|
L’ordinanza
29 settembre 2003 n.14529
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
interviene nella materia dell’individuazione della
linea di demarcazione fra la giurisdizione del giudice
amministrativo e quella del giudice ordinario (ex artt. 63,
commi 1 e 4, d. lgs. n. 165/2001), nell’ambito delle
controversie inerenti le procedure concorsuali per
l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni .
In
una chiave di lettura già ripresa, in precedenti pronunzie
della medesima Corte di Cassazione ,
viene difatti statuita la giurisdizione del giudice ordinario
sul rilievo che, una volta esaurita la fase pubblicistica del
concorso con l’approvazione della graduatoria e
l’individuazione dei soggetti da assumere, la pubblica
amministrazione è destinata ad operare secondo la capacità ed
i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, co. 2, d. lgs. 30
marzo 2001 n. 165) ;
cosicché la posizione soggettiva del candidato vincitore
assurge a vero e proprio diritto soggettivo cui si correla
l’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio
consenso all’assunzione; obbligo non a caso sanzionato dal
legislatore dalla espressa previsione del potere del giudice di
emettere pronunzie costitutive del diritto all’assunzione
(art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001) .
Nella
medesima prospettiva, una volta esaurita la procedura
concorsuale con la approvazione della graduatoria, viene
qualificata in termini di vero e proprio diritto soggettivo la
posizione del candidato idoneo che, durante la vigenza della
graduatoria ,
rivendichi a sua volta il diritto all’assunzione con
conseguente devoluzione della domanda alla giurisdizione del
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ;
con la precisazione che si tratta di una situazione soggettiva
che diviene giuridicamente rilevante (id est: da mera
aspettativa di fatto assurge al rango di vero e proprio diritto
soggettivo) soltanto allorché l’amministrazione decida di
procedere alla copertura dal posto (ad esempio bandendo un nuovo
concorso o decidendo di scorrere la graduatoria ),
non essendo viceversa a ciò sufficiente il mero verificarsi di
una vacanza nella pianta organica dell’ente di un posto di
profilo analogo a quello per il quale era stato bandito il
concorso della graduatoria vigente .
Merita
casomai evidenziare che per il perfezionarsi della fattispecie
attributiva del diritto all’assunzione occorre un’ulteriore
elemento: deve trattarsi di posti preesistenti all’indizione
del concorso e non di nuova istituzione .
Ciò al fine di impedire che l'amministrazione possa essere
indotta a creare nuovi posti ad
personam per taluni candidati risultati idonei all’esito
della procedura concorsuale . Si coglie, in questo
secondo profilo, uno degli aspetti della eccezionalità
dell’istituto cd. dello “scorrimento della graduatoria”
che aveva indotto, per lo più, la giurisprudenza amministrativa
a negare la sussistenza in capo al candidato idoneo di un vero e
proprio diritto soggettivo alla assunzione, attribuendo allo
stesso tutt’al più una situazione di interesse legittimo al
corretto uso del potere discrezionale dell’amministrazione in
ordine alla decisione circa la decisione di attingere o meno
della graduatoria vigente .
Nella
prospettazione pienamente privatistica, nella quale
correttamente si colloca la sentenza in commento, la p.a.
datrice di lavoro ha, quindi, ormai definitivamente perduto un
simile potere non a caso qualificato come «provvedimentale».
Ed è, viceversa, proprio la sussistenza di tale potere che,
nell’ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto
pubblico (art. 3 d. lgs. n. 165/2001), conduce quella stessa
sentenza a negare, in quel caso, la sussistenza di un diritto
all’assunzione in capo al candidato vincitore o all’idoneo .
Aleggia, però, sullo sfondo la questione –tutt’altro che
risolta- della specialità del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni .
Lasciando
da parte la dubbia categoria degli interessi legittimi di
diritto privato ,
v’è, quindi, da chiedersi se la situazione soggettiva
vantata dal candidato idoneo, riconducibile all’ampia
categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c.
delinei davvero un diritto soggettivo perfetto all’assunzione,
precludendo in ogni caso l’indizione di nuovi concorsi .
La sentenza in commento sembra fondare tale conclusione
sull’interesse pubblico a che l’amministrazione operi
secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia (art.97
Costituzione ed art. 1 legge n. 241/1990), individuando
immediatamente il soggetto da assumere (senza bisogno del
costoso e lungo procedimento concorsuale) e rispettando al
contempo la regola inderogabile della scelta del personale
mediante concorso .
Sennonché,
proprio l’esigenza di salvaguardare il principio
dell’efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione, può condurre a ravvisare, in capo
all’idoneo, non già un diritto perfetto all’assunzione ma a
verificare la rispondenza del potere datoriale (privatistico)
–di avvalersi o meno di una graduatoria vigente- ai canoni
della correttezza e della buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.)
oltrechè a quelli dell’imparzialità e del buon andamento
(art. 97 Costituzione) .
Infatti, quelle stesse norme adesso scrutinate dalla Corte di
Cassazione e per lo più antecedenti alla cosiddetta seconda
privatizzazione, sono state costantemente intese dalla
giurisprudenza amministrativa in modo diametralmente opposto
proprio in considerazione della opportunità di consentire
comunque alla p.a. uno spatium
deliberandi in ordine all’opportunità di indire o meno un
nuovo concorso .
