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RIFLESSIONI

La rappresentanza in giudizio e l'autorizzazione alla lite - La terza via (Art. 6 T.U.E.L. n. 267/2000)

 

 

Abbiamo avuto modo di partecipare ad un Seminario di studi sulla dirigenza pubblica, organizzato dalla Scuola di pubblica Amministrazione di Capitanata Francesco Marcone, tenuto presso il Palazzo Dogana della Provincia di Foggia nei giorni 17 e 18 gennaio 2003.

In quella sede, abbiamo appreso, dall’intervento del dott. Ennio Attilio Sepe, Sostituto procuratore generale della Cassazione, che secondo la più recente giurisprudenza della Corte, la rappresentanza in giudizio degli enti locali fa capo al Sindaco.

E, viceversa, il prof. avv. Gaetano Scoca, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università la Sapienza di Roma, ha osservato come il Consiglio di Stato si esprima in una direzione completamente opposta a quella seguita dalla Corte di Cassazione, individuando il titolare della rappresentanza processuale nel Dirigente.

I predetti interventi ci hanno richiamato alla mente il nostro articolo: "La rappresentanza in giudizio e l’autorizzazione alla lite – La terza via", pubblicato sul n. 8/2001 di "Nuova Rassegna", che a noi sembra conservare tutta la sua attualità.

In quella sede, cercando di portare un contributo alla soluzione problema l’elemento nodale della questione si può così riassumere:

"- se la decisione di promuovere e resistere alle liti è atto di natura gestionale, la competenza in materia cade in testa al dirigente (vedi, tra l’altro, l’art. 107, comma 5, T.U.E.L.);

- viceversa, se la stessa decisione ha natura di atto politico di governo, la competenza non può che essere di un organo di governo e, in tale ipotesi, della Giunta, atteso che le competenze consiliari sono tassativamente previste nell’art. 42 del T.U.E.L. e quelle del Sindaco nell’art. 50. È la Giunta, infatti, che, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

- Può, però, essere identificata una terza via, se si sposta il problema dell’individuazione dell’organo ad un momento successivo, facendo derivare l’identificazione stessa quale logica conseguenza della materia oggetto di giudizio.

 

"Cioè, se il giudizio scaturisce da una determina o comunque da un atto avente natura gestionale, la competenza a promuovere o resistere alla lite è del dirigente. Se, invece, il giudizio riguarda una deliberazione del Consiglio o della Giunta o anche un atto di governo del Sindaco, la competenza a promuovere o resistere in giudizio spetta all’organo di governo, che, per le ragioni sopraindicate, non può che essere la Giunta.

"Per quanto riguarda la competenza del dirigente, è anche da dire che nei comuni privi di personale di tale qualifica (e, altresì, di responsabili qualificati), la predetta funzione può essere attribuita al Segretario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 4, lett. d), e dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L.

"La ripartizione di competenze così proposta supera appieno le incongruenze che rappresentano i punti deboli delle tesi fin qui sostenute dalla prevalente dottrina:

- il principio di separazione fra attività di governo e attività di gestione non viene intaccato;

- gli organi di governo si attivano in giudizio per i propri provvedimenti e, cioè, per l’attività di governo; i dirigenti per le determine e più in generale per l’attività di gestione, evitando ogni possibilità, per l’una o l’altra parte, di interferire in materia nella quale non hanno alcuna competenza;

- il provvedimento riverbera la sua intrinseca natura di atto di governo o di gestione, anche in presenza di aspetti a così dire patologici, usque ad finem.

 

"Conseguenza naturale della soluzione prospettata è che anche la scelta del difensore dovrà necessariamente seguire il doppio binario, nel senso di una competenza diversificata a seconda della natura – gestionale o di governo – della lite.

"Alla luce di tali considerazioni, va anche interpretata la norma contenuta nell’art. 6, comma 2, del T.U.E.L. (Omissis).

"È evidente che le norme statutarie dovranno essere chiare e complete in ordine all’intero procedimento giudiziale e forse, in questo caso, hanno fatto bene i compilatori del T.U.E.L. a non dettare una disciplina particolareggiata, limitandosi a prevedere, per la materia, solo la norma di indirizzo introdotta nell’art. 6 ora citato".

La partecipazione al Convegno ci ha convinti ancora una volta che la tesi da noi sposata non è poi così peregrina se ha anche trovato il conforto in numerosi statuti comunali, che hanno disciplinato la materia nel senso da noi esposto.

Carmine Romei

Teresa Romei

 

Per intervenire: matini@noccioli.it