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La
sottoposizione del lavoro pubblico alle regole proprie del
rapporto di lavoro privato, avviata con la legge delega n. 421
del 1992, è riuscita a travolgere alle radici la struttura del
rapporto di pubblico impiego. Ciò viene in evidenza in
particolar modo in una materia tradizionalmente pubblicistica ed
autoritaria improntata su un principio fortemente gerarchico: la
responsabilità disciplinare.
E’
merito, infatti, della privatizzazione e contrattualizzazione
del rapporto di pubblico impiego se l’istituto disciplinare,
vero e proprio paradigma del rapporto di lavoro pubblico fondato
sui concetti d’autorità
e soggezione, è stato
attratto nell’area privatistica della subordinazione,
inserendolo in pratica tra i poteri del privato datore di
lavoro.
Per
una breve ricostruzione storica.
Il
primo passo è stato compiuto con la “prima privatizzazione”
avvenuta nel 1993 allorché il legislatore, nel dettare le norme
relative alle “Sanzioni
disciplinari e responsabilità” dei dipendenti pubblici,
all’art. 59 del D.Lgs. n. 29 (ora art. 55 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165) richiama tra le norme fondamentali in materia
disciplinare nel rapporto di lavoro privato l’art. 2106 del
codice civile e l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (art.
59, comma 2, del D.Lgs. 29/1993 ora art. 55, comma 2, D.Lgs.
165/2001), prevede che il profilo centrale dell’istituto
disciplinare sia disciplinato dalla contrattazione collettiva
(art. 59, comma 2, del D.Lgs. 29/1993 ora art. 55, comma 3,
D.Lgs. 165/2001) ed, infine, devolve le controversie sulle
sanzioni disciplinari alla cognizione del giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro (art. 68 del D.Lgs. 29/1993 ora
art. 63 del D.Lgs. 165/2001).
Il
completo assorbimento della materia disciplinare nell’alveo
dell’area privatistica si è compiuto con la “seconda
privatizzazione” ovvero con l’avvenuta sottoscrizione dei
primi contratti collettivi nazionali relativi ai vari comparti,
che per le “Regioni e autonomie locali” è stato siglato il
6 luglio 1995 (parte normativa 1994-1997 e parte economica
1994-1995). In attuazione dell’art. 59 del D.Lgs. 29/1993
(oggi art. 55 del D.Lgs. 165/2001), la fonte collettiva riserva
il Capo V alle “Norme
disciplinari”, stabilendo quelli che sono i doveri dei
dipendenti (art. 23) , le sanzioni e le procedure disciplinari
(art. 24), il codice disciplinare (art. 25), la sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 26) e, in
ultimo, la sospensione in caso di procedimento penale (art. 27).
Ma
se è stata privatizzata la responsabilità disciplinare così
non è avvenuto per le altre responsabilità in cui può
incorrere il pubblico dipendente (civile, amministrativa, penale
e contabile). Invero, il primo comma dell’art. 55 del D.Lgs.
165/2001 soprarichiamato stabilisce che per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, che incorrono in una responsabilità
diversa da quella disciplinare, resta in vigore la previgente
disciplina pubblicistica.
Tuttavia
la regolamentazione in ordine ai riflessi del procedimento
penale su quello disciplinare trova nell’impiego pubblico,
anche dopo la privatizzazione, una disciplina normativa, sia
legale che contrattuale, assai più dettagliata rispetto
all’analoga eventualità che può verificarsi presso il datore
di lavoro privato, sia in ordine ai profili sostanziali che a
quelli procedurali.
L’attuale
regime contrattuale s’ispira difatti al principio della
prevalenza del procedimento penale su quello disciplinare: “Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell' art. 24, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare (…)” (art. 27
comma 8 del CCNL 6 luglio 1995). Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.” (art. 27 comma 9 del CCNL 6 luglio 1995).
L’obbligo
di segnalazione della notitia
criminis all’autorità giudiziaria.
