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1.
- La progressione di carriera nel Contratto Collettivo
Nazionale del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
Le
Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 15403
del 15 ottobre 2003, nel mutare il loro precedente orientamento
hanno riaffermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo
non solo per ciò che riguarda le procedure concorsuali
strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma
anche per le prove selettive dirette a permettere l’accesso
del personale già in servizio ad una fascia o categoria
superiore.
Alla
questione di giurisdizione sottendono taluni aspetti di diritto
sostanziale che riguardano la diversità, o meglio la
“specialità”, che è tipica del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni anche per ciò che attiene
l’avanzamento di carriera del lavoratore e che nei limiti del
presente lavoro cercherò di porre in evidenza.
Come
noto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
del Personale delle Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il
31 marzo 1999, introduce per la prima volta due tipi di
progressioni: l’una di tipo verticale (art. 4) e l’altra di
tipo orizzontale (art. 5) all’interno della categoria.
La
progressione verticale, vero avanzamento di carriera finalizzata
alla “promozione” del lavoratore nella categoria superiore
realizza, al pari di quanto accade nel lavoro subordinato
nell’impresa, un avanzamento del lavoratore nella scala
classificatoria stabilita dalla contrattazione collettiva, con
conseguente evoluzione della propria posizione economica, ma
soprattutto con un nuovo inquadramento giuridico frutto della
stipulazione di un distinto contratto di lavoro.
Diversamente,
con la progressione orizzontale che ha esclusivamente valenza
economica, si riconosce al lavoratore un incentivo legato al
miglioramento della prestazione lavorativa. Non implica lo
svolgimento di mansioni diverse da quelle per le quali è stato
assunto, o comunque considerate equivalenti nell’ ambito della
categoria di appartenenza. Quindi partendo dal presupposto che
solo nel primo caso, a seguito del mutamento di mansioni, si
verifica la “promozione” del lavoratore ad una fascia di
inquadramento superiore, resta da capire che cosa comporta sul
piano delle posizioni giuridiche ascrivibili al lavoratore, la
se pur convincente inversione di rotta effettuata dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza in esame.
La
precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, era invero
orientata a riconoscere in materia di selezioni interne la
giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendolo competente per
tutte le fasi del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione
fino all’estinzione compresa ogni vicenda intermedia
modificativa dello stesso, anche se finalizzata alla
progressione di carriera e realizzata attraverso una selezione
di tipo concorsuale .
In
quest’ottica, il riferimento fatto dall’art. 63 comma 4°
del decreto legislativo n. 165/2001 alle “procedure
concorsuali per l’assunzione”, sarebbe stato da intendersi
come riferito esclusivamente al primo accesso dall’esterno
all’impiego pubblico.
2.
- La “carriera” nel lavoro pubblico secondo la
giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Tendenza,
quella in ultima richiamata, che se pur sino ad oggi
prevalentemente condivisa dai giudici ordinari ed
amministrativi, si scontrava con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che nel suo convincimento costante ha sempre
qualificato come soggetta alla regola del concorso pubblico
“il passaggio ad una fascia funzionale superiore,
nell’ambito di un sistema, come quello oggi in vigore, che non
prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti ….. In
tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di
reclutamento che esige anch’essa un selettivo accertamento di
attitudini” .
In
questo modo, l’obbligo del concorso viene esteso non solo al
“primo accesso” al lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ma anche per il passaggio ad una
categoria superiore, ritenendola un vero e proprio “accesso
“ad un nuovo posto della dotazione organica, per il quale è
effettivamente richiesto un nuovo contratto di lavoro per lo
svolgimento di nuove mansioni di ordine superiore. Di
conseguenza, ha avuto modo di precisare il giudice delle leggi,
“ tale passaggio è da equiparare al primo accesso
all’impiego, comportando funzioni differenziate rispetto a
quelle in precedenza esercitate, in relazione alle quali è
necessario un nuovo e diverso accertamento di idoneità “ .
