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La
Corte costituzionale è chiamata a giudicare – giusta l’art.
134 della Costituzione – sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge, dello Stato e delle regioni.
La
norma, nella sua originaria formulazione, non ha subito
variazioni, al contrario degli artt. 123 e 127 della stessa
Costituzione – che prevedono una disciplina differenziata a
seconda si verta in materia di statuti o di leggi – con i
quali l’art. 134 va comunque raccordato.
Intanto,
l’art. 127 novellato non contiene più alcun riferimento alla
fattispecie prevista dal secondo comma dell’originario
articolo "contrasto di una legge regionale con gli
interessi nazionali o con quelli di altre regioni", per il
quale contrasto il Governo della Repubblica promuoveva, come
rimedio finale, la questione di merito davanti alle Camere.
Venuta
meno la possibilità – peraltro quasi esclusivamente teorica
per il passato – della chiamata in causa delle Camere per
motivi di merito, è rimasto in vita il giudizio innanzi alla
Corte costituzionale, per motivi di legittimità, anch’essi
riformulati, che qui si vanno ad identificare.
La
norma è di facile lettura e viene considerata nella sua
interezza: il Governo può promuovere la questione di
legittimità costituzionale solo se ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione; e, all’inverso,
la Regione può promuovere la stessa questione solo se ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza.
I
termini per il ricorso sono fissati in 60 giorni, che decorrono
dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di
legge.
Sempre
per quanto riguarda la Regione, gli atti impugnabili sono solo
le leggi regionali, perché nella competenza legislativa della
Regione non è ricompresa l’adozione di atti aventi valore di
legge. Avverso un decreto-legge o un decreto legislativo emesso
da una Regione, sarebbe, infatti, assolutamente inibito il
ricorso alla Corte costituzionale, stanti le indicazioni
contenute nell’art. 127, riferite esclusivamente a "leggi
regionali" nel primo comma ed invece nel secondo comma,
oltre che alla legge anche a un atto avente valore di legge, il
quale non può che identificare i decreti legislativi ed i
decreti-legge emessi dal Governo centrale.
Riconosciuto
che l’art. 127 della Costituzione si riferisce alle leggi
regionali – oltre che alle leggi e agli atti aventi valore di
legge dello Stato – neanche è vero che si riferisce a tutte
le leggi regionali.
Ne
resta, infatti, escluso lo Statuto regionale, che trova
specifica disciplina nel precedente art. 123, così come
novellato dall’art. 3 della legge costituzionale n. 1/1999.
La
prima differenza, nella disciplina delle due fattispecie, è nel
termine entro cui il Governo può promuovere la questione di
legittimità costituzionale, che è fissato in 30 giorni dalla
pubblicazione (sull’argomento cfr. T. Romei, La questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali:
decorrenza del termine per l’impugnativa del Governo, in
"Nuova Rassegna", 2002, n. 15; contra cfr. R.
Niglio, Il procedimento di formazione dello Statuto regionale,
ivi, n. 16) degli statuti regionali, e non già in 60
giorni come per tutte le altre leggi regionali.
La
differenza più rilevante, però, va identificata nell’estensione
dei vizi rilevabili: in materia statutaria, infatti, il Governo
può sollevare non solo l’incompetenza, ma qualsiasi
illegittimità, individuando particolarmente quelle norme che
non sono in armonia con la Costituzione.
Se
così non fosse, ed anche il ricorso in ordine alla legittimità
costituzionale degli statuti dovesse essere limitato al vizio di
incompetenza, andremmo fatalmente verso una frammentazione
disordinata ed incontrollabile dell’ordinamento giuridico,
forse oggi ancora unitario.
Teresa
Romei
P.S.:
L'argomento affrontato nella presente "riflessione" è
stato ripreso dal dott. Francesco Drago, il quale ha sviluppato
approfondite argomentazioni consultabili al Forum di questo stesso
sito.
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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