PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento
della funzione pubblica
Circolare 22 marzo 2005, n. 2
Rilevazione
dei dati
riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali -
aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2004.
Premessa
Le
amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della
normativa indicata in
oggetto, ad
inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della
funzione pubblica
le informazioni relative
ai dipendenti che nell'anno 2004 hanno fruito di distacchi,
permessi cumulati
sotto forma
di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative
e permessi per funzioni pubbliche.
I dati riepilogativi
desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni
pubbliche, come da
espressa previsione normativa, devono
essere pubblicati,
a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento
della funzione
pubblica, in
un apposito allegato alla
relazione annuale
sullo stato
della Pubblica
amministrazione, da
presentare al
Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Per
le Regioni
a statuto
speciale e per le Province autonome di Trento
e Bolzano, la
richiesta di invio dei dati trova posto nella «cornice generale
del principio di leale collaborazione».
Inoltre,
ai sensi
dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del
CCNQ del 7
agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il
Dipartimento della
funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per
effettuare la
verifica del
rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni
confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente
ai distacchi,
alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di
distacco, nonché ai permessi per la partecipazione alle
riunioni degli
organismi direttivi
statutari. Tale verifica viene
operata sui
dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole
amministrazioni il cui personale é incluso nei comparti e nelle
autonome aree di contrattazione della dirigenza.
Dalle
risultanze della predetta azione di verifica, in armonia
con quanto stabilito dall'art.
19, comma
8, del
menzionato CCNQ del 7 agosto
1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i
casi di
superamento dei
contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per
le confederazioni
e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire
alle amministrazioni di appartenenza
dei relativi
dirigenti sindacali
il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di
distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai
richiamati contingenti.
A
tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni
interessate l'importanza, la
complessità e
la delicatezza dei
relativi adempimenti. Essi
sono, infatti, preordinati all'esplicazione
di «funzioni
di poteri di
natura accertativa» ai fini
della cognizione
di eventuali situazioni pregiudizievoli alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza
pubblica.
Da
qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei dati,
significando fin
da ora che il
mancato invio
sarà considerato come
il verificarsi
di «una
situazione di fatto con potenzialità
lesiva ...
da segnalare
agli uffici del Procuratore presso la sezione
giurisdizionale della Corte
dei conti
territorialmente competente
al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione
amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in
evento lesivo
per l'erario»
(cfr. «Indirizzo di coordinamento
prot. I
C/16 del
28 febbraio 1998
del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).
Disposizioni
e modalità operative per l'anno 2004.
Per
poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e
per poter disporre in
tempo utile dei dati in argomento, si invitano le
amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica entro e non
oltre il
31 maggio 2005
le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno
2004:
a)
é stato
collocato in
distacco sindacale
retribuito, con l'indicazione,
a fianco
di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della
qualifica rivestita,
o dell'area
o della
categoria di
appartenenza, del
sindacato richiedente, del periodo trascorso
in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in
periodi diversi dello stesso anno
vanno segnalati
in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni
volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni
utilizzati.
É
appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:
i
distacchi a
tempo indeterminato,
senza cioè
indicazione preventiva della
durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;
i
distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in
relazione alla
durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima
di tre
mesi, con
o senza
obbligo di attività lavorativa ridotta;
b)
ha fruito
di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione, a
fianco di
ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della
qualifica rivestita,
o dell'area
o della
categoria di appartenenza,
del sindacato
richiedente, del periodo trascorso in permesso
cumulato sotto forma di distacco e del numero dei
giorni utilizzati.
Il contingente
dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti
collettivi nazionali.
Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalità sopra
specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato,
con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);
c)
é stato
collocato in
aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione, a
fianco di
ciascun nominativo,
del codice
fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o
della categoria di
appartenenza, del
sindacato richiedente, del periodo trascorso
in aspettativa e
del numero
complessivo dei
giorni utilizzati. Anche
per le
aspettative sindacali
non retribuite,
previste dalla
specifica vigente
disciplina, la
rilevazione deve avvenire con
le stesse
modalità indicate
in precedenza
per i distacchi (a tempo
indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività
lavorativa ridotta);
d)
ha fruito
di permessi
sindacali retribuiti per la
partecipazione alle
riunioni di
organismi direttivi statutari, con l'indicazione,
a fianco
di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o
della qualifica
rivestita, o
dell'area o
della categoria di
appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui
é stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione delle
ore fruite
per la
partecipazione alle assemblee sindacali).
É necessario, pertanto,
segnalare ogni
singola fruizione
di permesso avvenuta
nel corso
dell'anno 2004; cio' anche nel caso in cui si siano verificate,
nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di
uno stesso
dirigente sindacale.
Il contingente
relativo ai
suddetti permessi
viene determinato
dai contratti
collettivi nazionali quadro;
e)
ha fruito di permessi
sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e,
in particolare, per la partecipazione a trattative
sindacali, a
convegni e
congressi di
natura sindacale,
con l'indicazione, a fianco
di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della
qualifica rivestita,
o dell'area
o della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso
sindacale fruite (ad
eccezione delle
ore fruite per
la partecipazione alle assemblee sindacali), del
sindacato o
- fatta eccezione
per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di
contrattazione, nonché per quello delle
Forze di
polizia ad ordinamento civile, della
carriera diplomatica
e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore
viene definito
e ripartito,
tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da
ogni singola amministrazione;
f)
ha fruito
di permessi
sindacali non
retribuiti, con
l'indicazione, a
fianco di
ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o
della qualifica
rivestita, o
dell'area o
della categoria di appartenenza,
del numero
complessivo delle
ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
g)
é stato
collocato in
aspettativa o
permesso per funzioni pubbliche,
con l'indicazione,
a fianco di
ciascun nominativo, del codice
fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o
dell'area o della
categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in
aspettativa o
di ore in permesso
e del tipo
delle predette funzioni pubbliche.
Rilevazione
e trasmissione dei dati.
Tutte le amministrazioni
pubbliche sono
tenute a fornire i dati utilizzando il programma
di inserimento
«GEDAP 2005» predisposto dalla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Ciascuna
amministrazione é tenuta a
individuare il responsabile del
procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e ad inserire generalità, recapito telefonico/fax e
l'eventuale e-mail di
tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2005».
Il programma
puo' essere
scaricato
dal sito
web: http://www.gedapfunzionepubblica.it
Sulla
stessa pagina che consente lo
scaricamento sono
presenti le istruzioni per l'installazione del
programma.
Modalità
di invio dei dati.
Tutti i file
generati con
il programma di
inserimento GEDAP, contenenti
i dati
relativi all'anno
2004, devono essere trasmessi alla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica utilizzando
esclusivamente l'apposito comando
presente sul sito web dedicato a GEDAP.
Anche le comunicazioni
concernenti i dati negativi devono essere inviate
unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni
presenti sul medesimo sito web.
Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni che per esigenze
di elaborazione e di
gestione uniforme della banca dati é da ritenersi esclusa
ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione
delle informazioni.
Nello stesso sito
web http://www.gedapfunzionepubblica.it
sono riportate le
istruzioni ai
fini della
registrazione di ciascuna amministrazione e della
trasmissione per via
telematica dei dati rilevati.
I Ministri, le
amministrazioni, le associazioni,
le unioni, i presidenti
delle giunte
regionali e
delle province autonome, sono pregati, ciascuno nel loro ambito,
di portare la presente circolare a conoscenza
degli enti
e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza
che il
caso richiede
e attivarsi
per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle
informazioni.
Ferme restando le
specifiche competenze e
le connesse
responsabilità delle
singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione dei
Prefetti della
Repubblica la
necessità di
svolgere una
incisiva attività
ed azione
di coordinamento e di impulso,
in modo
che nell'ambito
della provincia di competenza le amministrazioni
pubbliche provvedano
ad inviare i
dati secondo le modalità
previste dalla
vigente normativa
e dalla
presente circolare.
Per
intervenire:
direzioneredazionale@noccioli.it