Volumi teorico-pratici per la pubblica Amministrazione

Testi universitari

Servizi per Enti pubblici e privati

Informatica per Enti pubblici e privati

Modulistica per società private

CONTATTI

ATTIVITÀ

CATALOGO

NUOVA RASSEGNA online

FORUM

LINK UTILI

DOWNLOAD

GUIDA PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI

Iure condendo qual è il valore giuridico del parere del segretario comunale?

 

 

SOMMARIO:

1. - Premessa

2. -  Il regime  giuridico del  parere preventivo di legittimità ex art. 53 della legge  n. 142/90

3. - L’abrogazione del parere di legittimità del Segretario con la legge n. 127/97 c.d. Bassanini-bis

       3.1. - Le funzioni di Segretario-Direttore, ex art. 97, lett. e), ed art. 108 TUEL  n. 267/2000

4. - Proposte iure condendo di responsabilizzazione del Segretario comunale 

     nell’ambito della riforma del TUEL e valore giuridico del parere 

5. - Conclusioni 

 

1. - Premessa.

Da diverso tempo  e con ogni governo nazionale, anche oltre alpe, si parla di riformare la P.A.  («la nuova P.A.»  intitolava  il  primo numero di Ages news del 2008 (1)  che prendeva in esame il «Memoradum d’intesa» sulla  nuova qualità  dei servizi, intesa di gennaio del disciolto Governo con i sindacati,ma che poca fortuna  attuativa  ha  avuto, ponendo però  la necessità di una riforma «continua» della P.A.   dopo  gli interventi di Ichino e di altri studiosi.

Nelle prospettive di riforma e nelle sorti della  riforma della Carta delle autonomie  anche recenti Convegni hanno messo a fuoco i problemi più scottanti e tra questi quello bresciano svolto il 10-11 ottobre 2007 con il patrocinio della provincia avente a tema : «Codice delle autonomie – Nuove funzioni e nuovi controlli» (2).

Queste brevi riflessioni  fotografano lo «stato dell’arte»  di questa figura cui la legge Bassanini (legge  n. 127/97) ha relegato, per dirla con il prof. Italia, in una sorte di  ruolo da «Cenerentola»,  che dopo la stagione dei rinnovi contrattuali, dovrà inesorabilmente  essere ripresa approfondendo  quelle modifiche al TUEL che la migliore dottrina auspica e con suggerimenti iure condendo proposti  dalla stessa categoria dei segretari (per es. con la tesi del Segretario a geometria «variabile» lanciata in terra bresciana. e qui brevemente accennata).

---------------------

(1)   Ages News,(periodico della Sspal / cfr.www.sspal.it)  ha contribuito alla lettura critico-sistematica del processo di riforma della P.a., ponendo attenzione alle prospettive di riforma del Segretario specie nell’articolo di Carlino  nonché del Segretario nazionale dell’Unione L.Iudicello (Ages n. 3/07) dopo il rinnovo dei consigli di amministrazione nazionale e regionali degli organi di gestione della categoria dei segretari  introdotta dalla riforma Bassanini del ’97. In Francia il presidente Sarkozy ha approvato il nuovo progetto di modernizzazione della P.A. (CMPP ) promuovendo la mobilità dei dipendenti pubblici ritenuto fattore essenziale della riforma dello Stato.( vedi notizie sulla riforma francese sul sito on line “iIl Sussidiario.net”).

(2)   Atti del seminario del convegno bresciano  sui controlli pubblicati su «Nuova Rassegna», 2008, n. 3. Sia il prof. Italia su «Il Sole-24 Ore» del 10 marzo 2008 e sia Atelli su «ItaliaOggi» del 4 aprile 2008 hanno ripreso i temi del dibattito sulla necessità di una riforma della figura del Segretario nel nuovo Codice delle autonomie. 

 

2. - Il regime  giuridico del  parere preventivo di legittimità ex art. 53 della legge  n.  142/90.

La nuova riforma degli enti locali eliminò il vecchio controllo di merito, previsto nella vecchia  legge comunale e provinciale ridusse  notevolmente i controlli sugli atti degli enti: residuavano alcune deliberazioni al vaglio del Co.Re.Co.

In questo quadro il  parere del Segretario ex art 53, comma 1, della legge  n. 8 giugno 1990, n. 142, non era un «controllo» preventivo di  legittimità  bensì l’esercizio di una funzione meramente  consultiva  (testualmente: «…su ogni  proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere … del  Segretario comunale  provinciale sotto il profilo di  legittimità»)  a garanzia degli amministratori   e con la prevista responsabilità ( ex art. 53, comma 3).