Ancor
prima con la sentenza n. 161 del 4 aprile 1990, la Corte
affermava che il passaggio ad una fascia funzionale superiore,
poiché comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro,
corrispondente a funzioni più elevate è una figura di
reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso. A tale
regola la legge può derogare, ma sempre con il limite della
razionalità. E poiché tra i criteri di razionalità della
deroga – continua il Giudice della Consulta - ammessa dal
terzo comma dell’art. 97 della Costituzione, è sicuramente
compresa l’esigenza, risultante dal primo comma, che non sia
pregiudicato il buon andamento dell’amministrazione, è da
escludere, secondo un rilievo ripetutamente espresso dalla
Corte, la legittimità costituzionale di una legge che consente
il passaggio di una categoria di personale da una fascia
funzionale ad altra superiore, pertinente a qualifiche diverse,
sulla base del solo parametro automatico dell’anzianità di
servizio .
Mi
pare che da questi primi fondamentali principi, emergano già
con chiarezza i parametri ai quali far riferimento senza
indugio alcuno, per disciplinare nei rispetti regolamenti
interni i criteri che devono governare le procedure selettive
per la progressione verticale.
Ad
ogni buon conto lo sviluppo lineare della giurisprudenza
costituzionale, non ha mai avuto tentennamenti nel
differenziarsi dall’interpretazione sino ad oggi seguita dalla
Corte di Cassazione, che aveva rinvenuto nel quarto comma
dell’art. 63 del decreto legislativo 165/2001 l’intenzione
del legislatore di qualificare in senso prettamente privatistico
il ternime “assunzione”, come esclusivamente riferibile al
primo accesso al lavoro pubblico. In realtà la Corte
Costituzionale lo ha sempre inteso in un senso più
“pubblicistico”, come accesso ad un posto di lavoro nuovo in
quanto e perché trattasi di un posto diverso e di fascia
superiore della dotazione organica.
Alla
stessa stregua con l’ordinanza n.2 del 4 gennaio 2001 la Corte
Costituzionale ha affermato, rispetto alla qualificazione
giuridica della pretesa di un concorrente avente diritto alla
speciale riserva per il personale interno prevista dal bando di
concorso di un comune, che sia per gli uni (interni) che gli
latri (esterni), si tratta di una procedura concorsuale di
assunzione nella qualifica indicata dal bando. Di conseguenza,
diversamente da quanto prospettato dal ricorrente in quota di
riserva, per il quale il concorso dovrebbe configurarsi come una
procedura non di assunzione ma di progressione in carriera – e
dunque assumendo il valore di una vicenda modificativa del
rapporto di lavoro – dovrebbe essere attribuita alla
giurisdizione dl giudice ordinario; la Corte ha affermato che
l’intera controversia concernente le rivendicazioni sia degli
interni che degli esterni, è assoggettata alla giurisdizione
del giudice amministrativo. Ciò in virtù del fatto che non
sussiste per il concorrente in quota di riserva una sorta di
progressione in carriera invece di una procedura di assunzione.
Entrambi sono perciò titolari di una posizione d’interesse
legittimo, tutelabile dal giudice amministrativo in sede di
giurisdizione generale di legittimità.
3.
- La qualificazione giuridica della fonte che nell’ente
locale disciplina l’avanzamento di carriera.
L’istituto
della progressione verticale negli enti locali, è stato
introdotto dalla fonte pattizia con l’art. 4 del C.C.N.L. del
31 marzo 1999. Ciò ha evidentemente indotto, per certi versi, a
confondere la possibilità di progredire verticalmente nel nuovo
sistema di classificazione offrendo un “canale riservato” al
personale già in servizio, con le modalità di accesso al nuovo
posto di diversa categoria della dotazione organica, per il
quale è richiesto un nuovo contratto di lavoro per lo
svolgimento di nuove mansioni di ordine superiore.
