Sindaco:
Segretario intendo revocare uno dei miei Assessori, posso?
Segretario:
Signor Sindaco, non sono in grado, al momento, di risponderLe; mi
permetta qualche ora per verificare cosa ne pensi la
giurisprudenza sull’argomento.
Sindaco:
Segretario, il mio Segretario ha garantito la piena
legittimità della revoca. Non ha alcun dubbio.
Segretario:
Signor Sindaco, la risposta non è propriamente così semplice.
Sindaco:
Vuol dire che non posso?
Segretario:
Mi conceda quell’ora di tempo richiestaLe per verificare
l’orientamento del TAR della sua Regione.
Sindaco:
Segretario, il mio Segretario nel rispondermi affermativamente mi
mostrava la sentenza della 1^ Sezione del TAR Liguria n. 1600 del
7.12.2004.
Segretario:
Ma io le risponderò dopo aver esaminato la giurisprudenza del TAR
della sua Regione. Non è detto che il TAR della sua Regione la
pensi come il TAR della Liguria.
Credevo
di non dover dare più simili risposte con l’emanazione del
nuovo Testo Unico degli Enti Locali.
Questo
dialogo, realmente svoltosi, era stato preceduto da analogo
colloquio con un altro Sindaco sulla possibilità di una sua
immediata ricandidabilità dopo il secondo mandato.
In
quell’occasione risposi, senza dubbio alcuno, negativamente; e
ciò sulla chiara formulazione del 2° comma dell’art. 51 del
Testo Unico n. 267/2000, secondo cui “chi ha ricoperto per due
mandati consecutivi la carica di sindaco e di Presidente della
Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche”.
Il
Sindaco non si ricandidò ma alcuni giorni dopo mi riferì di
alcune sentenze che affermavano tutto il contrario rispetto
all’interpretazione che io avevo dato della norma su richiamata.
Mi
mostrò, in particolare, la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 296
del 14.2.2005 che in effetti riteneva legittima la ricandidatura
per la terza volta consecutiva.
Pensavo
che gli Uffici Ministeriali, attenti come sempre alle
problematiche delle Autonomie Locali, avrebbero riformulato gli
articoli che più frequentemente sono stati oggetto di esame nelle
aule dei nostri Tribunali Amministrativi Regionali o del Consiglio
di Stato.
Purtroppo
l’attesa è stata vana.
Devo
constatare che gli articoli disciplinanti la revoca degli
Assessori e l’elezione dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia
sono stati riproposti senza alcuna modifica, cosicché istituti
così delicati e controversi continueranno ad essere lasciati alla
discrezionale e soggettiva valutazione dei singoli Magistrati.
E
ciò non è più tollerabile: non è garantita né la certezza del
diritto né l’uniforme applicazione della legge in tutto il
territorio nazionale! Per non parlare dei numerosi contenzioni e
dell’inutile spreco di denaro a carico delle Pubbliche
Amministrazioni per spese legali.
Sottoponiamo,
inoltre, all’attenzione della dottrina e del nostro legislatore
il problema della responsabilità (rectius: della mancanza di una
norma che preveda la responsabilità) degli Assessori esterni al
Consiglio: quando il legislatore ha scritto l’art. 3, comma
1ter, della legge n. 639/1996, in base al quale la responsabilità
patrimoniale per i danni provocati dalle deliberazioni di Giunta o
di Consiglio si imputa esclusivamente a coloro che con il
loro voto hanno determinato l’approvazione della deliberazione,
ha forse dimenticato che nelle Province e nei Comuni superiori a
15.000 abitanti i componenti della Giunta non possono
contemporaneamente ricoprire la carica di Consigliere.
Così
stando le cose anche se un Assessore sottopone al Consiglio
l’approvazione di una deliberazione che poi si dimostra
causativa di danno erariale, non potrà mai essere chiamato a
rispondere del danno provocato all’Ente, in quanto non facendo
parte del Consiglio non può nemmeno votare.
Auspichiamo
che in casi del genere anche l’Assessore proponente possa essere
chiamato a rispondere, così come i Consiglieri che hanno
approvato la sua proposta.
Riteniamo,
quindi, necessaria una revisione della proposta del Nuovo Testo
Unico degli Enti Locali nel senso da noi auspicato.