|
La
recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n°
15403 del 15 ottobre 2003 sembrerebbe affermare implicitamente
che anche le controversie relative alle procedure selettive
interne (cd. progressioni verticali) sarebbero di pertinenza del
giudice amministrativo e non già del giudice del lavoro, come
invece la giurisprudenza ormai consolidata degli ultimi anni
aveva teso a dimostrare.
I
fatti: la citata sentenza prende le mosse da un ricorso
presentato da un dipendente del Ministero delle Finanze, che ha
partecipato ad un “concorso interno per titoli e colloquio”
per dirigente amministrativo, indetto nel gennaio 1993; il
dipendente nel 1999, a graduatoria approvata, si rivolse,
adducendo problematiche inerenti l’attribuzione del punteggio,
al giudice del lavoro, che nel 2000 ha accolto l’istanza,
avverso la quale il Ministero ha successivamente presentato
ricorso, invocando in via pregiudiziale, prima innanzi la Corte
di appello, che nel 2001 con propria sentenza non ha accolto
l’eccezione, e quindi innanzi la Corte di Cassazione, il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché, nel
merito, l’infondatezza della pretesa avversaria.
La
Corte di Cassazione, mediante la citata sentenza (facilmente
rintracciabile, ad esempio, sul sito www.eius.it/giurisprudenza/2003,
cui si rimanda), ha accolto, in estrema sintesi, il ricorso del
Ministero delle Finanze, ponendosi peraltro esplicitamente come
fondamento di una revisione dell’attuale indirizzo
giurisprudenziale, dichiarando nel contempo la giurisdizione
“generale” di legittimità del giudice amministrativo.
Vale
la pena, a tal punto, svolgere talune brevi considerazioni di
merito, a riguardo dell’invocato difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, nonché dell’affermata giurisdizione
“generale” di legittimità del giudice amministrativo.
A
nostro avviso, la procedura oggetto della controversia, anche se
fosse stata indetta in pieno regime di cosiddetta
privatizzazione, non avrebbe potuto assumere altro che evidenza
pubblica, non potendo essere considerata in alcun modo come
vicenda gestionale di un rapporto di lavoro già instaurato,
costituendo bensì vicenda attinente il reclutamento; infatti,
il “concorso” riguardava posti di qualifica dirigenziale,
appartenenti quindi ad un’area giuridica e contrattuale
diversa, “autonoma” da quella cui apparteneva il ricorrente,
come espressamente stabilito dall’attuale comma 2 dell’art.
40 del D. Lgs n° 165/2001, nonché dai vigenti cc.cc.nn.ll. di
tutti i comparti; pertanto, la competenza sulle controversie
inerenti una siffatta procedura, pur alla luce
dell’intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro
pubblico, può e deve riguardare soltanto ed esclusivamente il
giudice amministrativo.
Per
dirla in altro modo, la legittima attribuzione della qualifica
dirigenziale, almeno quella relativa al tempo indeterminato,
anche oggi deve esclusivamente e necessariamente passare
attraverso l’indizione di una procedura concorsuale ad
evidenza pubblica (la questione se riservata o meno, ed in quale
misura, agli interni, non vuole essere oggetto di esame in
questa sede), quindi di natura amministrativa, e l’assunzione
del vincitore, anche se riguarda un dipendente delle categorie
già in servizio nel medesimo ente, va considerata come
instaurativa di un nuovo rapporto di lavoro, a tutti gli
effetti, fra cui, per esempio, l’effettuazione del periodo di
prova.
Conseguentemente,
l’indizione ed i successivi atti inerenti tale procedura non
possono che essere atti amministrativi, attinenti la classica
fattispecie del pubblico concorso; il giudizio su tali atti,
inevitabilmente, non può certo essere di pertinenza del giudice
ordinario, ma necessariamente di quello amministrativo.
Siamo
in effetti convinti, per un verso, che il passaggio da un’area
contrattuale e giuridica (quella dei dipendenti delle categorie)
ad un’altra (quella dirigenziale) distinta e separata da essa
non può in alcun modo essere legittimamente ricondotto alla
fattispecie della progressione giuridica cosiddetta verticale,
riguardante invece, ad esempio nel contratto collettivo del
nostro comparto, soltanto il passaggio fra le categorie.
E
continuiamo ad essere del pari convinti, per altro verso, della
perfetta complementarietà e della logica coerenza di un sistema
che vede invece la progressione verticale fra le categorie,
all’interno della medesima area contrattuale, come attinente
la gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, che assume
quindi natura privatistica, con eventuali controversie destinate
esclusivamente al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro.
Infatti,
secondo il comma 1 del citato art. 40 del D. Lgs. 165/2001,
“La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali”: e
l’istituto della progressione fra le categorie è introdotto e
trattato, appunto, dal c.c.n.l.
Non
riusciamo, a questo punto, ad evitare di porci alcune domande di
fondo.
Come
farebbe, dunque, il c.c.n.l. a gestire una materia di cui le
parti contraenti, se tale materia attenesse il diritto
amministrativo, non potrebbero certo disporre?
Ed
ancora, dove e quali sono gli atti normativi (leggi o
regolamenti) di diritto pubblico attuativi e regolativi
dell’istituto?
Gli
atti regolativi della materia hanno invece, giova ribadirlo,
natura negoziale, quindi squisitamente privatistica; pertanto,
come fa, per contro, il T.A.R. a giudicare gli effetti
dell’applicazione di istituti la cui regolazione si rintraccia
in un contratto collettivo, frutto dell’autonoma
determinazione delle parti?
Peraltro,
praticamente in contemporanea con l’emanazione della sentenza,
le parti collettive (sindacati ed A.R.A.N.) hanno inteso
autorevolmente chiarire e ribadire la natura privatistica di ciò
di cui esse stesse (sembra tautologico!) vanno a negoziare; più
precisamente, la dichiarazione congiunta n° 2 dell’ipotesi di
accordo del c.c.n.l. personale comparto “Regioni–Autonomie
Locali” per il quadriennio normativo 2002/05, siglata il 16
ottobre 2003, afferma
testualmente che “…tutti gli adempimenti attuativi della
disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili
alla più ampia nozione di “attività di gestione delle
risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei
responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di
atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2,
del D. Lgs. n° 165/2001 e nel rispetto dei vincoli
previsti dal sistema delle relazioni sindacali”.
Sorgono
quindi ulteriori ed inevitabili domande finali.
Come
ricollegare le argomentazioni sopra svolte alla sentenza della
Suprema Corte?
Che
veste dare alle procedure di selezione per le progressioni
verticali fra le categorie, pubblicistica o privatistica?
In
caso di controversia, quale giudice sarà adito, quello del
lavoro o il T.A.R.?
Certo,
la sentenza in esame, pur affermando esplicitamente la revisione
dell’attuale orientamento giurisprudenziale e quindi la
giurisdizione “generale” da parte del giudice
amministrativo, non muove direttamente dall’istituto delle
progressioni verticali fra le categorie, cui peraltro sembra non
fare mai espresso e diretto riferimento: ma questo, può bastare
a sottrarle a tale “generale” giurisdizione?
Difficile
dirlo.
Dott.
Eugenio Budillon
Funzionario
per l'Organizzazione Regione Toscana
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
|