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Per
il comparto regioni e autonomie locali la possibilità di fare
ricorso a tale forma di lavoro flessibile è riconducibile alle
disposizioni contenute nell’art. 3 del CCNL 14settembre 2000
(code contrattuali), il quale, pur dettando una disciplina
specifica della materia, stabilisce che “gli enti possono
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451”.
I
nostri dubbi nascono proprio dal dover conciliare i vincoli
imposti da tali leggi – della cui applicabilità non
sussistono incertezze, poiché è condizione essenziale per la
stipula dei contratti – con la disciplina speciale dettata dal
contratto. Seppur infatti ad una prima lettura appare evidente
che l’art. 3 è norma speciale e che le leggi citate
costituiscono disciplina di rinvio per quanto non espressamente
previsto nel contratto, in fase applicativa tale contemperamento
non è stato affatto facile, tant’è che tutt’oggi le
soluzioni scelte ci creano qualche perplessità. Tali dubbi sono
così riassumibili:
-
necessità di coniugare il comma 3 dell’art. 3 del
contratto – rispetto della normativa vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni – con i vincoli
alle assunzioni imposti dai provvedimenti citati;
-
modalità e limiti per il ricorso a procedure di
selezione semplificate.
L’art.
16 del D.L. n. 299/94 al comma 1 dispone: “Possono essere
assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età
compresa tra sedici e trentadue anni”. Dato per certo che il
compimento del diciottesimo anno di età per l’accesso al
pubblico impiego non sia da intendersi derogato, ci si chiede
come debba essere interpretato il limite dei 32 anni. Da una
interpretazione letterale della norma si evince chiaramente –
e questa è la soluzione scelta dalla quasi totalità degli enti
che hanno indetto selezioni per contratti di formazione e lavoro
– che il trentaduesimo anno non deve essere compiuto alla data
di decorrenza del contratto di lavoro. Tale soluzione tuttavia
non ci convince del tutto, principalmente se la norma viene
letta nell’ottica introdotta dall’art. 3 del contratto, il
quale impone che “le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della
normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni …”. E’ indubbio che una delle
condizioni previste dall’ex D.P.R. n. 487/94, alla quale non
crediamo sussistano i presupposti per una deroga giustificabile
da parte degli ordinamenti degli enti, è che tutti i requisiti
di ammissione previsti dal bando di concorso debbano essere
posseduti alla data di scadenza dello stesso. E’ pur vero che
in tale ipotesi esiste una espressa previsione di legge, ma è
anche vero che la legge è stata pensata per i datori di lavoro
privati, per i quali il problema di una differenza temporale,
talvolta anche rilevante, tra il momento della selezione e
quello dell’assunzione non sussiste. Tale appare
l’orientamento del Dipartimento della funzione pubblica che in
un breve manuale redatto sotto forma di domande e risposte, al
quesito in questione risponde espressamente: “… Tuttavia,
ove si tenga conto della circostanza che per la individuazione
dei soggetti da assumere, le amministrazioni sono, come detto,
tenute ad espletare specifiche selezioni pubbliche, si ritiene
che nell’estensione di tali principi al lavoro pubblico, il
requisito dell’età debba essere posseduto al momento della
presentazione della domanda da parte dell’interessato.” Da
parte nostra, il riferimento “al momento della presentazione
della domanda” lo abbiamo letto come termine ultimo possibile,
cioè come data di scadenza del bando; questo perché
nell’incertezza normativa abbiamo ritenuto che tale
interpretazione fosse sicuramente quella più rispondente allo
spirito del contratto che, come si diceva, pone comunque come
riferimento il rispetto della normativa in materia di selezioni
pubbliche. Tale scelta a nostro avviso è rafforzata anche da
motivi di opportunità, in quanto è quella che permette la più
ampia partecipazione, ma principalmente trova la sua
giustificazione ultima nell’esigenza di garanzia di certezza
del diritto. Infatti, come sappiamo, il procedimento
concorsuale, salvo che l’ordinamento dell’ente abbia
stabilito un termine diverso, può avere la durata massima di 6
mesi; è evidente come il vincitore della selezione che sia in
prossimità del compimento del 32° anno vedrebbe fortemente
condizionata la sua assunzione alla definizione dei tempi per
l’adozione del relativo provvedimento, che, come è a noi ben
noto, sono sempre molto aleatori.
L’altra
questione riguarda il tentativo di comprendere, per noi che
siamo abituati alle regole rigide del concorso, la valenza
dell’espressione “… utilizzando procedure semplificate.”
Si deve intendere riferito esclusivamente alla fase procedurale
– traducendo: si applicano tutte le regole del concorso
pubblico, ma l’iter
procedurale è semplificato/snellito – oppure la valenza è
ben più ampia, tanto da far pensare anche a selezioni per soli
titoli, senza possibilità di “… verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire”, come previsto dall’art. 35 del
D.L.vo n. 165/01? Non
vi è dubbio che la sottoposizione dei candidati a prove
d’esame, anche
soltanto un colloquio, è la soluzione preferibile al fine di
individuare i candidati più qualificati da assumere e
sicuramente non contrasta con la natura “formativa” del
contratto. Tuttavia, una selezione anche per soli titoli non
parrebbe inammissibile, se si pensa al fatto che trattasi
comunque di assunzione a tempo determinato e che in ogni caso la
trasformazione del contratto, oltre che essere del tutto
discrezionale, è soggetta al preventivo “…accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire …” (art.
3, comma 17, CCNL 14 settembre 2000). Tale accertamento, a
nostro avviso, è dovuto anche nell’ipotesi in cui
l’amministrazione decida di trasformare indistintamente tutti
i contratti di formazione e lavoro in essere. Ciò è desumibile
dall’espressione usata dal contratto, in cui, al comma 17, non
è previsto che gli enti disciplinino procedimento e criteri per
la “selezione”, bensì per “l’accertamento selettivo dei
requisiti”; appare pertanto evidente che
la finalità selettiva assume un ruolo secondario
rispetto alla necessità di accertamento della professionalità
acquisita come risultato sia dell’attività formativa che
dell’esperienza lavorativa. Al quesito su cosa si intenda per
procedure semplificate l’ARAN risponde testualmente: “Una
selezione mediante avviso pubblico che garantisca il rispetto
dei criteri definiti dall’art. 36, comma 3, del D.L.vo n.
29/1993 e che sia fondata sulla valutazione di titoli di
servizio, culturali e professionali può rientrare nel concetto
di procedure semplificate così come previsto dall’art. 3,
comma 3, del CCNL 14 settembre 2000”.
A
conclusione di questa breve esposizione una riflessione ci
sembra dovuta: la volontà di equiparazione “cieca” del
pubblico impiego al lavoro privato ci porterà sempre più
spesso a dover affrontare problematiche di questo tipo. E’
notizia di questi giorni la richiesta sindacale di un confronto
con il Ministro della funzione pubblica per valutare le
possibili ricadute della legge Biagi sul lavoro nella pubblica
Amministrazione. L’argomento sarà oggetto di prossima
riflessione.
Dott.ssa
Donatella Palmieri
Funzionario
Analista di Organizzazione del Comune di Prato
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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