L’USO
DEL VERBO SERVILE “POTERE” NEL LINGUAGGIO GIURIDICO E’
SPESSO FONTE DI AMBIGUITA’. PUO’ INFATTI INTRODURRE UNA MERA
FACOLTA’ IN SENSO TECNICO. MA PUO’ ANCHE ESPRIMERE UN
COMPORTAMENTO DOVEROSO IN PRESENZA DI DETERMINATE CIRCOSTANZE:
CONFERIRE CIOE’ IL POTERE DI APPREZZARE DISCREZIONALMENTE I
PRESUPPOSTI DI FATTO, CON LA PRECISAZIONE CHE IN PRESENZA DI
DETERMINATI PRESUPPOSTI L’ESERCIZIO DEL POTERE NON E’ LIBERO
MA DOVEROSO”.
Ad
esempio l'utilizzo operato dal legislatore all'art.108, comma 4,
del TUEL, dell'espressione "le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco"
indica non una facoltà del sindaco bensì un conferimento di
potere (cioè l'attribuzione della potestà di conferimento
delle funzioni). Il legislatore ha voluto indicare nel sindaco
l'organo competente al conferimento delle funzioni di direzione
generale al segretario, in luogo della Giunta, come avviene
invece per il direttore esterno, e non già riconoscere in capo
al sindaco una potestà di scelta. In assenza del direttore
esterno è il Sindaco, che con proprio atto conferisce al
segretario le predette funzioni.
Del
resto l'analoga espressione utilizzata all'art.109, comma 2, del
TUEL, laddove "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi", viene
comunemente letta nel senso che il Sindaco, se non vuole
attribuire le predette funzioni gestionali al segretario, deve
provvedere con proprio atto a conferirle ai dipendenti apicali
responsabili degli uffici o dei servizi. Tant'è, che per
consentire ai comuni di minore dimensione di derogare al
principio di separazione tra politica e gestione, il legislatore
ha dovuto introdurre nell'ordinamento una norma ad hoc, con
l'art.53, comma 23, della legge 23.12.1988 n. 388.
L’ATTIVITA’
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ FUNZIONALIZZATA.
L’ATTRIBUZIONE DI UN POTERE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IMPLICA IL DOVERE DI ESERCITARLO AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI
DI FATTO diversamente si avrebbe l’arbitrio, ed una pubblica
amministrazione di una democrazia non può certo operare
arbitrariamente!
Quindi,
l’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. “Gli
Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della capacità di spesa, possono
corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3.
Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per
definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale” va letto
nel senso che verificati i presupposti di fatto (condizioni
oggettive e soggettive) previste dall’integrativo,
l’erogazione dei compensi è obbligatoria.
Antonio Purcaro
Segretario del Comune di Villa d’Almè
(Bergamo)