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro in realtà non
disciplina, come del resto non potrebbe, le modalità di accesso
alla categoria superiore. Anzi il primo comma dell’art. 4 in
esame demanda – o meglio ribadisce – che devono essere i
regolamenti previsti dall‘art. 35 del decreto legislativo
165/2001
a regolare le procedure selettive per la progressione verticale
“finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria
immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione,
nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di tale
categoria che non siano stati destinati all’accesso
dall’esterno”. Il comma 7 dell’art. 35 appena richiamato,
prevede quindi che sia il regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi a disciplinare le “dotazioni organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso
e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati
dai commi precedenti”.
La
disposizione contrattuale, non ha
mai messo in dubbio la natura giuridica delle procedure
finalizzate al passaggio alla categoria immediatamente
superiore, demandandone la competenza alla fonte pubblicistica
del regolamento degli uffici e dei servizi. Paradossalmente, la
conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza
dell’ottobre 2003, nel comparto degli enti locali non pare
essere mai stata messa in discussione. Invero se le procedure
selettive sono sempre state disciplinate da una fonte di natura
pubblicistica qual è il regolamento sull’ ordinamento degli
uffici e dei servizi, la competenza per la cui adozione è
demandata espressamente all’organo di governo (giunta) in
forza dell’ art. 48 comma 3 del decreto legislativo 267/2000,
appare consequenziale ritenere
di essere di fronte a procedure pubbliche di selezione
per l’ assunzione alla categoria superiore. Difficilmente
sostenibile, invece, mi sembra far rientrare dette procedure
nell’ambito della gestione di un rapporto di lavoro già
costituito e affidato alla competenza del dirigente datore di
lavoro. Così facendo, avremmo avuto una fonte pubblicistica
regolamentare che avrebbe inciso sui poteri del datore di
lavoro, creando una commistione inspiegabile e contraria al
processo di riorganizzazione del lavoro pubblico che passa in
primo luogo proprio dalla definizione di un duplice regime
giuridico tra ciò che attiene all’accesso al lavoro e la c.d.
macrostruttura dove persiste una riserva a favore del regime
pubblicistico; e ciò che invece riguarda gli atti di gestione e
la c.d. microstruttura che sono assoggettati alla sfera
dirigenziale che opera con le capacità e i poteri del privato
datore di lavoro .
A conferma del ragionamento esposto, è sufficiente ricordare
che il legislatore nel 1992 nel dettare i principi per
l’esercizio della delega ha inserito “i procedimenti per
l’ accesso al lavoro e di avviamento al lavoro” nell’ art.
2, lettera c), n. 4), della legge 421/1992 fra le materie da
regolare “con legge, ovvero, sulla base della legge o nell’
ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o
amministrativi…” . In tal modo la materia dell’accesso è
stata espressamente riservata alle fonti unilaterali di impronta
pubblicistica e quindi sottratta al processo di privatizzazione
del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni .
E’
stato proprio il C.C.N.L. del 31 marzo 1999 che per il Comparto
Regioni - Autonomie Locali ha chiaramente sancito che la
disciplina delle progressioni verticali ha la sua fonte,
al pari delle altre procedure di
concorso, nel regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di caratura
prettamente pubblicistica. L’art. 4 del C.C.N.L. del
1999 appena ricordato, tanto più se letto alla luce
dell’inequivocabile giurisprudenza della Corte Costituzionale,
mi pare che sia sempre stato da interpretare in tal senso, ancor
più se si fa attenzione al comma 4 dell’art. 4 in esame dove
si prevede che “ anche i posti ammessi a selezione ai sensi
del comma 1 (progressioni verticali) sono coperti mediante
accesso dall’esterno se la selezione ha avuto esito negativo o
se mancano del tutto all’interno le professionalità da
selezionare”. Così ragionando mi pare inequivocabile che i
posti da mettere a progressione verticale debbano essere
preventivamente individuati nella dotazione organica, come
frutto di un suo ampliamento o perché trattasi di posti
precedentemente coperti che a qualsiasi titolo si sono resi
vacanti : in ogni caso si tratta di un posto nuovo e sicuramente
diverso per categoria e profilo professionale da quello
precedentemente occupato dal candidato ammesso alla progressione
verticale. Del resto se così non fosse ,
non si comprenderebbe come mai detto posto, ai sensi del
richiamato comma 4, qualora la selezione abbia avuto esito
negativo, sia da ricoprire “mediante accesso dall’
eterno”.
