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Il delicato rapporto fra trasparenza e riservatezza nella P.A.

 

Coniugare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto alla riservatezza, al fine di trovare un equilibrato bilanciamento tra i due istituti, è questione mai sopita e sempre attuale.

Questi due diritti si pongono, infatti, in rapporto antitetico nel momento in cui uno tutela la trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, garantendo il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei soggetti interessati, l’altro si pone a difesa della riservatezza e non divulgazione dei dati attinenti alla sfera personale degli amministrati. Da qui il delicato problema di come conciliare l’interesse pubblico alla trasparenza dell’attività amministrativa e i diritti della personalità correlati alla privacy.

In particolare, le due discipline di riferimento sono rappresentate da una parte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'altra dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi ad opera del capo V della legge n. 241/1990, è stata salutata come un fatto di rilevanza epocale data la sua centralità in quella che molti hanno definito la riforma operante una “rivoluzione copernicana” nel rapporto tra pubblica Amministrazione e cittadini.

Grazie a questa legge, non a caso conosciuta come la legge sulla trasparenza amministrativa, si edifica nel nostro ordinamento un nuovo sistema di valori che, ribaltando l’impostazione tradizionale ancorata al segreto amministrativo, eleva il diritto d’accesso e la pubblicità a regola dell’azione amministrativa, relegando il segreto al ruolo di eccezione.

L’accesso viene pertanto configurato come un principio generale dell’attività amministrativa volto ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Quanto al diritto alla riservatezza, esso trova riparo all’interno della stessa legge n. 241/1990, la quale, all’art. 24, comma 6, lett. d) (come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), individua nella riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed imprese, un possibile limite all’accesso agli atti amministrativi. Ma, il confronto tra i due contrapposti interessi rimane, nella legge n. 241/1990, fortemente sbilanciato a favore dell’accesso: basti pensare che l’art. 24 cit. dispone che, quando la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, deve comunque essere garantita al richiedente la visione degli atti.

La riservatezza è assurta a diritto fondamentale autonomo degno di effettività di tutela solo con la legge n. 675 del 1996. È grazie a questa norma che la privacy, da eccezione o semplice limite al diritto di accesso, diventa principio cardine dell’attività amministrativa.

Ciò ha comportato una profonda rivoluzione sul piano dei rapporti fra cittadini ed Amministrazione  e si è delineato un totale mutamento di prospettiva ed un capovolgimento radicale nell’ambito del rapporto tra segretezza e pubblicità dell’azione amministrativa. Il cittadino, presente in modo attivo e partecipe nel procedimento, può così promuovere ed assicurare l’imparzialità ed il buon andamento, nonché l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.

La previsione del diritto di accesso agli atti amministrativi si confronta, però, con l’esistenza e la rilevanza di situazioni soggettive individuali e collettive altrettanto degne di tutela, quale la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende che, di volta in volta, possono divenire oggetto di conoscenza o divulgazione.

Si è così reso necessario modificare ulteriormente il tessuto normativo con il D.L.vo 11 maggio 1999,  n. 135, successivamente abrogato dall’art. 183 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Con tale disposizione il legislatore aveva integrato la legge n. 675/1996 sul versante del trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, individuando anche alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per cui è autorizzato il trattamento di detti dati. In particolare, questo decreto, all’art. 16, comma 2, consentiva il trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’individuo (c.d. dati super sensibili) solo se il diritto da far valere o difendere era di rango almeno pari a quello dell’interessato. La logica conseguenza è stata che dopo tale norma non era più sufficiente motivare la richiesta di accesso con l’esigenza di esercitare il diritto di difesa per poter accedere ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili, ma occorreva avere riguardo al tipo di diritto da far valere in sede giudiziaria.

In questo complesso scenario normativo si è inserito, nel 2003, il testo unico in materia di protezione dei dati personali, meglio conosciuto come codice sulla privacy (citato D.L. vo n. 196/2003), che ha riconosciuto il diritto alla protezione dei dati personali e ha previsto una serie di regole per il trattamento delle informazioni, che consentono di ripensare l’organizzazione e la gestione del sistema informativo dell’Ente locale in un’ottica di razionalizzazione, efficienza ed efficacia dei flussi documentali (sia all’interno che verso l’esterno).

Contestualmente sono intervenute alcune novità, tra le quali:

- il nuovo codice dell’amministrazione digitale (D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82), che introduce una serie di disposizioni per la gestione informatica dei documenti, al fine di favorire la completa smaterializzazione dei procedimenti amministrativi;

- entro il 31 marzo 2006 (termine da ultimo così prorogato dall’art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273) i soggetti pubblici dovranno adottare il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati sensibili e il documento programmatico sulla sicurezza seguendo le indicazioni contenute nel codice della privacy; [In merito si segnala: C. Bellantoni, Il documento programmatico sulla sicurezza per le pubbliche amministrazioni, in «Nuova Rassegna», 2005, n. 19-20 - N.d.R.]

- la citata legge n. 15/2005, che ha modificato e integrato la legge n. 241/1990. Con tale legge il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, apportando modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/90 e cercando di rivedere la disciplina del diritto di accesso, rendendola più compatibile con il diritto alla riservatezza.

La legge che tutela il trattamento dei dati personali, oltre a rappresentare finalmente una netta affermazione relativa alla protezione della sfera più intima dell'individuo, la sua riservatezza, si è posta in realtà come una vera e propria disciplina che coinvolge tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'informazione relativa alla persona.

In questo senso non si sottrae nemmeno, all'applicazione della legge, la pubblica Amministrazione: né da un punto di vista "passivo" (quale oggetto del trattamento, secondo la definizione ampia di "dato personale" e di "interessato" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. c e f, della legge n. 675/1996), né tantomeno da un punto di vista "attivo" (quale soggetto che concretamente procede al trattamento del dato personale, come stabilito, ad esempio, sempre nell'art. 1, comma 2, lett. d ed e ed in molte altre disposizioni della legge).

Si può affermare, pertanto, che ogni attività amministrativa  deve conformarsi interamente, quanto alla gestione delle informazioni, alle regole poste dalla normativa in esame: la pubblica Amministrazione, pertanto, viene coinvolta nel suo complesso dalla legge sulla privacy.

                                                                                                                        Dott.ssa Josè Bernò

                                                                                                                        Responsabile URP

  Comune di Massarosa (Lucca)

 

 

Riferimenti bibliografici utilizzati per la redazione del presente articolo:

Arena G., Trasparenza amministrativa, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», Roma, 1995

Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1998

Caringella F. - Garofoli R. - Sempreviva M. T., L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2003

Caringella F., Riservatezza ed accesso. I rapporti tra la legge n. 241/1990 e legge n. 675/1996, in tema di tutela dei dati personali, in Caringella - Garofoli - Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi, cit.

Clarich M., Diritto di accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in «Dir. proc. amm.», 1996

Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993

Limonati, L’accesso amministrativo e la tutela della riservatezza, in «Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento», 2002

Picone, I temi generali del diritto amministrativo, Napoli, 2000

Romano Tassone A., A chi serve il diritto d’accesso? (Riflessioni su legittimazione e modalità d’esercizio del diritto d’accesso nella legge n. 241/1990), in «Dir. Amm.», 1995


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