Volumi teorico-pratici per la pubblica Amministrazione

Testi universitari

Servizi per Enti pubblici e privati

Informatica per Enti pubblici e privati

Modulistica per società private

CONTATTI

ATTIVITÀ

CATALOGO

NUOVA RASSEGNA online

FORUM

LINK UTILI

DOWNLOAD

GUIDA PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI

Chi sostituisce il Sindaco ed il Vicesindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e di sospensione?

 

 

L'art. 55 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, detta la disciplina per i casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Il comma 2, in particolare, che qui interessa, stabilisce che “il Vicesindaco ed il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco ed il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59”.

La norma in questione, che pure ad una prima lettura appare di estrema chiarezza, ha dato luogo ad interpretazioni e decisioni differenti da parte del Ministero dell'interno, in due casi concreti verificatisi nella stessa Provincia a non molta distanza l'uno dall'altro e che qui si vanno a descrivere:

- Comune A: il Sindaco ed il Vicesindaco vengono posti agli arresti e quindi sospesi
dall'esercizio della funzione.

Il Ministero dell'interno riconosce l'assunzione delle funzioni di Sindaco da parte dell'assessore anziano;

- Comune B: il Sindaco ed il Vicesindaco vengono posti agli arresti e quindi sono sospesi dall'esercizio delle funzioni.

Il Ministero dell'interno nomina un Commissario con le funzioni di Sindaco.

La valutazione diversa delle due fattispecie deriverebbe da una circostanza estranea alle stesse e precisamente dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, previsti dall'art. 6 del TUEL n. 267/2000, in vigore per i due comuni:

- lo statuto del Comune A contiene un articolo che prevede che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni vengono espletate dall'assessore anziano;

- lo statuto del Comune B niente dice al riguardo.

Tale assunto e la conseguente differenziazione non è condivisibile. Non può, infatti, sul piano logico-giuridico immaginarsi un Comune, che si trovi in un qualsiasi momento e per un tempo anche brevissimo privo di un amministratore che eserciti le funzioni di Sindaco.

E soccorre la tesi qui sostenuta, la lettura dell’art. 54 del TUEL, che disciplina le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Non è un caso che il comma 5 del predetto articolo testualmente stabilisce che "Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al precedente articolo".

Non è un caso, cioè, che non si parla di Vicesindaco, ma è evidente che chi sostituisce il Sindaco va identificato a seconda dei componenti della Giunta presente nell'Ente nel Vicesindaco e quindi assessore anziano, seguendo l'ordine dell'anzianità, che salvo specifiche disposizioni statutarie (ordine di indicazione nel decreto di nomina della Giunta...) è l'età.

Non sarebbe superfluo, peraltro, che il nuovo TUEL disciplinasse con estrema chiarezza anche tale
materia e che, nell'attesa, i comuni introducessero nello statuto una norma che preveda esplicitamente che: “in caso di contemporanea assenza o di impedimento contemporaneo nonché nei casi di sospensione dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 259 del TUEL n. 267/2000, il Sindaco ed il Vicesindaco vengano sostituiti dall’assessore anziano.

L’anzianità degli assessori viene determinata dall’ordine con il quale gli assessori stessi sono indicati nel decreto di nomina dei componenti la Giunta, emesso dal Sindaco, giusta art. 46 del TUEL.

 

TERESA ROMEI

Specialista in scienze delle autonomie costituzionali

MASSIMILIANO ROMEI


Per intervenire: redazione@noccioli.it