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Controversie sulle progressioni verticali di competenza del giudice amministrativo. Qualche dubbio rimane.

 

La recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n° 15403 del 15 ottobre 2003 sembrerebbe affermare implicitamente che anche le controversie relative alle procedure selettive interne (cd. progressioni verticali) sarebbero di pertinenza del giudice amministrativo e non già del giudice del lavoro, come invece la giurisprudenza ormai consolidata degli ultimi anni aveva teso a dimostrare.

I fatti: la citata sentenza prende le mosse da un ricorso presentato da un dipendente del Ministero delle Finanze, che ha partecipato ad un “concorso interno per titoli e colloquio” per dirigente amministrativo, indetto nel gennaio 1993; il dipendente nel 1999, a graduatoria approvata, si rivolse, adducendo problematiche inerenti l’attribuzione del punteggio, al giudice del lavoro, che nel 2000 ha accolto l’istanza, avverso la quale il Ministero ha successivamente presentato ricorso, invocando in via pregiudiziale, prima innanzi la Corte di appello, che nel 2001 con propria sentenza non ha accolto l’eccezione, e quindi innanzi la Corte di Cassazione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa avversaria.

La Corte di Cassazione, mediante la citata sentenza (facilmente rintracciabile, ad esempio, sul sito www.eius.it/giurisprudenza/2003, cui si rimanda), ha accolto, in estrema sintesi, il ricorso del Ministero delle Finanze, ponendosi peraltro esplicitamente come fondamento di una revisione dell’attuale indirizzo giurisprudenziale, dichiarando nel contempo la giurisdizione “generale” di legittimità del giudice amministrativo.

Vale la pena, a tal punto, svolgere talune brevi considerazioni di merito, a riguardo dell’invocato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché dell’affermata giurisdizione “generale” di legittimità del giudice amministrativo.

A nostro avviso, la procedura oggetto della controversia, anche se fosse stata indetta in pieno regime di cosiddetta privatizzazione, non avrebbe potuto assumere altro che evidenza pubblica, non potendo essere considerata in alcun modo come vicenda gestionale di un rapporto di lavoro già instaurato, costituendo bensì vicenda attinente il reclutamento; infatti, il “concorso” riguardava posti di qualifica dirigenziale, appartenenti quindi ad un’area giuridica e contrattuale diversa, “autonoma” da quella cui apparteneva il ricorrente, come espressamente stabilito dall’attuale comma 2 dell’art. 40 del D. Lgs n° 165/2001, nonché dai vigenti cc.cc.nn.ll. di tutti i comparti; pertanto, la competenza sulle controversie inerenti una siffatta procedura, pur alla luce dell’intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, può e deve riguardare soltanto ed esclusivamente il giudice amministrativo.

Per dirla in altro modo, la legittima attribuzione della qualifica dirigenziale, almeno quella relativa al tempo indeterminato, anche oggi deve esclusivamente e necessariamente passare attraverso l’indizione di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica (la questione se riservata o meno, ed in quale misura, agli interni, non vuole essere oggetto di esame in questa sede), quindi di natura amministrativa, e l’assunzione del vincitore, anche se riguarda un dipendente delle categorie già in servizio nel medesimo ente, va considerata come instaurativa di un nuovo rapporto di lavoro, a tutti gli effetti, fra cui, per esempio, l’effettuazione del periodo di prova.

Conseguentemente, l’indizione ed i successivi atti inerenti tale procedura non possono che essere atti amministrativi, attinenti la classica fattispecie del pubblico concorso; il giudizio su tali atti, inevitabilmente, non può certo essere di pertinenza del giudice ordinario, ma necessariamente di quello amministrativo.

Siamo in effetti convinti, per un verso, che il passaggio da un’area contrattuale e giuridica (quella dei dipendenti delle categorie) ad un’altra (quella dirigenziale) distinta e separata da essa non può in alcun modo essere legittimamente ricondotto alla fattispecie della progressione giuridica cosiddetta verticale, riguardante invece, ad esempio nel contratto collettivo del nostro comparto, soltanto il passaggio fra le categorie.

E continuiamo ad essere del pari convinti, per altro verso, della perfetta complementarietà e della logica coerenza di un sistema che vede invece la progressione verticale fra le categorie, all’interno della medesima area contrattuale, come attinente la gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, che assume quindi natura privatistica, con eventuali controversie destinate esclusivamente al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, secondo il comma 1 del citato art. 40 del D. Lgs. 165/2001, “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali”: e l’istituto della progressione fra le categorie è introdotto e trattato, appunto, dal c.c.n.l.

Non riusciamo, a questo punto, ad evitare di porci alcune domande di fondo.

Come farebbe, dunque, il c.c.n.l. a gestire una materia di cui le parti contraenti, se tale materia attenesse il diritto amministrativo, non potrebbero certo disporre?

Ed ancora, dove e quali sono gli atti normativi (leggi o regolamenti) di diritto pubblico attuativi e regolativi dell’istituto?

Gli atti regolativi della materia hanno invece, giova ribadirlo, natura negoziale, quindi squisitamente privatistica; pertanto, come fa, per contro, il T.A.R. a giudicare gli effetti dell’applicazione di istituti la cui regolazione si rintraccia in un contratto collettivo, frutto dell’autonoma determinazione delle parti?

Peraltro, praticamente in contemporanea con l’emanazione della sentenza, le parti collettive (sindacati ed A.R.A.N.) hanno inteso autorevolmente chiarire e ribadire la natura privatistica di ciò di cui esse stesse (sembra tautologico!) vanno a negoziare; più precisamente, la dichiarazione congiunta n° 2 dell’ipotesi di accordo del c.c.n.l. personale comparto “Regioni–Autonomie Locali” per il quadriennio normativo 2002/05, siglata il 16 ottobre 2003,  afferma testualmente che “…tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2,  del D. Lgs. n° 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”.

Sorgono quindi ulteriori ed inevitabili domande finali.

Come ricollegare le argomentazioni sopra svolte alla sentenza della Suprema Corte?

Che veste dare alle procedure di selezione per le progressioni verticali fra le categorie, pubblicistica o privatistica?

In caso di controversia, quale giudice sarà adito, quello del lavoro o il T.A.R.?

Certo, la sentenza in esame, pur affermando esplicitamente la revisione dell’attuale orientamento giurisprudenziale e quindi la giurisdizione “generale” da parte del giudice amministrativo, non muove direttamente dall’istituto delle progressioni verticali fra le categorie, cui peraltro sembra non fare mai espresso e diretto riferimento: ma questo, può bastare a sottrarle a tale “generale” giurisdizione?

Difficile dirlo.

Dott. Eugenio Budillon

Funzionario per l'Organizzazione Regione Toscana


Per intervenire: redazione@noccioli.it