Volumi teorico-pratici per la pubblica Amministrazione

Testi universitari

Servizi per Enti pubblici e privati

Informatica per Enti pubblici e privati

Modulistica per società private

CONTATTI

ATTIVITÀ

CATALOGO

NUOVA RASSEGNA online

FORUM

LINK UTILI

DOWNLOAD

RIFLESSIONI

Tre osservazioni sulla proposta del nuovo testo unico degli enti locali

 

Sindaco: Segretario intendo revocare uno dei miei Assessori, posso?

 

Segretario: Signor Sindaco, non sono in grado, al momento, di risponderLe; mi permetta qualche ora per verificare cosa ne pensi la giurisprudenza sull’argomento.

 

Sindaco: Segretario, il mio Segretario ha garantito la piena legittimità della revoca. Non ha alcun dubbio.

 

Segretario: Signor Sindaco, la risposta non è propriamente così semplice.

 

Sindaco: Vuol dire che non posso?

 

Segretario: Mi conceda quell’ora di tempo richiestaLe per verificare l’orientamento del TAR della sua Regione.

 

Sindaco: Segretario, il mio Segretario nel rispondermi affermativamente mi mostrava la sentenza della 1^ Sezione del TAR Liguria n. 1600 del 7.12.2004.

 

Segretario: Ma io le risponderò dopo aver esaminato la giurisprudenza del TAR della sua Regione. Non è detto che il TAR della sua Regione la pensi come il TAR della Liguria.

 

 

Credevo di non dover dare più simili risposte con l’emanazione del nuovo Testo Unico degli Enti Locali.

 

Questo dialogo, realmente svoltosi, era stato preceduto da analogo colloquio con un altro Sindaco sulla possibilità di una sua immediata ricandidabilità dopo il secondo mandato.

 

In quell’occasione risposi, senza dubbio alcuno, negativamente; e ciò sulla chiara formulazione del 2° comma dell’art. 51 del Testo Unico n. 267/2000, secondo cui “chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.

 

Il Sindaco non si ricandidò ma alcuni giorni dopo mi riferì di alcune sentenze che affermavano tutto il contrario rispetto all’interpretazione che io avevo dato della norma su richiamata.

Mi mostrò, in particolare, la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 296 del 14.2.2005 che in effetti riteneva legittima la ricandidatura per la terza volta consecutiva.

 

Pensavo che gli Uffici Ministeriali, attenti come sempre alle problematiche delle Autonomie Locali, avrebbero riformulato gli articoli che più frequentemente sono stati oggetto di esame nelle aule dei nostri Tribunali Amministrativi Regionali o del Consiglio di Stato.

 

Purtroppo l’attesa è stata vana.

 

Devo constatare che gli articoli disciplinanti la revoca degli Assessori e l’elezione dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia sono stati riproposti senza alcuna modifica, cosicché istituti così delicati e controversi continueranno ad essere lasciati alla discrezionale e soggettiva valutazione dei singoli Magistrati.

 

E ciò non è più tollerabile: non è garantita né la certezza del diritto né l’uniforme applicazione della legge in tutto il territorio nazionale! Per non parlare dei numerosi contenzioni e dell’inutile spreco di denaro a carico delle Pubbliche Amministrazioni per spese legali.

 

Sottoponiamo, inoltre, all’attenzione della dottrina e del nostro legislatore il problema della responsabilità (rectius: della mancanza di una norma che preveda la responsabilità) degli Assessori esterni al Consiglio: quando il legislatore ha scritto l’art. 3, comma 1ter, della legge n. 639/1996, in base al quale la responsabilità patrimoniale per i danni provocati dalle deliberazioni di Giunta o di Consiglio si imputa esclusivamente a coloro che con il loro voto hanno determinato l’approvazione della deliberazione, ha forse dimenticato che nelle Province e nei Comuni superiori a 15.000 abitanti i componenti della Giunta non possono contemporaneamente ricoprire la carica di Consigliere.

Così stando le cose anche se un Assessore sottopone al Consiglio l’approvazione di una deliberazione che poi si dimostra causativa di danno erariale, non potrà mai essere chiamato a rispondere del danno provocato all’Ente, in quanto non facendo parte del Consiglio non può nemmeno votare.

Auspichiamo che in casi del genere anche l’Assessore proponente possa essere chiamato a rispondere, così come i Consiglieri che hanno approvato la sua proposta.

Riteniamo, quindi, necessaria una revisione della proposta del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali nel senso da noi auspicato.

 

Giuseppe CATRONOVO

Segretario Generale Provincia di Como

    Revisore dei Conti

 

Per intervenire: direzioneredazionale@noccioli.it