995.
Oggi
è ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che,
nell’ambito della rilevanza della malattia ai fini della
tutela del lavoratore, ai sensi dell’art. 2110 del c.c. e
della disciplina contrattuale in materia, rientrano anche gli
accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche
e le prestazioni specialistiche. La contabilizzazione a titolo
d’assenza per malattia costituisce una libera scelta del
dipendente purché, comunque, sia dimostrato il nesso di
causalità tra la visita medica e lo stato patologico da cui è
affetto l’interessato.
Invero,
un dipendente che sia in possesso della prescrizione del medico
(sia del medico scelto a norma della convenzione unica che di
uno specialista che abbia assunto in cura diretta il lavoratore)
che attesta la necessità che egli si assenti dal lavoro per
effettuare una visita medica o un accertamento diagnostico
correlato ad uno specifico stato patologico, può legittimamente
avvalersi dell’istituto della malattia purché sia in grado di
assolvere due oneri probatori.
In
primo luogo, deve dimostrare che dette visite o accertamenti non
possono essere svolti fuori dell’orario di lavoro. Per
assolvere questo onere, occorre che il dipendente produca
all’amministrazione d’appartenenza l’attestazione
rilasciata dalla struttura sanitaria in cui dovrà essere
contenuta la specificazione che l’accertamento (o visita) non
poteva che essere effettuato in orario coincidente con
l’orario di servizio del dipendente. Qualora la documentazione
non riporti detta specificazione, si ritiene che il dipendente
non potrà avvalersi di una dichiarazione sostitutiva d’atto
di notorietà, in quanto sarà difficile per l’amministrazione
poter provvedere autonomamente agli opportuni controlli del
caso, in quanto si tratta di una materia che trova tutela
rafforzata nella legge 675/1996. Quindi l’assenza non potrà
legittimamente dar luogo al trattamento di malattia, con
conseguente negazione del relativo trattamento economico e
giuridico. L’unica alternativa all’assolvimento di questo
adempimento è che il dipendente produca una richiesta del
medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza
dell’accertamento.
In
secondo luogo, occorre che il dipendente il giorno che si
sottopone alla visita o all’accertamento diagnostico, abbia
cura di richiedere alla struttura ospedaliera un attestato in
cui risulti il giorno e l’ora d’inizio e fine degli esami (o
visita specialistica), per produrlo successivamente
all’amministrazione. Qualora l’accertamento specialistico
sia di brevissima durata (come nel caso, ad esempio, di prelievo
del sangue) e, quindi, il lavoratore sia in grado di poter
riprendere il lavoro nell’arco della fascia di presenza
obbligatoria giornaliera individuata a livello di ciascun ente
(generalmente 9-13), difficilmente sarà sostenibile la
possibilità di computare la predetta assenza come malattia
giornaliera.
In
quest’ultima eventualità, il dipendente può beneficiare,
dietro esplicita richiesta, anziché dell’istituto della
malattia, dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del citato
CCNL. La durata delle assenze in questione deve, tuttavia,
risultare pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro
giornaliero del lavoratore. Detti periodi non possono, in ogni
caso, superare le 36 ore annue e le ore non lavorate devono
essere recuperate entro il mese successivo secondo le modalità
individuate dall’amministrazione.
Nel
caso in cui il dipendente non intenda o possa avvalersi di uno
dei due istituti sopra indicati, poiché la struttura effettua
visite anche il pomeriggio (o il sabato mattina se il dipendente
lavora su 5 giorni) o abbia superato il limite annuo dei
permessi brevi, potrà eventualmente utilizzare i permessi
retribuiti per particolari motivi personali di cui all’art.
19, secondo comma, del citato CCNL, dietro semplice
presentazione dell’attestazione della struttura ospedaliera
indicante il giorno e l’orario d’effettuazione degli esami.
Ulteriore
possibilità concessa al lavoratore è di fruire di un giorno di
ferie o riposo compensativo qualora abbia a disposizione
eccedenze orarie che non intende far monetizzare.
Le
amministrazioni locali hanno a disposizione anche un altro
strumento che consentirebbe di risolvere agevolmente il problema
della contabilizzazione delle assenze orarie dal lavoro dei
dipendenti, ma di cui ancor oggi, purtroppo, non hanno
pienamente appreso l’importanza applicativa: la Banca delle
ore. Com’è noto questo istituto, disciplinato dall’art.
38-bis del CCNL del 14.9.2000, consiste in un conto ore
individuale in cui confluiscono, per richiesta del dipendente,
le ore di prestazione di lavoro straordinario, con possibilità
di utilizzarle, come permessi compensativi, entro l’anno
successivo a quello di maturazione. In tal modo ciascuna
amministrazione locale, a livello di contrattazione decentrata
integrativa, potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare
queste ore anche per le assenze effettuate per visite mediche,
prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici durante
l’orario di lavoro ovviando a tutti gli oneri probatori che
incombono sul lavoratore dipendente per contabilizzare le
predette assenze a titolo di malattia.
Dott.
Michele Rossi
Responsabile
Ufficio di Staff della Direzione
Area
Risorse Umane e Finanziarie della Provincia di Firenze
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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