Il
divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci, introdotto nel
nostro ordinamento dall’art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993,
n. 81, è stato mantenuto dall’art. 51 del TUEL 18 agosto 2000, n.
267.
La
ratio della limitazione – identificata nella necessità di
prevenire la perpetuità e la personalizzazione della carica – può
essere condivisa o no.
Qui
interessa, invece, rilevare se il legislatore ordinario, nell’introdurre
la normativa di che trattasi, ha violato articoli e/o principi della
Costituzione.
Viene
a rilievo il titolo IV della Costituzione (Rapporti politici) nella
parte in cui (artt. 48 e 51) disciplina l’elettorato attivo e
passivo.
L’art.
48 – premesso che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età – statuisce, al terzo comma,
che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
L’art.
51, a sua volta, stabilisce che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
È
evidente che i casi di limitazione dell’elettorato attivo sono solo
quelli previsti nell’ultimo comma dell’art. 48; e, parimenti, i
casi di limitazione dell’elettorato passivo sono solo quelli
identificati dal primo comma dell’art. 51.
Mentre
è superfluo soffermarsi sull’elettorato passivo, per quanto
riguarda l’art. 51 va subito detto che sicuramente non può farsi
rientrare tra i requisiti stabiliti dalla legge per l’accesso alle
cariche pubbliche un requisito negativo e soprattutto temporaneo,
quale è quello di non avere ricoperto già per due mandati la carica
di Sindaco.
E
neanche si può parlare di divieto posto per assicurare condizioni di
eguaglianza tra i candidati, per la posizione di privilegio in cui si
presenterebbe il Sindaco che ha ricoperto per due mandati la carica:
non è certo questa la condizione di eguaglianza a cui fa riferimento
la Costituzione.
Basta
considerare che, quando il legislatore ordinario fissa le condizioni
di candidabilità e di ineleggibilità (e di incompatibilità) –
giusta capo II del TUEL – può fare e fa correttamente riferimento a
status e situazioni specifiche dei candidati. L’art. 2, comma
2, della legge n. 81/1993 introduce invece un per così dire divieto
temporale, che è in sostanza la compressione arbitraria di un diritto
costituzionalmente garantito.
Solo
una norma costituzionale – e quindi una modifica della Costituzione
– può introdurre legittimamente nel nostro ordinamento il divieto
di un terzo consecutivo mandato per il Sindaco, per il Presidente
della Provincia, ma anche per tutte le altre cariche monocratiche, ad
iniziare dal Presidente della Repubblica e dal Presidente della
Regione. Non è un caso che la limitazione del numero dei mandati per
il Presidente degli U.S.A. è stata introdotta con il XXII emendamento
alla Costituzione, nel 1951.
Il
disegno di legge per l’eliminazione del divieto del terzo mandato
consecutivo andrebbe perciò approvato dal Parlamento, anche e
soprattutto per eliminare dall’ordinamento una norma che sicuramente
è costituzionalmente illegittima.