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"La
categoria dei segretari comunali e provinciali può stare
tranquilla perché ogni tentativo di disciplinare il ruolo e le
funzioni, e, in generale, l’ordinamento della stessa in
maniera difforme rispetto a quanto previsto, al riguardo, negli
artt. 97-106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rischia di
collocarsi al di fuori del nuovo sistema delle fonti di diritto
dell’ordinamento degli enti locali venutosi a delineare dopo
la riforma costituzionale del titolo V della seconda parte della
Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001":
a tali rassicuranti conclusioni giunge il prof. TOMMASO MIELE,
Consigliere della Corte dei conti, in un approfondito articolo
in pubblicazione su "Nuova Rassegna", sulla base di
articolate ed esaurienti argomentazioni che qui sintetizziamo:
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Per rispondere, quindi, alla
domanda che ci siamo posti sin dall’inizio, e cioè se le
Regioni possono legiferare in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, prevedendo con una legge
regionale una disciplina di carattere speciale rispetto alla
disciplina prevista nel Capo II del Titolo IV (artt. 97-106) del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o prevedendo, addirittura, l’abolizione
della stessa figura del Segretario comunale o provinciale nella
organizzazione strutturale dell’ente locale, occorre chiedersi
se la "materia" dell’ordinamento dei segretari
comunali e provinciali sia riservata alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato – e quindi sottratta alla potestà
legislativa concorrente delle Regioni – o se invece su di essa
le Regioni possano legiferare in forma del potere legislativo ad
esse riconosciuto dai commi 3 e 4 dell’art. 117 della
Costituzione.
A
prima vista sembrerebbe doversi ritenere che la "materia" dell’ordinamento dei segretari
comunali e provinciali non sia riservata alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato, in quanto non può ritenersi
ricompresa neppure indirettamente fra quelle di cui all’art.
117, comma 2, lett. p), della Costituzione, atteso che
sicuramente i segretari comunali e provinciali non sono da
ricomprendere fra "gli organi di governo di Comuni,
Province e Città metropolitane", e neppure le
relative funzioni possono ritenersi ricomprese nella materia
delle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane" che l’art. 117, comma 2, lett.
p), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva
dello Stato.
Alla
luce di tale considerazione sembrerebbe doversi ritenere che le
Regioni possano sicuramente legiferare in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, prevedendo con una legge
regionale una disciplina di carattere speciale rispetto alla
disciplina prevista dagli artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, o prevedendo, addirittura, l’abolizione della
figura del Segretario comunale o provinciale nella
organizzazione strutturale dell’ente locale.
Una
tale conclusione, però, sarebbe sicuramente affrettata e
fuorviante.
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Se, tuttavia, pur alla luce di quanto si è detto, possono
ancora sussistere dubbi in merito alla possibilità per le
Regioni di disciplinare con una propria legge regionale l’ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, o aspetti particolari di
esso, nessun dubbio dovrebbe sussistere con riferimento alla
possibilità di disciplinare l’ordinamento stesso o aspetti
particolari di esso da parte degli stessi enti locali nell’esercizio
della loro autonomia statutaria, e cioè, con modifiche dello
Statuto.
In
proposito, infatti, deve considerarsi che, pur essendo stata l’autonomia
statutaria degli enti locali costituzionalizzata dal nuovo testo
dell’art. 114 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale n. 3/2001, in base all’art. 6, comma 2, del
d.lgs. n. 267/2000, l’autonomia statutaria degli enti locali
va esercitata pur sempre "nell’ambito dei principi
fissati dal presente testo unico (e cioè, dal testo unico
approvato con il d.lgs. n. 267/2000)", nel senso che,
come riconosciuto anche da autorevole dottrina in materia, una
disposizione di legge costituisce limite alla predetta potestà
statutaria ogni qualvolta la stessa sia qualificabile come norma
di principio (Staderini).
Se
questo sembra essere l’ambito operativo dell’autonomia
statutaria degli enti locali, con riferimento alla questione che
qui ne occupa, e cioè, alla possibilità per gli enti locali di
disciplinare l’ordinamento dei segretari comunali e
provinciali o aspetti particolari di esso nell’esercizio della
loro autonomia statutaria, e cioè, con modifiche dello Statuto,
non può che ritenersi conclusivamente che gli enti locali, nell’esercizio
della loro autonomia statutaria debbano sempre e in ogni caso
attenersi all’osservanza "dei principi fissati dal
presente testo unico", e cioè, dal testo unico
approvato con il d.lgs. n. 267/2000, in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali. E che le norme fissate
negli artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali
costituiscano dei principi in materia, ai fini dell’esercizio
dell’autonomia statutaria da parte degli enti locali ai sensi
del citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, non sembra
che possano esservi dubbi, con la conseguenza che anche agli
enti locali, nell’esercizio della loro autonomia statutaria,
resta precluso disciplinare in maniera difforme il ruolo e le
funzioni, e, in generale, l’ordinamento dei segretari comunali
e provinciali rispetto a quanto previsto, al riguardo, nei
citati artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Se
resta precluso agli enti locali disciplinare in sede statutaria
il ruolo e le funzioni, e, in generale, l’ordinamento dei
segretari comunali e provinciali in maniera difforme rispetto a
quanto previsto dalla legge, a maggior ragione resta ad essi
precluso prevedere – come pure qualche Comune ha tentato di
fare – nel proprio Statuto l’abolizione della figura del
segretario comunale nella struttura organizzativa dell’ente.
Tommaso
Miele
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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