L’uso del sostantivo  «parere»  e non  «controllo»  ( e/o di visto ), utilizzato espressamente dal legislatore, sostanziava nel parere del Segretario  quindi  un  atto della  funzione consultiva, dal momento che  qualificarlo come «controllo» sarebbe  stato  incostituzionale essendo solo un organo   regionale ex art. 130 Cost.  deputato al controllo di legittimità (1) .

----------------------  

(1)    Giustamente  l’Unione dei segretari comunali e provinciali, per confutare ogni dubbio di sorta, chiarì con le osservazioni al ddl  di riforma che  il ruolo del Segretario non era quello di mero controllore di una legittimità ormai superata ( vedi citaz.  a pag. 318 nota 30) in G.M.Potenza, «La legittimità degli atti nel nuovo ordinamento degli enti locali», Maggioli,1994). Ma curiosamente l’autore qualifica quel parere del Segretario  come «una forma interna di controllo, sia pur indiretto privo della sanzione»,ma la natura del parere del Segretario e della correlata responsabilità ex art. 53, comma 3,  solo arbitrariamente, senza alcuna dimostrazione,può collegarsi alla teoria dei controlli che il legislatore all’art. 46 ha esclusivamente previsto per l’organo regionale di controllo. 

Questa teoria del parere-controllo del Segretario  ovvero della rilevanza interna del controllo preparò la strada per la successiva riforma di fine anni novanta ovvero della riforma Bassanini-bis    laddove lo stesso deputato  così si esprimeva: «… attribuire ai segretari comunali  e provinciali la funzione di esprimere pareri favorevoli preventivi su ogni deliberazione del consiglio e della giunta  … consente di attribuire a questa figura burocratica un compito di ingerenza – se non di cogestione – … che non giova al funzionamento degli enti locali!» (citataz. in G.M.Potenza, ibidem, a pag. 48 nota  18). Il Ministro Gava, in modo più equilibrato, allora chiarì che al Segretario «… lungi dal rivestire un ruolo di sostanziale controllo preventivo di legittimità… intende piuttosto offrire agli amministratori locali la possibilità di fondare le loro decisioni su un parere tecnico che, nulla togliendo alle loro prerogative, può essere utilmente impiegato a vantaggio della legalità complessiva dell’azione amministrativa» (seduta del 29 marzo 1990, I Commissione del Senato ).

 

3. - L’abrogazione del parere di legittimità del Segretario con la legge n. 127/97 c.d. Bassanini-bis.   

Con l’art 17, comma 85, legge n.  127/97 è stato soppresso l’art. 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990 che  prevedeva il parere preventivo di legittimità del Segretario sulle proposte di delibere di Consiglio e della Giunta comunale.

Al Segretario spettano compiti di assistenza e di collaborazione agli organi collegiali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa  alle leggi, allo statuto ed al regolamento (art. 17, comma 68, legge   n. 127/97 oggi nell’art. 97, comma 2,  TUEL 18 agosto 2000, n.  267).

Secondo il Ministero dell’interno (circolare esplicativa  n. 18/97) «al Segretario non competono  più   compiti di  “controllo di legittimità dei singoli atti bensì di collaborazione, anche propositiva” nei confronti di tutta l’Amministrazione comunale, affinché l’azione svolta dall’Ente sia conforme ai principi posti dall’ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli amministratori». Il parere di legittimità del Segretario non è più richiesta nell’istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni  ( prima richiesto ex art. 53, comma 4, legge n. 142/90).

La circolare  afferma che l’espressione  del parere del Segretario comunque può essere richiesta dall’ente  in  sede  di autodeterminazione  normativa,  ovvero qualora il Sindaco, nell’esercizio del potere di direzione, lo  richiedano.

 

 

3.1. - Le funzioni di Segretario-Direttore, ex art. 97, lett e), ed art. 108  TUEL n. 267/2000.   

Le funzioni di Direttore generale  (figura di nuovo conio con la riforma Bassanini  nata dallo scorporo delle funzioni in origine assegnate al Segretario-capo del personale) non sono più automaticamente riconosciute al Segretario,  anche se lui «i va comunque qualificato dirigente» (così  Caringella /Garofoli, Codice  Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 221).