Si
intende dire che l’intervenuta contrattualizzazione e la
privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici,
non sembra impedire che le disposizioni di legge, che prevedono
una determinata vigenza temporale delle graduatorie concorsuali,
non possano essere interpretate nel senso di conservare, in capo
al datore di lavoro pubblico, la potestà di decidere se
avvalersene o meno. A fronte di siffatta potestà il candidato
idoneo, vanta il diritto (ex art. 2907 c.c.) al controllo di
quel potere non diversamente da quanto statuito dalla medesima
giurisprudenza lavoristica in tema, ad esempio, di sindacabilità
delle note di qualifica o dei trasferimenti o dell’esercizio del
potere disciplinare, seppure la natura pubblica del soggetto
datore di lavoro consenta di ritenere più penetrante in questa
ipotesi la cognizione del giudice.
Sembrerebbe,
quindi, meritare adesione una recente sentenza del TAR del Lazio
che, nell’affermare la sussistenza dell’obbligo di procedere
all’assunzione del candidato idoneo, conserva comunque in capo
p.a. la facoltà di indire un nuovo concorso nel caso in cui si
ritenga indispensabile un accertamento professionale o
scientifico in parte diverso da quello effettuato con la prima
procedura concorsuale .
Correlativamente,
in presenza di una graduatoria vigente, il candidato idoneo, che
aspiri all’assunzione, sarà onerato di allegare e provare
l’identità del posto (rectius: del profilo professionale),
cui si riferisce la graduatoria predetta, con quello messo
successivamente a concorso, gravando sulla pubblica
amministrazione l’onere di allegare e provare un fatto
impeditivo al perfezionarsi della relativa fattispecie; fatto
impeditivo che potrebbe essere costituito, oltreché dalla novità
del posto messo a concorso, anche dalla estrinsecazione di
ragioni oggettive che debbano condurre a ritenere preferibile
l’indizione di nuova procedura concorsuale.
Ed
in termini analoghi sembrerebbe possibile sostenere che la
sussistenza di una graduatoria vigente non impedisca
all’Amministrazione di poter coprire un eventuale posto che si
rendesse vacante anche attraverso il ricorso all’istituto
della mobilità cd. esterna (rectius: del trasferimento a
domanda) ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001. In altre
parole, la graduatoria precluderebbe all’ente pubblico di
attivare una nuova procedura concorsuale diretta
all’assunzione di un soggetto terzo ma non, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e “imprenditoriale”,
di poter utilizzare altri istituti per ricoprire i posti vacanti
come la mobilità che, proprio il legislatore, ha
significativamente mostrato di voler rendere obbligatoria prima
di procedere all’assunzione dall’esterno quanto meno con
riferimento ai dipendenti collocati in disponibilità .
La
riconduzione della posizione soggettiva del candidato idoneo,
nell’ambito dell’ampia categoria dei diritti, ex art. 2907
c. c., assume, infine, un particolare rilievo -almeno sotto un
profilo di stretta praticità - anche con riferimento al termine
entro il quale quest’ultimo può rivendicare il proprio
diritto all’assunzione.
La
soggezione del relativo “diritto” all’ordinario termine
prescrizionale, e non più al breve termine decadenziale
impugnatorio di cui all’art. 21 della legge tar, comporta che,
anche a distanza di molti anni, l’idoneo possa contestare la
mancata assunzione o il mancato inquadramento nel superiore
profilo professionale. Si tratta, pertanto, di una evenienza che
impone alla p.a., nella gestione dei concorsi e delle relative
graduatorie, un’attenzione indubbiamente maggiore rispetto al
passato.
La
sentenza in commento opera un espresso
richiamo ai precedenti arresti giurisprudenziali, tra i
quali, Cass., sez. un., 26 giugno 2002, n. 9332 in Giust.
Civ. Mass. 2002, 1102. Per la giurisprudenza di merito vds.
Trib. Grosseto, 14 novembre 2001 n. 451, in Riv. Aamm. Tosc. 2001, 211 con nota di IARIA,
Le controversie in tema di
diritto all’assunzione dei pubblici dipendenti con rapporto di
lavoro privatizzato. In dottrina cfr. TRISORIO
LUZZI, Controversie relative ai rapporti di lavoro, in F. Carinci M.
D’Antona (diretto da) Il
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Commentario, Giuffrè, Milano, tomo III, 1822; IARIA,
La risarcibilità
della lesione di interessi legittimi nel contenzioso del lavoro,
in Lav. pubbl. amm.
2000, 249 e ss..
Cass.,
sez. lav., 5 marzo 2003 n. 352 in Foro
It. 2003,I, 2346; vds., anche, Trib. Taranto, ordinanza 9
dicembre 2002 in Lav. pubb.
amm. 2003, 386, Trib. Gorizia, ordinanza 14 aprile 2001, in Giust.
Civ. 2001, I, 1976 e
Trib. Roma, ordinanza 28 giugno 2001, in Giust.
Civ. 2002, I, 786 secondo il quale ultimo “al
di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal
bando non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di
procedere all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria”.
Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, cfr. TAR
Lombardia Milano, sez. II, 11 dicembre 2002, n. 5095, in Foro
amm. TAR 2002, f. 12. Sembra ritenere, invece, sufficiente il
mero verificarsi della vacanza del posto durante la vigenza della
graduatoria GARILLI,
op. cit, 19-20 oltre a
Trib. Napoli, sez. Distaccata di Capri, ordinanza 20 febbraio
2003.
Avv.
Mauro Montini
Partner
Studio Lessona in Firenze
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
|