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Abbiamo
avuto modo di partecipare ad un Seminario di studi sulla
dirigenza pubblica, organizzato dalla Scuola di pubblica
Amministrazione di Capitanata Francesco Marcone, tenuto presso
il Palazzo Dogana della Provincia di Foggia nei giorni 17 e 18
gennaio 2003.
In
quella sede, abbiamo appreso, dall’intervento del dott. Ennio
Attilio Sepe, Sostituto procuratore generale della Cassazione,
che secondo la più recente giurisprudenza della Corte, la
rappresentanza in giudizio degli enti locali fa capo al Sindaco.
E,
viceversa, il prof. avv. Gaetano Scoca, ordinario di diritto
amministrativo presso l’Università la Sapienza di Roma, ha
osservato come il Consiglio di Stato si esprima in una direzione
completamente opposta a quella seguita dalla Corte di
Cassazione, individuando il titolare della rappresentanza
processuale nel Dirigente.
I
predetti interventi ci hanno richiamato alla mente il nostro
articolo: "La rappresentanza in giudizio e l’autorizzazione
alla lite – La terza via", pubblicato sul n. 8/2001 di
"Nuova Rassegna", che a noi sembra conservare tutta la
sua attualità.
In
quella sede, cercando di portare un contributo alla soluzione
problema l’elemento nodale della questione si può così
riassumere:
"-
se la decisione di promuovere e resistere alle liti è atto di
natura gestionale, la competenza in materia cade in testa al
dirigente (vedi, tra l’altro, l’art. 107, comma 5, T.U.E.L.);
-
viceversa, se la stessa decisione ha natura di atto politico di
governo, la competenza non può che essere di un organo di
governo e, in tale ipotesi, della Giunta, atteso che le
competenze consiliari sono tassativamente previste nell’art.
42 del T.U.E.L. e quelle del Sindaco nell’art. 50. È la
Giunta, infatti, che, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 compie
tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che
non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo
statuto, del Sindaco.
-
Può, però, essere identificata una terza via, se si sposta il
problema dell’individuazione dell’organo ad un momento
successivo, facendo derivare l’identificazione stessa quale
logica conseguenza della materia oggetto di giudizio.
"Cioè,
se il giudizio scaturisce da una determina o comunque da un atto
avente natura gestionale, la competenza a promuovere o resistere
alla lite è del dirigente. Se, invece, il giudizio riguarda una
deliberazione del Consiglio o della Giunta o anche un atto di
governo del Sindaco, la competenza a promuovere o resistere in
giudizio spetta all’organo di governo, che, per le ragioni
sopraindicate, non può che essere la Giunta.
"Per
quanto riguarda la competenza del dirigente, è anche da dire
che nei comuni privi di personale di tale qualifica (e,
altresì, di responsabili qualificati), la predetta funzione
può essere attribuita al Segretario, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 97, comma 4, lett. d), e dell’art. 109,
comma 2, del T.U.E.L.
"La
ripartizione di competenze così proposta supera appieno le
incongruenze che rappresentano i punti deboli delle tesi fin qui
sostenute dalla prevalente dottrina:
-
il principio di separazione fra attività di governo e attività
di gestione non viene intaccato;
-
gli organi di governo si attivano in giudizio per i propri
provvedimenti e, cioè, per l’attività di governo; i
dirigenti per le determine e più in generale per l’attività
di gestione, evitando ogni possibilità, per l’una o l’altra
parte, di interferire in materia nella quale non hanno alcuna
competenza;
-
il provvedimento riverbera la sua intrinseca natura di atto di
governo o di gestione, anche in presenza di aspetti a così dire
patologici, usque ad finem.
"Conseguenza
naturale della soluzione prospettata è che anche la scelta del
difensore dovrà necessariamente seguire il doppio binario, nel
senso di una competenza diversificata a seconda della natura –
gestionale o di governo – della lite.
"Alla
luce di tali considerazioni, va anche interpretata la norma
contenuta nell’art. 6, comma 2, del T.U.E.L. (Omissis).
"È
evidente che le norme statutarie dovranno essere chiare e
complete in ordine all’intero procedimento giudiziale e forse,
in questo caso, hanno fatto bene i compilatori del T.U.E.L. a
non dettare una disciplina particolareggiata, limitandosi a
prevedere, per la materia, solo la norma di indirizzo introdotta
nell’art. 6 ora citato".
La
partecipazione al Convegno ci ha convinti ancora una volta che
la tesi da noi sposata non è poi così peregrina se ha anche
trovato il conforto in numerosi statuti comunali, che hanno
disciplinato la materia nel senso da noi esposto.
Carmine
Romei
Teresa
Romei
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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