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Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2004

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione pubblica


Circolare 22 marzo 2005, n. 2

Rilevazione  dei  dati  riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2004.

 

Premessa

Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata  in  oggetto,  ad  inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le informazioni relative  ai dipendenti che nell'anno 2004 hanno fruito di distacchi, permessi  cumulati  sotto  forma  di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa, devono  essere  pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in un apposito allegato   alla   relazione   annuale   sullo  stato  della  Pubblica amministrazione,  da  presentare  al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per  le  Regioni  a  statuto speciale e per le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  la richiesta di invio dei dati trova posto nella «cornice generale del principio di leale collaborazione».

Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del  CCNQ  del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il  Dipartimento  della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per  effettuare  la  verifica  del  rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente  ai  distacchi,  alle aspettative, ai permessi cumulati sotto  forma  di  distacco, nonché ai permessi per la partecipazione alle  riunioni  degli  organismi  direttivi  statutari. Tale verifica viene  operata  sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole amministrazioni il cui personale é incluso nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto  stabilito  dall'art.  19,  comma  8,  del menzionato CCNQ del 7 agosto  1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi  di  superamento  dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per  le  confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire   alle   amministrazioni   di  appartenenza  dei  relativi dirigenti  sindacali  il  corrispettivo  economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni interessate  l'importanza,  la  complessità  e  la  delicatezza  dei relativi     adempimenti.    Essi    sono,    infatti,    preordinati all'esplicazione  di  «funzioni  di  poteri di natura accertativa» ai fini  della  cognizione  di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sarà considerato  come  il  verificarsi  di  «una  situazione di fatto con potenzialità  lesiva  ...  da  segnalare agli uffici del Procuratore presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento  prot.  I  C/16  del  28 febbraio  1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

 

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2004.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per  poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le  amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica entro  e  non  oltre  il  31 maggio  2005 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2004:

a) é  stato  collocato  in  distacco  sindacale  retribuito, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso  in  distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

É appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioè indicazione preventiva  della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima  di  tre  mesi,  con  o  senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

b) ha  fruito  di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei  giorni  utilizzati.  Il  contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.

Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità  sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

c) é  stato  collocato  in aspettativa sindacale non retribuita, con  l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  del  codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso   in  aspettativa  e  del  numero  complessivo  dei  giorni utilizzati.  Anche  per  le  aspettative  sindacali  non  retribuite, previste  dalla  specifica  vigente  disciplina,  la rilevazione deve avvenire  con  le  stesse  modalità  indicate  in  precedenza  per i distacchi  (a  tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

d) ha   fruito   di   permessi   sindacali   retribuiti   per  la partecipazione  alle  riunioni  di organismi direttivi statutari, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui é stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione  delle  ore  fruite  per  la  partecipazione alle assemblee sindacali).

É  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2004; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai suddetti   permessi   viene   determinato  dai  contratti  collettivi nazionali quadro;

e) ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del  mandato,  e,  in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle assemblee  sindacali),  del  sindacato  o  -  fatta  eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonché  per  quello  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile, della  carriera  diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti  permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene  definito  e  ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;

f) ha   fruito   di   permessi   sindacali  non  retribuiti,  con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

g) é  stato  collocato  in  aspettativa  o permesso per funzioni pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette funzioni pubbliche.

 

Rilevazione e trasmissione dei dati.

Tutte  le  amministrazioni  pubbliche  sono tenute a fornire i dati utilizzando  il  programma  di  inserimento  «GEDAP 2005» predisposto dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ciascuna  amministrazione  é  tenuta a individuare il responsabile del  procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad inserire generalità, recapito telefonico/fax e l'eventuale e-mail  di  tale  responsabile  attraverso lo stesso programma «GEDAP 2005».

Il    programma    puo'    essere    scaricato    dal   sito   web: http://www.gedapfunzionepubblica.it

Sulla stessa pagina che consente lo  scaricamento  sono presenti le istruzioni per l'installazione del

programma.

 

Modalità di invio dei dati.

Tutti  i  file  generati  con  il  programma  di inserimento GEDAP, contenenti  i  dati  relativi  all'anno 2004, devono essere trasmessi alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione   pubblica  utilizzando  esclusivamente  l'apposito  comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.

Anche  le  comunicazioni  concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.

Si  richiama l'attenzione delle Amministrazioni che per esigenze di elaborazione  e di gestione uniforme della banca dati é da ritenersi esclusa  ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Nello  stesso  sito  web  http://www.gedapfunzionepubblica.it  sono riportate  le  istruzioni  ai  fini  della  registrazione di ciascuna amministrazione  e  della  trasmissione  per  via telematica dei dati rilevati.

I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i presidenti  delle  giunte  regionali  e delle province autonome, sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza  che  il  caso  richiede  e  attivarsi  per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.

Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse responsabilità  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione   dei  Prefetti  della  Repubblica  la  necessità  di svolgere  una  incisiva  attività  ed  azione  di coordinamento e di impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le modalità   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente circolare.

 

Per intervenire: direzioneredazionale@noccioli.it