Argomentazioni
che trovano riscontro sia in quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 15403/2003 in
commento, sia nella costante giurisprudenza della Corte
Costituzionale. Invero, la Cassazione motiva la propria
decisione proprio sul presupposto che il termine
“assunzione” deve essere “correlato alla qualifica che il
candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella
pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto,
l’accesso nell’area superiore di personale interno od
esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta
organica.”
Parimenti
la Consulta non ha mai messo in dubbio che anche il passaggio
tra categorie sia un vero e proprio accesso ad un nuovo posto
della dotazione organica. Ragion
per cui, ciò che preme sottolineare, è che diversamente da
quanto accaduto nelle fattispecie portate all’ attenzione dei
due supremi organi giudicanti , nel comparto degli enti locali
la contrattazione nazionale mi pare che abbia dato sufficienti
indicazioni per arrivare alle appena esposte conclusioni.
Certamente, non mancano elementi di contraddizione che possono
aver originato non pochi dubbi e difficoltà operative, quali ad
esempio la previsione del comma 5 dell’art. 4 del C.C.N.L. del
31/3/1999 che esonera dal periodo di prova il personale
riclassificato nella categoria immediatamente superiore a
seguito delle procedure selettive per la progressione verticale.
Evidentemente,
una esenzione del genere cozza con il ragionamento appena svolto
che convincentemente, invece, qualifica il passaggio alla
categoria immediatamente superiore come un vero e proprio
accesso ad un posto nuovo della dotazione organica per il quale
è richiesto un nuovo contratto di lavoro per lo svolgimento di
mansioni di ordine superiore.
4.
- Conclusioni: il ruolo ed i limiti del contratto
collettivo nazionale.
Infine
l’altra eccezione, sancita dall’art. 4 comma 3 del C.C.N.L.
del 31/3/1999, che caratterizza le procedure selettive per la
progressione verticale è la deroga per il personale interno, al
titolo di studio ordinariamente previsto per l’accesso
dall’esterno. In questo caso, salvo naturalmente per i posti
per i quali il titolo di studio è richiesto come abilitazione
all’esercizio della professione, non mi pare sussistano
diversità con i principi che nel lavoro alle dipendenze
nell’impresa sono ormai consolidati da tempo e in fin dei
conti coerenti con il modello di sviluppo organizzativo che ogni
ente è tenuto a darsi. Nel caso di specie, il comma 3
dell’articolo in esame, dispone letteralmente che “ alle
procedure selettive …. è consentita la partecipazione del
personale interno anche prescindendo dal titolo di studio ordinariamente previsto”.
Quale significato è da attribuire alla congiunzione
“anche”? Che si lascia spazio all’esercizio di una facoltà
discrezionale per il singolo ente di avvalersi di questa
opzione, per recepirla eventualmente nel regolamento
sull’accesso? Oppure, si vuol significare che la fonte
pattizia ha già stabilito, con efficacia vincolante, che alle
procedure selettive per la progressione verticale si può
partecipare “anche” prescindendo dal titolo di studio
ordinariamente previsto per l’accesso dall’esterno?
In
quest’ultimo caso, la disciplina regolamentare
pubblicistica deve necessariamente recepire detto
requisito speciale di accesso per il personale già in servizio.
