Coniugare
il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il
diritto alla riservatezza, al fine di trovare un
equilibrato bilanciamento tra i due istituti, è
questione mai sopita e sempre attuale.
Questi
due diritti si pongono, infatti, in rapporto antitetico
nel momento in cui uno tutela la trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa, garantendo il diritto
di accesso agli atti amministrativi da parte dei
soggetti interessati, l’altro si pone a difesa della
riservatezza e non divulgazione dei dati attinenti alla
sfera personale degli amministrati. Da qui il delicato
problema di come conciliare l’interesse pubblico alla
trasparenza dell’attività amministrativa e i diritti
della personalità correlati alla privacy.
In
particolare, le due discipline di riferimento sono
rappresentate da una parte dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, dall'altra dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
L’introduzione
nel nostro ordinamento dell’istituto del diritto di
accesso ai documenti amministrativi ad opera del capo V
della legge n. 241/1990, è stata salutata come un fatto
di rilevanza epocale data la sua centralità in quella
che molti hanno definito la riforma operante una
“rivoluzione copernicana” nel rapporto tra pubblica
Amministrazione e cittadini.
Grazie
a questa legge, non a caso conosciuta come la legge
sulla trasparenza amministrativa, si edifica nel nostro
ordinamento un nuovo sistema di valori che, ribaltando
l’impostazione tradizionale ancorata al segreto
amministrativo, eleva il diritto d’accesso e la
pubblicità a regola dell’azione amministrativa,
relegando il segreto al ruolo di eccezione.
L’accesso
viene pertanto configurato come un principio generale
dell’attività amministrativa volto ad assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
Quanto
al diritto alla riservatezza, esso trova riparo
all’interno della stessa legge n. 241/1990, la quale,
all’art. 24, comma 6, lett. d) (come sostituito
dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15),
individua nella riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi ed imprese, un possibile limite
all’accesso agli atti amministrativi. Ma, il confronto
tra i due contrapposti interessi rimane, nella legge n.
241/1990, fortemente sbilanciato a favore
dell’accesso: basti pensare che l’art. 24 cit.
dispone che, quando la conoscenza dei documenti
amministrativi sia necessaria per curare o difendere
interessi giuridici, deve comunque essere garantita al
richiedente la visione degli atti.
La riservatezza è assurta a
diritto fondamentale autonomo degno di effettività di
tutela solo con la legge n. 675 del 1996. È grazie a
questa norma che la privacy, da eccezione o semplice
limite al diritto di accesso, diventa principio cardine
dell’attività amministrativa.
Ciò
ha comportato una profonda rivoluzione sul piano dei
rapporti fra cittadini ed Amministrazione
e si è delineato un totale mutamento di
prospettiva ed un capovolgimento radicale nell’ambito
del rapporto tra segretezza e pubblicità dell’azione
amministrativa. Il cittadino, presente in modo attivo e
partecipe nel procedimento, può così promuovere ed
assicurare l’imparzialità ed il buon andamento, nonché
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa.
La
previsione del diritto di accesso agli atti
amministrativi si confronta, però, con l’esistenza e
la rilevanza di situazioni soggettive individuali e
collettive altrettanto degne di tutela, quale la
riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende che,
di volta in volta, possono divenire oggetto di
conoscenza o divulgazione.
Si
è così reso necessario modificare ulteriormente il
tessuto normativo con il D.L.vo 11 maggio 1999,
n. 135, successivamente abrogato dall’art. 183
del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.
Con
tale disposizione il legislatore aveva integrato la
legge n. 675/1996 sul versante del trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici, individuando
anche alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
per cui è autorizzato il trattamento di detti dati. In
particolare, questo decreto, all’art. 16, comma 2,
consentiva il trattamento dei dati sensibili idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell’individuo (c.d. dati super sensibili) solo se il
diritto da far valere o difendere era di rango almeno
pari a quello dell’interessato. La logica conseguenza
è stata che dopo tale norma non era più sufficiente
motivare la richiesta di accesso con l’esigenza di
esercitare il diritto di difesa per poter accedere ai
documenti amministrativi contenenti dati sensibili, ma
occorreva avere riguardo al tipo di diritto da far
valere in sede giudiziaria.
