L'art.
55 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, detta la disciplina per i
casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della
Provincia.
Il
comma 2, in particolare, che qui interessa, stabilisce che “il
Vicesindaco ed il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco ed il
Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'art. 59”.
La
norma in questione, che pure ad una prima lettura appare di
estrema chiarezza, ha dato luogo ad interpretazioni e decisioni
differenti da parte del Ministero dell'interno, in due casi
concreti verificatisi nella stessa Provincia a non molta
distanza l'uno dall'altro e che qui si vanno a descrivere:
-
Comune
A: il
Sindaco ed il Vicesindaco vengono posti agli arresti e quindi
sospesi
dall'esercizio della funzione.
Il
Ministero dell'interno riconosce l'assunzione delle funzioni di
Sindaco da parte dell'assessore anziano;
-
Comune
B: il
Sindaco ed il Vicesindaco vengono posti agli arresti e quindi
sono sospesi dall'esercizio delle funzioni.
Il
Ministero dell'interno nomina un Commissario con le funzioni di
Sindaco.
La
valutazione diversa delle due fattispecie deriverebbe da una
circostanza estranea alle stesse e precisamente dalle
disposizioni contenute nei rispettivi statuti, previsti
dall'art. 6 del TUEL n. 267/2000, in vigore per i due comuni:
-
lo
statuto del Comune A contiene un articolo che prevede che, in
caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del
Vicesindaco, le relative funzioni vengono espletate
dall'assessore anziano;
-
lo
statuto del Comune B niente dice al riguardo.
Tale
assunto e la conseguente differenziazione non è condivisibile.
Non può, infatti, sul piano logico-giuridico immaginarsi un
Comune, che si trovi in un qualsiasi momento e per un tempo
anche brevissimo privo di un amministratore che eserciti le
funzioni di Sindaco.
E
soccorre la tesi qui sostenuta, la lettura dell’art. 54 del
TUEL, che disciplina le attribuzioni del Sindaco nei
servizi di competenza statale.
Non
è un caso che il comma 5 del predetto articolo testualmente
stabilisce che "Chi sostituisce il Sindaco esercita anche
le funzioni di cui al precedente articolo".
Non
è un caso, cioè, che non si parla di Vicesindaco, ma è
evidente che chi sostituisce il Sindaco va identificato a
seconda dei componenti della Giunta presente nell'Ente nel
Vicesindaco e quindi assessore anziano, seguendo l'ordine
dell'anzianità, che salvo specifiche disposizioni statutarie
(ordine di indicazione nel decreto di nomina della Giunta...) è
l'età.
Non
sarebbe superfluo, peraltro, che il nuovo TUEL disciplinasse con
estrema chiarezza anche tale
materia e che, nell'attesa, i comuni introducessero nello
statuto una norma che preveda esplicitamente che: “in caso di
contemporanea assenza o di impedimento contemporaneo nonché nei
casi di sospensione dall’esercizio delle funzioni ai sensi
dell’art. 259 del TUEL n. 267/2000, il Sindaco ed il
Vicesindaco vengano sostituiti dall’assessore anziano.
L’anzianità
degli assessori viene determinata dall’ordine con il quale gli
assessori stessi sono indicati nel decreto di nomina dei
componenti la Giunta, emesso dal Sindaco, giusta art. 46 del
TUEL.
TERESA
ROMEI
Specialista
in scienze delle autonomie costituzionali
MASSIMILIANO
ROMEI