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La gestione delle biblioteche comunali - Nuovi sviluppi metodologici

 

 

La biblioteca pubblica assume particolare importanza nell’ambito dei servizi culturali pubblici, ai quali i comuni fanno riferimento nei loro programmi d’intervento, sulla base delle scelte prioritarie fissate dai propri statuti.

Infatti la biblioteca non è più un contenitore di libri salvaguardato dall’istituto della demanialità, ma è un mezzo altamente qualificato che rende maggiormente efficace il rapporto culturale tra pubblica Amministrazione e cittadini.

Questo rapporto prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 era caratterizzato da prudenti convergenze ispirate a criteri di trasparenza, ma dopo codesta riforma costituzionale il suddetto rapporto risulta rafforzato dalla sussidiarietà.

Per quanto attiene alla gestione delle biblioteche comunali sono attualmente operative le seguenti forme di gestione:

- gestione in economia diretta del Comune con la presenza, tuttavia, di organi specialmente previsti con funzioni di scelta libraria, di organizzazione e di vigilanza;

- «Istituzione» secondo le previsioni del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche. Questa tipologia non è stata accolta (tranne pochi distinguo) dalla dottrina all’indomani della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 e poi del succitato T.U. n. 267/2000, in quanto si ritenevano mancanti i presupposti del «servizio sociale». In seguito l’evoluzione del pensiero giuridico portava a riconsiderare il  nomen iuris in un ambito esegetico più ampio. Lo sviluppo di questo «istituto tipologicamente ascrivibile» non ha avuto il seguito favorevole auspicato, nonostante l’effettiva presenza di nuovi impulsi all’autonomia gestionale.

A fianco di codesto assetto gestionale delle biblioteche comunali, s’andava formando una nuova cognizione giuridica basata sulla incentivazione dei processi di sensibilizzazione popolare in corrispondenza della sussidiarietà.

La dottrina, peraltro, aveva nel frattempo elaborato una teoria avanzata sulla sussidiarietà in direzione non già del criterio allargato della partecipazione, ma bensì in direzione di un vero e proprio pacchetto di idee forti, sostenuto dall’interesse ed anche dalla disponibilità strumentale (di personale, di economia, di apporti finanziari e patrimoniali), suscettibile di apporti non solo d’autonomia «spaziale», ma anche d’ingerenze «societarie».

Non va al riguardo dimenticato lo sforzo di alcune amministrazioni locali in direzione della costituzione di «Fondazioni» per la gestione di beni culturali.

Lo sforzo giuridico in direzione di un importante apporto esegetico sulla utilizzazione dell’istituto giuridico della «Fondazione» in  parte qua è da ritenersi ispirato alle «Fondazioni bancarie».

Non disponiamo di adeguate informazioni per confermare o meno il seguito di codeste iniziative.

Sul tema delle Fondazioni sembra esistere un filone dottrinale ispirato alla ortodossia giuridica in base al quale l’accesso a queste istituzioni sarebbe vietato dallo stesso T.U. n. 267/2000 e sue modifiche, stante la ritenuta impossibilità di accedere a tipologie gestionali al di fuori di quelle in tesi giuridica, per l’appunto secondo il broccardo di principio per cui «quello che la legge voleva dire ha detto» (ripreso nelle «disposizioni della legge in generale» in preliminare al codice civile del 1942, sulla intenzione del legislatore come elemento d’interpretazione della legge). Se dovesse prevalere codesto filone dottrinale vi sarebbe un arretramento del fronte esegetico possibilista ovviamente per l’accesso all’istituto della «Fondazione» per la gestione di una biblioteca comunale. L’ulteriore seguito porta a considerare preliminarmente i seguenti aspetti:

-  esiste un programma di azione per un diverso ruolo della biblioteca pubblica che non venga limitato al solo programma della conservazione, della rinnovazione e della fruizione pubblica del patrimonio librario, ma che si muova all’interno di una proposta culturale ampia in direzione del recupero della ricchezza culturale del popolo, che in questo senso diventa non più solo fruitore del bene, ma protagonista dell’azione culturale;

-  il cittadino è in realtà solo occasionalmente utente della biblioteca pubblica, in effetti il suo protagonismo è rivelatore di nuove idee , di nuove indicazioni. L’attrazione tuttavia non è da ritenersi limitata al «messaggio», ma diventa un vero e proprio rapporto negoziale (purezza delle relazioni in un contesto paritario) all’interno del quale il cittadino intende concorrere anche mediante apporti finanziari e patrimoniali coinvolgenti.

Questi aspetti hanno contenuti importanti, ma non decisivi. Essi presuppongono un’«adeguata intavolazione» per corrispondere alla domanda sul come può essere impostato giuridicamente codesto rapporto in relazione all’offerta popolare. La questione così posta è affascinante in quanto tende a spostare in avanti i limiti posti all’autonomia locale in funzione delle sfere soggettive, per cui il cittadino s’inserisce di pieno diritto tra i soggetti che presiedono alla gestione della biblioteca intesa come fucina di produzione culturale, all’interno della quale il libro diventa anello di una catena di produzione culturale di altissimo profilo umanistico.

Indubbiamente è un percorso d’avanguardia che spinge il diritto positivo all’interno di una evoluzione sostenibile in funzione di ideali etico-politici.

Si è del tutto consapevoli del valore di norma locale primaria dello statuto comunale, per cui, ad esempio, la seguente espressione può essere prevista dallo statuto senza dare luogo ad eccezioni sul piano della legittimità ed il merito è abbondantemente salvaguardato dall’autonomia. «L’Amministrazione comunale promuove ed incoraggia forme istituzionali avanzate per la gestione dei beni sociali e culturali anche mediante l’apporto sostanziale, economico e patrimoniale, dei cittadini, dando vita ad un istituto societario che tenga conto dei suddetti apporti».

Il «passo» in direzione della società per azioni per la gestione della biblioteca comunale, aperta ai cittadini mediante la loro partecipazione minoritaria e con la piena salvaguardia della natura insiemistica-demaniale del patrimonio librario, è da ritenersi possibile in relazione ad una interpretazione combinata tra norme statutarie e norme dell’ordinamento delle autonomie locali di cui al più volte citato T.U. n. 267/2000.

A questo punto si rende necessaria una ulteriore ricerca sulle società per azioni a maggioranza pubblica non tanto sui modi e sulle forme per la loro costituzione, quanto sulle riserve riferite alle attività produttive.

Il concetto di produttività nel settore pubblico indubbiamente è stato valutato secondo un’ottica tipicamente più aperta rispetto a quella del settore privato. A conforto di questa tesi si porta avanti il criterio evolutivo che ha caratterizzato l’utilizzazione della «Istituzione». La produttività nel settore pubblico esce dal contesto economico per aprirsi alle intuizioni finalizzate.

I servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» sono i servizi finalizzati alla solidarietà e che non danno luogo alla realizzazione di profitti (senza fini di lucro).

Da notare che la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272, ha dichiarato incostituzionale l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 (introdotto con l’art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e modificato con l’art. 14 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003) sul rilievo che l’intervento legislativo sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica «non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza, quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale».

Gli enti locali, salvo l’esistenza di norme regionali di segno diverso, possono prevedere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, anche mediante società miste.

MARIO AGNOLI

Segretario comunale generale di classe 1ª/A a r.


Per intervenire: redazione@noccioli.it