Il
tema della responsabilità disciplinare è pertanto assai
complesso e articolato. Per infrazioni disciplinari si devono
intendere tutti quei comportamenti posti in essere dal
dipendente pubblico in violazione delle regole di condotta che
definiscono il contenuto della sua prestazione lavorativa, in
altre parole di quelli che costituiscono i doveri del pubblico
dipendente elencati nel codice disciplinare (art. 25 del CCNL 6
luglio1995) e nel codice di comportamento (D.M. 28 novembre
2000).
Non
è infrequente il caso che un comportamento posto in essere da
un dipendente pubblico rilevante ai fini disciplinari, e per il
quale si rende necessario attivare le relative procedure da
parte dell’organo competente dell’ente, rientri in una delle
fattispecie contemplate dal nostro codice penale. In questi casi
scattano precisi obblighi di denuncia alla Procura della
Repubblica da parte del dirigente dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari (su quest’ultimo vedi art. 55 comma
4 del D.Lgs. 165/2001).
La
doverosa segnalazione all’autorità giudiziaria è sancita
agli artt. 361 e 362 del codice penale e sorge quando concorrono
due requisiti: a) la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale
e l’incaricato del pubblico servizio, b) l’acquisizione
della notitia criminis nell’esercizio
o a causa delle funzioni svolte. Ne consegue che l’obbligo di
segnalazione sussiste sempre in capo al dirigente dell’Ufficio
per i procedimenti disciplinari qualora abbia accertato fatti
che configurino ipotesi di reato perseguibile d’ufficio,
mentre non sussiste in capo al mero pubblico dipendente o a chi
riveste tali qualifiche soggettive ma non abbia acquisito la notitia
criminis nell’esercizio delle sue funzioni. Un più ampio
obbligo di denuncia, a prescindere dalla qualifica di pubblico
ufficiale rivestita, è invece previsto dal comma 4 dell’art.
331 del codice di procedura penale, il quale sancisce
quest’obbligo in capo “all’autorità che procede”
qualora il fatto di reato emerga “nel corso di un procedimento
civile o amministrativo”.
Ritornando
alla previsione contenuta nel codice penale, occorre richiamare
l’attenzione sul fatto che è previsto l’obbligo di denuncia
solo a fronte di fatti configurabili astrattamente come delitti
e non come contravvenzioni; inoltre che deve trattarsi di
delitti per i quali non sia prescritta la querela della persona
offesa. All’omissione di denuncia è equiparata la denuncia
ritardata, che si configura quando il rapporto è presentato con
un ritardo tale da incidere negativamente sulla pronta
persecuzione del reato, a meno che non vi sia un legittimo
motivo di tale ritardo.
Ma
in quale stadio del procedimento disciplinare sorge l’obbligo
di fare rapporto alla competente autorità giudiziaria? La
dottrina è concorde nel ritenere che non sia sufficiente la
mera acquisizione di fatti generici per i quali sia ancora
necessario effettuare dei minimi accertamenti da parte
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ma l’obbligo
sorge solo quando siano stati acquisiti da parte del dirigente
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari gli elementi
essenziali del reato, ed anche qualora non sia stato individuato
il presunto autore del reato (vedi art. 331 c.p.p.). Occorre in
ogni caso precisare che non sono di competenza del dirigente
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari la valutazione
circa la sussistenza di tutti gli elementi di reato, né di una
causa di esclusione della punibilità (es. l’esistenza della
scriminante dell’esercizio del dovere o dell’adempimento di
un diritto) o di estinzione del reato, poiché questi sono tutti
elementi che devono essere rimessi alla valutazione del giudice
penale.
In
ordine all’eventuale responsabilità da ritardo o omissione,
l’art. 361 del codice penale delinea un reato necessariamente
doloso: occorre, quindi, che vi sia coscienza e volontà da
parte del dirigente dell’Ufficio per i procedimenti
disciplinari di omettere o ritardare la denuncia all’autorità
giudiziaria nella consapevolezza circa la sussistenza dei
presupposti per la doverosa segnalazione, ovvero dell’avvenuta
acquisizione, a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni,
di un fatto di reato (cfr. Cass. sez. III, 13.5.1978 n. 5514 e
Cass. sez. VI, 13.11.1996 n. 9701).
