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RIFLESSIONI

Legislazione statale vietata in tema di Comunità montane

 

 

L’art. 117 della Costituzione – come già il precedente art. 114 – nomina esclusivamente comuni, province e città metropolitane, limitando la legislazione esclusiva dello Stato, per tali enti, alle materie contemplate nella lett. p): legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali.

Nessun riferimento si rinviene nel citato art. 117 (né nell’art. 114) alle Comunità montane (e alle Comunità isolane) – che l’art. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 aveva incluso "ai fini del presente testo unico" tra gli enti locali – neanche con riferimento alle materie di legislazione concorrente.

Ne consegue che lo Stato sicuramente per il futuro non ha competenza a legiferare in materia di Comunità montane.

Gli artt. da 27 a 29 contenuti nel capo IV del T.U.E.L. sono, quindi, divenuti "cedevoli": continueranno ad esplicare i loro effetti solo fino a quando le regioni non avranno disciplinato ex novo la materia, nell’ambito della propria competenza residuale.

Ogni interpretazione diversa, tendente a riportare le Comunità montane nell’alveo della legislazione statale, finisce per dare ragione alla Suprema Corte che continua a denunciare l’illegittimo ingerimento dello Stato in materie che non ricadono più nella sua competenza legislativa, così come specificamente individuata dall’art. 117 della Costituzione.

 

Teresa Romei

 

Per intervenire: matini@noccioli.it