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Segretari comunali e provinciali: disciplina dell'ordinamento dopo la riforma costituzionale

 

 

"La categoria dei segretari comunali e provinciali può stare tranquilla perché ogni tentativo di disciplinare il ruolo e le funzioni, e, in generale, l’ordinamento della stessa in maniera difforme rispetto a quanto previsto, al riguardo, negli artt. 97-106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rischia di collocarsi al di fuori del nuovo sistema delle fonti di diritto dell’ordinamento degli enti locali venutosi a delineare dopo la riforma costituzionale del titolo V della seconda parte della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001": a tali rassicuranti conclusioni giunge il prof. TOMMASO MIELE, Consigliere della Corte dei conti, in un approfondito articolo in pubblicazione su "Nuova Rassegna", sulla base di articolate ed esaurienti argomentazioni che qui sintetizziamo:

- Per rispondere, quindi, alla domanda che ci siamo posti sin dall’inizio, e cioè se le Regioni possono legiferare in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo con una legge regionale una disciplina di carattere speciale rispetto alla disciplina prevista nel Capo II del Titolo IV (artt. 97-106) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o prevedendo, addirittura, l’abolizione della stessa figura del Segretario comunale o provinciale nella organizzazione strutturale dell’ente locale, occorre chiedersi se la "materia" dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali sia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – e quindi sottratta alla potestà legislativa concorrente delle Regioni – o se invece su di essa le Regioni possano legiferare in forma del potere legislativo ad esse riconosciuto dai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione.

A prima vista sembrerebbe doversi ritenere che la "materia" dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali non sia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto non può ritenersi ricompresa neppure indirettamente fra quelle di cui all’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, atteso che sicuramente i segretari comunali e provinciali non sono da ricomprendere fra "gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane", e neppure le relative funzioni possono ritenersi ricomprese nella materia delle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" che l’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

Alla luce di tale considerazione sembrerebbe doversi ritenere che le Regioni possano sicuramente legiferare in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo con una legge regionale una disciplina di carattere speciale rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o prevedendo, addirittura, l’abolizione della figura del Segretario comunale o provinciale nella organizzazione strutturale dell’ente locale.

Una tale conclusione, però, sarebbe sicuramente affrettata e fuorviante.

- Se, tuttavia, pur alla luce di quanto si è detto, possono ancora sussistere dubbi in merito alla possibilità per le Regioni di disciplinare con una propria legge regionale l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, o aspetti particolari di esso, nessun dubbio dovrebbe sussistere con riferimento alla possibilità di disciplinare l’ordinamento stesso o aspetti particolari di esso da parte degli stessi enti locali nell’esercizio della loro autonomia statutaria, e cioè, con modifiche dello Statuto.

In proposito, infatti, deve considerarsi che, pur essendo stata l’autonomia statutaria degli enti locali costituzionalizzata dal nuovo testo dell’art. 114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, in base all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, l’autonomia statutaria degli enti locali va esercitata pur sempre "nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico (e cioè, dal testo unico approvato con il d.lgs. n. 267/2000)", nel senso che, come riconosciuto anche da autorevole dottrina in materia, una disposizione di legge costituisce limite alla predetta potestà statutaria ogni qualvolta la stessa sia qualificabile come norma di principio (Staderini).

Se questo sembra essere l’ambito operativo dell’autonomia statutaria degli enti locali, con riferimento alla questione che qui ne occupa, e cioè, alla possibilità per gli enti locali di disciplinare l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali o aspetti particolari di esso nell’esercizio della loro autonomia statutaria, e cioè, con modifiche dello Statuto, non può che ritenersi conclusivamente che gli enti locali, nell’esercizio della loro autonomia statutaria debbano sempre e in ogni caso attenersi all’osservanza "dei principi fissati dal presente testo unico", e cioè, dal testo unico approvato con il d.lgs. n. 267/2000, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali. E che le norme fissate negli artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali costituiscano dei principi in materia, ai fini dell’esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti locali ai sensi del citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, non sembra che possano esservi dubbi, con la conseguenza che anche agli enti locali, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, resta precluso disciplinare in maniera difforme il ruolo e le funzioni, e, in generale, l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali rispetto a quanto previsto, al riguardo, nei citati artt. 97 – 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Se resta precluso agli enti locali disciplinare in sede statutaria il ruolo e le funzioni, e, in generale, l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge, a maggior ragione resta ad essi precluso prevedere – come pure qualche Comune ha tentato di fare – nel proprio Statuto l’abolizione della figura del segretario comunale nella struttura organizzativa dell’ente.

 

Tommaso Miele

 

Per intervenire: matini@noccioli.it