In questo complesso scenario normativo si è inserito, nel 2003, il testo
unico in materia di protezione dei dati personali,
meglio conosciuto come codice sulla privacy (citato D.L.
vo n. 196/2003), che ha riconosciuto il diritto alla
protezione dei dati personali e ha previsto una serie di
regole per il trattamento delle informazioni, che
consentono di ripensare l’organizzazione e la gestione
del sistema informativo dell’Ente locale in
un’ottica di razionalizzazione, efficienza ed
efficacia dei flussi documentali (sia all’interno che
verso l’esterno).
Contestualmente
sono intervenute alcune novità, tra le quali:
-
il nuovo codice dell’amministrazione digitale
(D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82), che introduce una serie di
disposizioni per la gestione informatica dei documenti,
al fine di favorire la completa smaterializzazione dei
procedimenti amministrativi;
-
entro il 31 marzo 2006 (termine da ultimo così
prorogato dall’art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n.
273) i soggetti pubblici dovranno adottare il
regolamento per la disciplina del trattamento dei dati
sensibili e il documento programmatico sulla sicurezza
seguendo le indicazioni contenute nel codice della
privacy; [In merito si segnala: C. Bellantoni, Il
documento programmatico sulla sicurezza per le pubbliche
amministrazioni, in «Nuova
Rassegna», 2005, n. 19-20 - N.d.R.]
-
la citata legge n. 15/2005, che ha modificato e
integrato la legge n. 241/1990. Con tale legge il
legislatore è nuovamente intervenuto in materia,
apportando modifiche ed integrazioni alla legge n.
241/90 e cercando di rivedere la disciplina del diritto
di accesso, rendendola più compatibile con il diritto
alla riservatezza.
La
legge che tutela il trattamento dei dati personali,
oltre a rappresentare finalmente una netta affermazione
relativa alla protezione della sfera più intima
dell'individuo, la sua riservatezza, si è posta in
realtà come una vera e propria disciplina che coinvolge
tutti gli aspetti relativi alla gestione
dell'informazione relativa alla persona.
In
questo senso non si sottrae nemmeno, all'applicazione
della legge, la pubblica Amministrazione: né da un
punto di vista "passivo" (quale oggetto del
trattamento, secondo la definizione ampia di "dato
personale" e di "interessato" contenuta
nell'art. 1, comma 2, lett. c e f, della
legge n. 675/1996), né tantomeno da un punto di vista
"attivo" (quale soggetto che concretamente
procede al trattamento del dato personale, come
stabilito, ad esempio, sempre nell'art. 1, comma 2,
lett. d ed e ed in molte altre
disposizioni della legge).
Si
può affermare, pertanto, che ogni attività
amministrativa deve
conformarsi interamente, quanto alla gestione delle
informazioni, alle regole poste dalla normativa in
esame: la pubblica Amministrazione, pertanto, viene
coinvolta nel suo complesso dalla legge sulla privacy.
Dott.ssa
Josè Bernò
Responsabile URP
Comune
di Massarosa (Lucca)
Riferimenti bibliografici
utilizzati per la redazione del presente articolo:
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G., Trasparenza
amministrativa, in «Enciclopedia Giuridica Treccani»,
Roma, 1995
Buttarelli,
Banche dati e
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Caringella
F. - Garofoli R. - Sempreviva M. T.,
L’accesso ai documenti amministrativi. Profili
sostanziali e processuali, Milano, 2003
Caringella
F., Riservatezza
ed accesso. I rapporti tra la legge n. 241/1990 e legge
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in Caringella -
Garofoli - Sempreviva, L’accesso ai
documenti amministrativi, cit.
Clarich
M., Diritto
di accesso e tutela della riservatezza: regole
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Giannini,
Diritto
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L’accesso
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Picone,
I temi generali
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Romano
Tassone A.,
A chi serve il diritto d’accesso? (Riflessioni su legittimazione e
modalità d’esercizio del diritto d’accesso nella
legge n. 241/1990), in «Dir. Amm.», 1995