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RIFLESSIONI

Controversie in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi e degli statuti regionali

 

 

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare – giusta l’art. 134 della Costituzione – sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni.

La norma, nella sua originaria formulazione, non ha subito variazioni, al contrario degli artt. 123 e 127 della stessa Costituzione – che prevedono una disciplina differenziata a seconda si verta in materia di statuti o di leggi – con i quali l’art. 134 va comunque raccordato.

Intanto, l’art. 127 novellato non contiene più alcun riferimento alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’originario articolo "contrasto di una legge regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni", per il quale contrasto il Governo della Repubblica promuoveva, come rimedio finale, la questione di merito davanti alle Camere.

Venuta meno la possibilità – peraltro quasi esclusivamente teorica per il passato – della chiamata in causa delle Camere per motivi di merito, è rimasto in vita il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, per motivi di legittimità, anch’essi riformulati, che qui si vanno ad identificare.

La norma è di facile lettura e viene considerata nella sua interezza: il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale solo se ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione; e, all’inverso, la Regione può promuovere la stessa questione solo se ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza.

I termini per il ricorso sono fissati in 60 giorni, che decorrono dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge.

Sempre per quanto riguarda la Regione, gli atti impugnabili sono solo le leggi regionali, perché nella competenza legislativa della Regione non è ricompresa l’adozione di atti aventi valore di legge. Avverso un decreto-legge o un decreto legislativo emesso da una Regione, sarebbe, infatti, assolutamente inibito il ricorso alla Corte costituzionale, stanti le indicazioni contenute nell’art. 127, riferite esclusivamente a "leggi regionali" nel primo comma ed invece nel secondo comma, oltre che alla legge anche a un atto avente valore di legge, il quale non può che identificare i decreti legislativi ed i decreti-legge emessi dal Governo centrale.

Riconosciuto che l’art. 127 della Costituzione si riferisce alle leggi regionali – oltre che alle leggi e agli atti aventi valore di legge dello Stato – neanche è vero che si riferisce a tutte le leggi regionali.

Ne resta, infatti, escluso lo Statuto regionale, che trova specifica disciplina nel precedente art. 123, così come novellato dall’art. 3 della legge costituzionale n. 1/1999.

La prima differenza, nella disciplina delle due fattispecie, è nel termine entro cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale, che è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione (sull’argomento cfr. T. Romei, La questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali: decorrenza del termine per l’impugnativa del Governo, in "Nuova Rassegna", 2002, n. 15; contra cfr. R. Niglio, Il procedimento di formazione dello Statuto regionale, ivi, n. 16) degli statuti regionali, e non già in 60 giorni come per tutte le altre leggi regionali.

La differenza più rilevante, però, va identificata nell’estensione dei vizi rilevabili: in materia statutaria, infatti, il Governo può sollevare non solo l’incompetenza, ma qualsiasi illegittimità, individuando particolarmente quelle norme che non sono in armonia con la Costituzione.

Se così non fosse, ed anche il ricorso in ordine alla legittimità costituzionale degli statuti dovesse essere limitato al vizio di incompetenza, andremmo fatalmente verso una frammentazione disordinata ed incontrollabile dell’ordinamento giuridico, forse oggi ancora unitario.

 

Teresa Romei

 

P.S.: L'argomento affrontato nella presente "riflessione" è stato ripreso dal dott. Francesco Drago, il quale ha sviluppato approfondite argomentazioni consultabili al Forum di questo stesso sito.

 

Per intervenire: matini@noccioli.it