Alle funzioni «eventuali», ma generiche, ex art. 97, comma 4, lett.  d), assegnate al Segretariodal Sindaco per atti inerenti la gestione,non rientrano quelle del Direttore generale.

La nomina del Direttore generale  nei comuni sup. a 15.000 ab. o negli enti inferiori con il raggiungimento del  suddetto limite, previa stipula delle convenzioni fra gli enti (comma 3), al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato  e con i criteri del regolamento di organizzazione (1),  prevede un compenso a parte allo stesso nominato, estraneo alla  P.A.  ovvero allo stesso Segretario, retribuendolo a parte, «pare davvero un non senso, per di più lesivo del principio di corretta gestione del pubblico denaro, specialmente nei comuni piccoli e piccolissimi» (così Caringella/Garofoli, op. cit., pag. 222).

______________

(1)   Per cui sarebbe illegittimo l’atto sindacale o commissariale di  affidamento ad un dipendente in servizio l’incarico di Direttore generale ex art. 108 del TUEL.

 

 

4. -  Proposte iure condendo di responsabilizzazione del Segretario comunale 

     nell’ambito della riforma del TUEL e valore giuridico del parere. 

A fronte del nuovo regime di deresponsabilizzazione del Segretario comunale  introdotto dalla legge Bassanini-bis , di recente il prof. Italia in un Convegno bresciano ha affermato che al Segretario spetta «la funzione di assistenza “che” è perciò la funzione più importante, delicata, insostituibile,quella che dà la linfa della legalità dell’azione amministrativa dell’Ente locale» (1)

Di tal che, a fronte dell’indirizzo della Corte dei conti di sottolineare la maggiore responsabilità del Segretario anziché di limitarne la responsabilità dopo l’abrogazione espressa del previo parere di legittimità del Segretario, il prof. Italia auspica la riscrittura del codice delle autonomie che sappia valorizzare questa funzione consultiva, dopo che la legge Bassanini ha relegato questa figura del Segretario in un ruolo da «Cenerentola»   rinovellando l’art. 97  del TUEL  nel modo seguente:   «il  Segretario esprime  … parere sulla legittimità di tutti gli atti, e ne condivide la responsabilità, salvo che esprima un motivato dissenso».

Non è quindi un controllo  interno tale parere del Segretario ma una funzione consultiva responsabile quasi, per usare una metafora, un correttore automatico degli errori in uso nei programmi del p.c.: funzione collegata alla responsabilità, garantista: una figura insostituibile  che valorizza e  non mortifica il ruolo degli amministratori e dei responsabili dei servizi. 

---------------------

(1)   Così V.Italia, Al Segretario responsabilità su tutti gli altri, ne «Il Sole-24 Ore» del 10 marzo 2008, pag. 56.

 

 

5. - Conclusioni.

Al convegno bresciano del 10-11 ottobre 2007 (1)  sono state indicate le evoluzioni della figura del Segretario comunale riassunte nella formula  del Segretario «i a geometria variabile» nella quale  proposta si sostanziano le funzioni di questo dirigente a servizio degli enti locali con un nucleo minimo di funzioni  valevoli per tutti gli enti  e che ultronee funzioni possono ricomprendere quelle di Direttore generale

Questa è una proposta al futuro Legislatore che intenda riprendere il percorso interrotto della delega al codice delle autonomie locali, a seguito dell’anticipata interruzione della legislatura, che potrà far tesoro dei contenuti formulati in terra bresciana ed arricchiti  dalle precise  indicazioni  in chiave critico-costruttiva del prof.  Italia, in armonia con i principi di efficienza e leale collaborazione che prima la legge n. 241 del 1990 e poi la riforma costituzionale del titolo quinto della Costituzione, pur a fronte delle molte luci ed ombre, in modo  da realizzare compiutamente  quella profezia di Giannini: «se i comuni non funzionano, non funziona lo Stato». 

------------------

(1)   Codice delle autonomie nuove funzioni e nuovi controlli  - Atti del seminario svoltosi a Brescia il 10-11 ottobre 2007, organizzato dalla Provincia di Brescia  ed i cui atti sono pubblicati in «Nuova Rassegna», 2008,  n. 3, cit., alla presenza del prof. Italia venne enucleata la tesi del Segretario a «geometria variabile» di cui si accenna nel testo.

 

Dott. ANTONIO PETRINA

Segretario comunale

 

 

Per intervenire: redazione@noccioli.it