La
problematicità dell’attuale normativa contrattuale.
A
fronte di queste osservazioni, si deve far presente che
l’attuale comma 8 dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995 non
regola l’ipotesi della sospensione del procedimento
disciplinare a seguito della trasmissione della denuncia penale,
ma solamente quella della sospensione del procedimento già
avviato correlata alla pendenza di un “connesso”
procedimento penale. E‘ stata cioè confermata solo
parzialmente la disciplina contenuta nell’art. 117 del D.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello
Stato) la quale ancorava l’effetto sospensivo sui giudizi
disciplinari in corso all’inizio dell’azione penale, ma, nel
contempo, precludeva l’attivazione del procedimento
disciplinare in caso di “inizio dell’azione penale”. La
normativa contrattuale supera quindi il principio del favor
separationis tra giudizio penale e giudizio disciplinare
introdotto nel nostro ordinamento dal nuovo codice di procedura
penale del 1988, e riconosce efficacia extrapenale alla sentenza
penale, che è stata da ultimo rafforzata dalla Legge 27 marzo
2001 n. 97 recante le “Norme
sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti delle
amministrazioni pubbliche”.
Il
comma 8 dell’art. 25 del CCNL 6 luglio 1995 contempla perciò
solamente l’ipotesi che l’amministrazione venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico di un
dipendente (anche se non concernente fatti commessi in servizio,
o per i quali non sia fatto obbligo di denuncia) per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare: in questa evenienza
il dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari deve
sospendere il procedimento fino alla sentenza definitiva.
Un
primo problema applicativo di non poco conto è di individuare
il momento della pendenza di un procedimento penale: coincide
con la mera iscrizione del dipendente nel registro degli
indagati o con il suo rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 405
del codice penale? Si ripresenta cioè l’antico dibattito
sulla nozione di “procedimento
penale” e, in particolare, se sia ad essa riconducibile la
fase delle indagini preliminari. La tesi più restrittiva,
secondo cui la pendenza di mere indagini preliminari non ha
effetto sospensivo sul procedimento disciplinare dovendosi
attendere il rinvio a giudizio del dipendente, è quella
prevalente in giurisprudenza. Merita al riguardo soffermarsi, se
pur brevemente, su una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
Nella sentenza n. 5855 del 20 novembre 2001, la sezione VI del
Consiglio di Stato, dopo aver rilevato che il procedimento
penale comprende sia la fase pre-processuale costituita dalle
indagini preliminari, sia l’eventuale fase processuale che si
apre solo con l’esercizio dell’azione penale al momento
della formulazione del capo di imputazione, ha sottolineato che
l’espressione deve essere intesa alla luce della disposizione
contrattuale che prevede la sospensione del procedimento “fino
alla sentenza definitiva” e la riattivazione entro 180
giorni da questa. Secondo questa interpretazione, l’obbligo di
sospensione del procedimento disciplinare scatterebbe solo
quando il procedimento penale si trova nella fase che deve
sfociare necessariamente in una sentenza, o in un provvedimento
equiparato, avente il carattere della definitività. La fase
delle indagini preliminari, com’è noto, può invece
concludersi con l’esercizio dell’azione penale o con un
provvedimento di archiviazione, che sarebbe privo del carattere
della definitività potendo sempre riaprirsi il procedimento per
ulteriori indagini.
Buona
parte della dottrina propende, invece, per l’interpretazione
estensiva della normativa contrattuale, ovvero ritiene che sia
sufficiente a far sospendere il procedimento disciplinare
un’iniziativa del pubblico ministero o un provvedimento del
g.i.p., facendo leva sul fatto che nell’articolo 25 del CCNL
si parla di “procedimento” e non di “processo penale”.