In sostanza, la congiunzione “anche” in quest’ ottica, va
ad integrare le declaratorie dell’ allegato A) al C.C.N.L. del
31/3/1999, assumendo una valenza di carattere generale che i
regolamenti di ciascun ente non possono disattendere. E’ loro
compito trovare la giusta equipollenza tra il titolo di studio e
la professionalità altrimenti acquisita con l’esperienza
lavorativa e formativa da parte del personale interno.
In
realtà, pragmaticamente, mi pare difficilmente sostenibile che
la prima ipotesi sia quella percorribile - anche se
probabilmente sarebbe quella più coerente con il progressivo
avanzamento del processo di autonomia organizzativa dell’ente
locale – al momento in cui è il C.C.N.L. che individua le
categorie ed i requisiti professionali di accesso, per lo
svolgimento delle relative mansioni di pertinenza. Il singolo
ente, in virtù del disposto dell’a rt. 40 comma 4 del
d.legisl. 165/2001, è quindi tenuto ad adempiere agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi,
assicurandone l’osservanza anche tramite i propri regolamenti,
i quali ai sensi dell’art. 89 comma 4 del decreto legislativo
267/2000 devono tener conto di “quanto demandato alla
contrattazione collettiva nazionale”.
Perplessità
maggiori, invece, derivano dalla circostanza che sia il C.C.N.L.
a stabilire con valenza erga omnes che il personale
riclassificato debba essere esonerato dal periodo di prova. Il
patto di prova è, infatti, disciplinato dall’art. 2096 del
Codice Civile e riguarda la costituzione del rapporto di lavoro
tra l’imprenditore ed il lavoratore. Non si comprende quindi
perché si voglia togliere tale possibilità che è
effettivamente finalizzata a verificare l’idoneità del
lavoratore – se pur già interno all’ente – a svolgere
mansioni della categoria superiore, del tutto diverse da quelle
per le quali a suo tempo è stato assunto.
Del
resto se l’art. 2096 fa salve le diverse disposizioni delle
norme corporative (da intendersi oggi come un rinvio alla
contrattazione collettiva), lo fa esclusivamente per la forma
scritta che necessariamente deve avere il patto di prova.
Viceversa, se la preoccupazione era quella di tutelare il
lavoratore in caso di esito negativo del periodo di prova,
bastava precisare all’art. 20 del C.C.N.L. del 14/9/2000 che
ha sostituito l’art. 14 bis del C.C.N.L. del 6/7/1995 che
durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto, senza retribuzione, non solo presso
l’ente di provenienza ma anche nel caso di progressione
verticale nell’ambito dell’ente di propria appartenenza. La
previsione attuale, invece, ha privato il dirigente/datore di
lavoro di un effettivo strumento per esercitare senza remore i
propri poteri datoriali, che sicuramente non agevola il percorso
della progressiva omogeneizzazione con il lavoro subordinato
nell’impresa.
In
definitiva, se si potrebbe eventualmente discutere sulla validità
della clausola contrattuale di esclusione del periodo di prova,
è in ogni caso vero che l’art. 4 del C.C.N.L. 31/3/1999 non
disciplina, come d’altronde non potrebbe, le modalità di
accesso che sono di esclusiva competenza del regolamento degli
uffici e dei servizi. Il contratto collettivo si limita a
pattuire che gli enti del comparto prevedano, nei loro atti di
organizzazione di natura pubblicistica, procedure selettive
interne per il passaggio da una categoria all’altra. Ci si
potrebbe chiedere, semmai, fino a che punto l’accordo delle
parti nella contrattazione collettiva a livello nazionale, possa
costituire un vincolo di tal genere alla libera capacità
organizzativa di ogni singolo ente, soprattutto dopo la riforma
del Titolo V° della Costituzione. Argomento di indubbio
interesse, che ci porterebbe però lontano e che non può essere
affrontato in questa sede.
Dott.
Fabrizio Mascagni
Dirigente
Affari Generali ed Organizzazione
Comune
di Montecatini Terme
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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