La
biblioteca pubblica assume particolare importanza nell’ambito
dei servizi culturali pubblici, ai quali i comuni fanno
riferimento nei loro programmi d’intervento, sulla base delle
scelte prioritarie fissate dai propri statuti.
Infatti
la biblioteca non è più un contenitore di libri salvaguardato
dall’istituto della demanialità, ma è un mezzo altamente
qualificato che rende maggiormente efficace il rapporto
culturale tra pubblica Amministrazione e cittadini.
Questo
rapporto prima dell’entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 era caratterizzato da
prudenti convergenze ispirate a criteri di trasparenza, ma dopo
codesta riforma costituzionale il suddetto rapporto risulta
rafforzato dalla sussidiarietà.
Per
quanto attiene alla gestione delle biblioteche comunali sono
attualmente operative le seguenti forme di gestione:
-
gestione in economia diretta del Comune con la presenza,
tuttavia, di organi specialmente previsti con funzioni di scelta
libraria, di organizzazione e di vigilanza;
-
«Istituzione» secondo le previsioni del T.U. n. 267 del 18
agosto 2000 e sue modifiche. Questa tipologia non è stata
accolta (tranne pochi distinguo) dalla dottrina all’indomani
della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 e poi del succitato T.U.
n. 267/2000, in quanto si ritenevano mancanti i presupposti del «servizio
sociale». In seguito l’evoluzione del pensiero giuridico
portava a riconsiderare il
nomen iuris in un ambito esegetico più ampio. Lo
sviluppo di questo «istituto tipologicamente ascrivibile» non
ha avuto il seguito favorevole auspicato, nonostante
l’effettiva presenza di nuovi impulsi all’autonomia
gestionale.
A
fianco di codesto assetto gestionale delle biblioteche comunali,
s’andava formando una nuova cognizione giuridica basata sulla
incentivazione dei processi di sensibilizzazione popolare in
corrispondenza della sussidiarietà.
La
dottrina, peraltro, aveva nel frattempo elaborato una teoria
avanzata sulla sussidiarietà in direzione non già del criterio
allargato della partecipazione, ma bensì in direzione di un
vero e proprio pacchetto di idee forti, sostenuto
dall’interesse ed anche dalla disponibilità strumentale (di
personale, di economia, di apporti finanziari e patrimoniali),
suscettibile di apporti non solo d’autonomia «spaziale», ma
anche d’ingerenze «societarie».
Non
va al riguardo dimenticato lo sforzo di alcune amministrazioni
locali in direzione della costituzione di «Fondazioni» per la
gestione di beni culturali.
Lo
sforzo giuridico in direzione di un importante apporto esegetico
sulla utilizzazione dell’istituto giuridico della «Fondazione»
in parte qua è da ritenersi ispirato alle «Fondazioni
bancarie».
Non
disponiamo di adeguate informazioni per confermare o meno il
seguito di codeste iniziative.
Sul
tema delle Fondazioni sembra esistere un filone dottrinale
ispirato alla ortodossia giuridica in base al quale l’accesso
a queste istituzioni sarebbe vietato dallo stesso T.U. n.
267/2000 e sue modifiche, stante la ritenuta impossibilità di
accedere a tipologie gestionali al di fuori di quelle in tesi
giuridica, per l’appunto secondo il broccardo di principio per
cui «quello che la legge voleva dire ha detto» (ripreso nelle
«disposizioni della legge in generale» in preliminare al
codice civile del 1942, sulla intenzione del legislatore come
elemento d’interpretazione della legge). Se dovesse prevalere
codesto filone dottrinale vi sarebbe un arretramento del fronte
esegetico possibilista ovviamente per l’accesso all’istituto
della «Fondazione» per la gestione di una biblioteca comunale.
