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RIFLESSIONI

Contratto integrativo dei Segretari comunali

(corretta lettura dell'espressione "gli enti possono")

 

 

L’USO DEL VERBO SERVILE “POTERE” NEL LINGUAGGIO GIURIDICO E’ SPESSO FONTE DI AMBIGUITA’. PUO’ INFATTI INTRODURRE UNA MERA FACOLTA’ IN SENSO TECNICO. MA PUO’ ANCHE ESPRIMERE UN COMPORTAMENTO DOVEROSO IN PRESENZA DI DETERMINATE CIRCOSTANZE: CONFERIRE CIOE’ IL POTERE DI APPREZZARE DISCREZIONALMENTE I PRESUPPOSTI DI FATTO, CON LA PRECISAZIONE CHE IN PRESENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI L’ESERCIZIO DEL POTERE NON E’ LIBERO MA DOVEROSO”. [1]

Ad esempio l'utilizzo operato dal legislatore all'art.108, comma 4, del TUEL, dell'espressione "le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco" indica non una facoltà del sindaco bensì un conferimento di potere (cioè l'attribuzione della potestà di conferimento delle funzioni). Il legislatore ha voluto indicare nel sindaco l'organo competente al conferimento delle funzioni di direzione generale al segretario, in luogo della Giunta, come avviene invece per il direttore esterno, e non già riconoscere in capo al sindaco una potestà di scelta. In assenza del direttore esterno è il Sindaco, che con proprio atto conferisce al segretario le predette funzioni. [2]

Del resto l'analoga espressione utilizzata all'art.109, comma 2, del TUEL, laddove "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi", viene comunemente letta nel senso che il Sindaco, se non vuole attribuire le predette funzioni gestionali al segretario, deve provvedere con proprio atto a conferirle ai dipendenti apicali responsabili degli uffici o dei servizi. Tant'è, che per consentire ai comuni di minore dimensione di derogare al principio di separazione tra politica e gestione, il legislatore ha dovuto introdurre nell'ordinamento una norma ad hoc, con l'art.53, comma 23, della legge 23.12.1988 n. 388.

L’ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ FUNZIONALIZZATA. L’ATTRIBUZIONE DI UN POTERE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPLICA IL DOVERE DI ESERCITARLO AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI DI FATTO diversamente si avrebbe l’arbitrio, ed una pubblica amministrazione di una democrazia non può certo operare arbitrariamente!

Quindi, l’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. “Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale” va letto nel senso che verificati i presupposti di fatto (condizioni oggettive e soggettive) previste dall’integrativo, l’erogazione dei compensi è obbligatoria.

 

Antonio Purcaro

Segretario del Comune di Villa d’Almè (Bergamo)

 


[1] P. SINOCOLFI, “L’attuazione della legge costituzionale n.3/2001: problemi e prospettive” in  Quaderni Regionali n.1/2003.

[2] La proposta del piano esecutivo di gestione alla Giunta Comunale è competenza esclusiva del direttore generale, e come tale non esercitabile da altri soggetti. Il piano esecutivo di gestione è strumento imprescindibile per la gestione dell’ente e per l’attuazione del principio della separazione tra politica e gestione. La nomina del direttore generale ovvero il conferimento delle funzioni al segretario è un atto necessario. Costituiscono eccezione alla regola gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà riconosciutagli dalla legge n.388/1998.

 

Per intervenire: matini@noccioli.it