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Affidamento in house del servizio idrico integrato

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Circolare 6 dicembre 2004

Affidamento in house del servizio idrico integrato.

 

La società di gestione a capitale interamente pubblico, introdotta con  l'art.  14  del  decreto-legge  n.  269  del  30 settembre 2003, convertito  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326, e contemplata alla lettera  c)  del  comma  5  del  novato  art.  113  del  testo  unico sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo del   18 agosto  2000,  n.  267,  rappresenta  una  forma  gestionale innovativa   le   cui   modalità  di  costituzione,  operatività  e funzionalità,  in  adeguamento  alla  cornice normativa esistente in materia societaria, sono disciplinate dalla presente circolare, nella quale  sono  definite  le  condizioni  essenziali e non eludibili per ricorrere  all'affidamento con le suddette modalità e per rispettare i principi di diritto comunitario.

La  principale peculiarità che caratterizza la suddetta società e che  la  distingue  rispetto  alle  altre società di diritto privato regolate  dal codice civile, risiede nella legittimazione a diventare soggetto affidatario del servizio idrico integrato senza propedeutica gara  europea  ad  evidenza  pubblica  idonea  all'individuazione del concessionario  ai  sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  e  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001.

La  società  di  cui  all'oggetto,  rappresentando  un contenitore atipico  sotto  diversi  aspetti che nel prosieguo si evidenzieranno, determina  il  concretizzarsi  di  un rapporto, tra l'amministrazione concedente  e  la  società  stessa, non riconducibile ad un rapporto contrattuale  tra  due  soggetti  autonomi  e distinti, bensì ad una ipotesi  di delegazione interoganica. Infatti, come esplicitato nella norma  sopra  richiamata,  «l'ente  o  gli enti pubblici titolari del capitale  sociale  esercitano  sulla  società un controllo analogo a quello  esercitato  sui  propri servizi». In tal caso, dunque, non si configura  un  contratto  tra  l'amministrazione  che  conferisce  la titolarità  del  servizio ed un soggetto sostanzialmente distinto da essa  e  autonomo  sul  piano  decisionale;  si  realizza, invece, un rapporto  riconducibile  nella  forma  e  nella sostanza a quello che l'amministrazione  ha  nei confronti dei propri servizi, seppur nella peculiarità   del  modello  societario  in  cui  tali  servizi  sono organizzati.

Tale   modalità   gestionale   (peraltro  menzionata  anche  dalla circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle   politiche   comunitarie   del  19 ottobre  2001,  n.  12727), notoriamente   definita  in house, a seguito della sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia configurò questa ipotesi   di   delegazione   interorganica,  sancendone  l'esclusione dall'applicabilità  della  normativa  europea  in materia di appalti pubblici,   ovverosia   della   necessaria   messa   in  concorrenza, rappresenta  un'ulteriore  opportunità,  per la gestione dei servizi pubblici  locali,  che  si  aggiunge ai modelli  tradizionali. Ad essa tuttavia   si   dovrà  ricorrere  soltanto  in  casi  eccezionali  e residuali,  venendosi  contrariamente ad eludere i principi derivanti dai  trattati,  in particolare le norme sulla libera circolazione dei beni   e   dei  servizi,  nonché  i  principi  fondamentali  di  non discriminazione,   parità   di   trattamento,  trasparenza  e  mutuo riconoscimento, che disciplinano il mercato dei servizi. Si ricordi a tale   riguardo   che  la  stessa  Commissione  europea  ritiene  che l'inosservanza  dei  menzionati  principi del trattato costituisca un impedimento  al  corretto  funzionamento  del mercato interno ed alla liberalizzazione  degli  appalti  e  dei servizi in cui sono in gioco importanti interessi economici.

 I   medesimi   concetti   sono   ribaditi   ed   esplicitati  nella comunicazione   interpretativa   della   Commissione   europea  sulle concessioni   nel  diritto  comunitario,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Comunità  europea  del  29 aprile 2000, laddove si afferma  che,  mentre  le  concessioni  di  lavori  sono disciplinate specificatamente  dalla  direttiva  comunitaria  n.  93/37,  art.  1, lettera d),  le  altre  forme  di  concessioni,  nella  misura in cui risultino  essere  atti dello Stato (da intendersi come atti adottati dalle  autorità  pubbliche che fanno parte dell'organizzazione dello Stato,  nonché  quelli adottati da qualsiasi altro organismo che, se pur  dotato  di  personalità  giuridica autonoma, sia collegato allo Stato  da  vincoli  cosi'  stretti  da  poter essere considerato come facente  parte  dell'organizzazione di questo ...), sebbene non siano coperti  dalle  direttive  sugli  appalti  pubblici,  sono ugualmente soggette  alle  disposizioni generali del trattato ed ai principi che la  corte ha elaborato in materia di appalti (principio di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e mutuo riconoscimento.