L’ulteriore seguito porta a considerare preliminarmente i
seguenti aspetti:
-
esiste un programma di azione per un diverso ruolo della
biblioteca pubblica che non venga limitato al solo programma
della conservazione, della rinnovazione e della fruizione
pubblica del patrimonio librario, ma che si muova all’interno
di una proposta culturale ampia in direzione del recupero della
ricchezza culturale del popolo, che in questo senso diventa non
più solo fruitore del bene, ma protagonista dell’azione
culturale;
-
il cittadino è in realtà solo occasionalmente utente
della biblioteca pubblica, in effetti il suo protagonismo è
rivelatore di nuove idee , di nuove indicazioni. L’attrazione
tuttavia non è da ritenersi limitata al «messaggio», ma
diventa un vero e proprio rapporto negoziale (purezza delle
relazioni in un contesto paritario) all’interno del quale il
cittadino intende concorrere anche mediante apporti finanziari e
patrimoniali coinvolgenti.
Questi
aspetti hanno contenuti importanti, ma non decisivi. Essi
presuppongono un’«adeguata intavolazione» per corrispondere
alla domanda sul come può essere impostato giuridicamente
codesto rapporto in relazione all’offerta popolare. La
questione così posta è affascinante in quanto tende a spostare
in avanti i limiti posti all’autonomia locale in funzione
delle sfere soggettive, per cui il cittadino s’inserisce di
pieno diritto tra i soggetti che presiedono alla gestione della
biblioteca intesa come fucina di produzione culturale,
all’interno della quale il libro diventa anello di una catena
di produzione culturale di altissimo profilo umanistico.
Indubbiamente
è un percorso d’avanguardia che spinge il diritto positivo
all’interno di una evoluzione sostenibile in funzione di
ideali etico-politici.
Si
è del tutto consapevoli del valore di norma locale primaria
dello statuto comunale, per cui, ad esempio, la seguente
espressione può essere prevista dallo statuto senza dare luogo
ad eccezioni sul piano della legittimità ed il merito è
abbondantemente salvaguardato dall’autonomia. «L’Amministrazione
comunale promuove ed incoraggia forme istituzionali avanzate per
la gestione dei beni sociali e culturali anche mediante
l’apporto sostanziale, economico e patrimoniale, dei
cittadini, dando vita ad un istituto societario che tenga conto
dei suddetti apporti».
Il
«passo» in direzione della società per azioni per la gestione
della biblioteca comunale, aperta ai cittadini mediante la loro
partecipazione minoritaria e con la piena salvaguardia della
natura insiemistica-demaniale del patrimonio librario, è da
ritenersi possibile in relazione ad una interpretazione
combinata tra norme statutarie e norme dell’ordinamento delle
autonomie locali di cui al più volte citato T.U. n. 267/2000.
A
questo punto si rende necessaria una ulteriore ricerca sulle
società per azioni a maggioranza pubblica non tanto sui modi e
sulle forme per la loro costituzione, quanto sulle riserve
riferite alle attività produttive.
Il
concetto di produttività nel settore pubblico indubbiamente è
stato valutato secondo un’ottica tipicamente più aperta
rispetto a quella del settore privato. A conforto di questa tesi
si porta avanti il criterio evolutivo che ha caratterizzato
l’utilizzazione della «Istituzione». La produttività nel
settore pubblico esce dal contesto economico per aprirsi alle
intuizioni finalizzate.
I
servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» sono i
servizi finalizzati alla solidarietà e che non danno luogo alla
realizzazione di profitti (senza fini di lucro).
Da
notare che la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004,
n. 272, ha dichiarato incostituzionale l’art. 113-bis
del T.U. n. 267/2000 (introdotto con l’art. 35 della legge n.
448 del 28 dicembre 2001 e modificato con l’art. 14 del D.L.
n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003) sul rilievo che
l’intervento legislativo sui servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica «non può essere certo riferito ad esigenze
di tutela della libertà di concorrenza, quindi, sotto questo
profilo, si configura come illegittima compressione
dell’autonomia regionale e locale».
Gli
enti locali, salvo l’esistenza di norme regionali di segno
diverso, possono prevedere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali, anche mediante società miste.
MARIO
AGNOLI
Segretario
comunale generale di classe 1ª/A a r.