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L’art.
117 della Costituzione – come già il precedente art. 114 –
nomina esclusivamente comuni, province e città metropolitane,
limitando la legislazione esclusiva dello Stato, per tali enti,
alle materie contemplate nella lett. p): legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali.
Nessun
riferimento si rinviene nel citato art. 117 (né nell’art.
114) alle Comunità montane (e alle Comunità isolane) – che l’art.
2 del T.U.E.L. n. 267/2000 aveva incluso "ai fini del
presente testo unico" tra gli enti locali – neanche con
riferimento alle materie di legislazione concorrente.
Ne
consegue che lo Stato sicuramente per il futuro non ha
competenza a legiferare in materia di Comunità montane.
Gli
artt. da 27 a 29 contenuti nel capo IV del T.U.E.L. sono,
quindi, divenuti "cedevoli": continueranno ad
esplicare i loro effetti solo fino a quando le regioni non
avranno disciplinato ex novo la materia, nell’ambito
della propria competenza residuale.
Ogni
interpretazione diversa, tendente a riportare le Comunità
montane nell’alveo della legislazione statale, finisce per
dare ragione alla Suprema Corte che continua a denunciare l’illegittimo
ingerimento dello Stato in materie che non ricadono più nella
sua competenza legislativa, così come specificamente
individuata dall’art. 117 della Costituzione.
Teresa
Romei
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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