Quanto  sopra  conferma  il  carattere  strettamente  residuale del modello   societario  in  house,  il  quale  deve  configurarsi  come un'opportunità   residuale   per   gli   enti  locali:  malgrado  la configurazione  societaria  che  tale modello possiede, infatti, esso non  rappresenta  una reale esternalizzazione della gestione rispetto alla  originaria  competenza degli enti locali, bensì costituisce un modello  organizzativo  per  migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a svolgere.

L'affidamento diretto del servizio a tale società e la contestuale esclusione dell'obbligo di gara, trova la propria giustificazione nel fatto  che  il  conferimento  del servizio, a causa di una motivata e comprovata  ragione  di interesse pubblico che obiettivamente escluda la  possibilità di ricorrere alla gara, non avviene nei confronti di un  soggetto giuridico sostanzialmente autonomo, bensì nei confronti di    un    soggetto    gerarchicamente   subordinato,   assoggettato obbligatoriamente   ad   un   controllo   funzionale,   gestionale  e finanziario stringente.

La   durata   della  società  in  house,  precisata  nell'atto  di affidamento,  dovrà  essere motivata e obbligatoriamente limitata al tempo  necessario  per il superamento degli impedimenti all'effettiva messa   in   concorrenza   del  servizio,  da  attuarsi  mediante  la concessione  a  terzi,  ovvero  all'affidamento  diretto a società a capitale  misto  pubblico-privato  previa  individuazione  del  socio privato mediante procedimento di gara europea.

In  virtù  di  ciò,  è  obbligatorio che l'atto costitutivo e lo statuto   prevedano  che  la  società  sia  dotata  di  un'autonomia finanziaria e decisionale limitata e preventivamente circoscritta. In particolare,    le    deliberazioni   concernenti   l'amministrazione straordinaria  e  quelle  di  determinante  rilievo  per  l'attività sociale,    quali    il   bilancio,   la   relazione   programmatica, l'organigramma,  il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti, dovranno essere approvati dagli enti locali partecipanti alla  società.  Gli  amministratori  ed  il  direttore  della S.p.a. saranno   nominati   direttamente   dagli  enti  locali  proprietari, conformemente,  del  resto,  alle previsioni in materia dettate dagli articoli del codice civile.

Alla  società  in  house  dovranno partecipare esclusivamente enti locali,   trattandosi   di   una  società  di  scopo  con  peculiari caratteristiche.  Essa  non  potrà  essere partecipata da società a partecipazione  pubblica,  neppure  totale,  così  come  da consorzi intercomunali  o,  qualora ancora esistenti, da aziende speciali. Non risulta,  infatti,  che la partecipazione indiretta degli enti locali sia   ammissibile  in  base  ai  principi  comunitari,  né che  sia funzionale  allo  scopo  della  gestione in house. Come affermato nel dettato  normativo,  dovendo  la  società  realizzare  la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la  controllano,  la  società dovrà essere partecipata da tutti gli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale.

La società a totale capitale pubblico che riceve l'affidamento del servizio   in   house   è   una   società   di  scopo  strettamente interdipendente  dall'ambito territoriale nel quale svolge il proprio servizio.  La  società  non  potrà  quindi  operare al di fuori del proprio  ambito territoriale ottimale, perché finalizzata unicamente alla  gestione  del  servizio  idrico  integrato  in quel determinato territorio. Ciò dovrà essere espressamente previsto dallo statuto.

Nelle  ipotesi  in cui sia stata scelta la modalità di affidamento prevista dal comma 5 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001, essa - in  luogo  della cessazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,  senza necessità di apposita deliberazione dell'ente d'ambito, stabilita  nel  comma  15-bis  del novato art. 113 del testo unico n. 267/2000  -  può  considerarsi assimilata all'ipotesi di gestione in house  solo  nel  caso  in cui tale società presenti rigorosamente i requisiti e le caratteristiche formali e sostanziali sopra elencati.

Per intervenire: matini@noccioli.it