Cosa
succede invece nell’eventualità che emergano fatti illeciti
nel procedimento disciplinare e fossero segnalati all’autorità
giudiziaria? Il dirigente dell’Ufficio per i procedimenti
disciplinari sarebbe tenuto a sospendere immediatamente il
procedimento? Sotto la vigenza dell’art. 117 del D.P.R.
3/1957, la giurisprudenza prevalente riteneva insufficiente a
far scattare l’effetto preclusivo o sospensivo sul
procedimento disciplinare il mero inoltro della denuncia penale
e, quindi, la mera sottoposizione del dipendente ad indagini
preliminari, senza che quest’ultimo avesse assunto la
qualifica di imputato. Il
nostro CCNL del 1995, a differenza di quanto previsto all’art.
25, comma 5 lett. a) e comma 6, del CCNL Comparto Ministeri (“Nel caso” di “commissione
in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i
quali sia fatto obbligo di denuncia (..)” “(..)
l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione è disposta nel caso in cui l’obbligo della
denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato” ), tace al riguardo.
L’art.
25 bis dell’ipotesi di accordo relativa al CCNL: verso una
definitiva soluzione?
In
questa situazione di incertezza normativa è intervenuta la
nuova previsione contenuta nell’ipotesi di accordo relativa al
contratto collettivo nazionale del personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo
2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 siglata il 16 ottobre
2003.
La
disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e penale
contenuta all’interno del comma 8 dell’ art. 25 del CCNL 6
luglio 1995 è stata completamente riscritta nell’art. 25 bis
dell’ipotesi di accordo. E’ ora previsto, sulla falsariga
della previsione del CCNL ministeriale, che “Nel caso di commissione in
servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente
inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga
nel corso del procedimento disciplinare già avviato (comma
1). Al di fuori dei casi
previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva (comma
2).”
In
base a questa nuova normativa, se il dirigente dell’Ufficio
per i procedimenti disciplinari accerta l’avvenuta commissione
di fatti illeciti è tenuto ad iniziare il procedimento
disciplinare e poi ad inoltrare la doverosa denuncia penale.
L’inoltro della denuncia comporta la sospensione del
procedimento disciplinare sino alla sentenza definitiva. Lo
stesso obbligo di denuncia è previsto nel caso in cui la
rilevanza penale dei fatti emerga nel corso di un procedimento
disciplinare già in corso.
Il
dipendente in queste due eventualità deve essere portato a
conoscenza, tramite l’atto con cui viene sospeso il
procedimento, che una notizia
criminis è stata segnalata all’autorità giudiziaria.
L’entrata
in vigore della nuova disciplina sarà di estrema importanza e
rappresenterà una fondamentale garanzia per il dipendente
sottoposto ad indagini
preliminari senza aver assunto la qualifica di imputato. Invero
ne conseguirà l’impossibilità per l’amministrazione, che
nel corso del procedimento disciplinare abbia accertato una notitia criminis e l’abbia segnalata all’autorità giudiziaria,
di attivare il procedimento disciplinare nei confronti del mero
indagato e di portarlo a conclusione prima dell’inizio
dell’azione penale (rinvio a giudizio).
Si
deve comunque osservare che se da un lato l’art. 25 bis non
risolve la vexata quaestio di stabilire cosa si intenda esattamente per
“procedimento penale” connesso, dall’altro non sembrerebbe
obbligare l’amministrazione, a differenza di quanto previsto
al comma 5 lett. a) dell’art. 25 del CCNL comparto Ministeri,
a procedere alla contestazione degli addebiti prima di
sospendere il giudizio a seguito dell’accertamento di fatti di
valenza penale. Ciò significa che l’amministrazione ben
potrebbe limitarsi all’inoltro della denuncia penale e alla
sospensione del procedimento, giovandosi delle più approfondite
risultanze penali per poter meglio effettuare detta
contestazione al momento dell’emanazione della sentenza
penale.
Dott.
Michele Rossi
Responsabile
Ufficio di Staff della Direzione
Area
Risorse Umane e Finanziarie della Provincia di Firenze
Per
intervenire:
redazione@noccioli.it
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