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RIFLESSIONI

Limitazione al numero dei mandati del Sindaco e del Presidente della Provincia

 

 

Nel fascicolo n. 2 di "Nuova Rassegna" abbiamo dedicato ampio spazio alla questione relativa alla limitazione del numero dei mandati del Sindaco e del Presidente della Provincia, ricordando, nella circostanza, precedenti contributi ed iniziative sullo stesso argomento; da non dimenticare, fra l’altro, il sondaggio ancora attivo al presente sito.

Alla luce di ciò, e nel preciso intento di arricchire il dibattito, ci piace diffondere le seguenti riflessioni di Teresa Romei, invitando i lettori ad inviarci ulteriori contributi che non mancheremo di tenere nella meritata considerazione.

La Redazione

 

 

Il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato mantenuto dall’art. 51 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

La ratio della limitazione – identificata nella necessità di prevenire la perpetuità e la personalizzazione della carica – può essere condivisa o no.

Qui interessa, invece, rilevare se il legislatore ordinario, nell’introdurre la normativa di che trattasi, ha violato articoli e/o principi della Costituzione.

Viene a rilievo il titolo IV della Costituzione (Rapporti politici) nella parte in cui (artt. 48 e 51) disciplina l’elettorato attivo e passivo.

L’art. 48 – premesso che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età – statuisce, al terzo comma, che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

L’art. 51, a sua volta, stabilisce che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

È evidente che i casi di limitazione dell’elettorato attivo sono solo quelli previsti nell’ultimo comma dell’art. 48; e, parimenti, i casi di limitazione dell’elettorato passivo sono solo quelli identificati dal primo comma dell’art. 51.

Mentre è superfluo soffermarsi sull’elettorato passivo, per quanto riguarda l’art. 51 va subito detto che sicuramente non può farsi rientrare tra i requisiti stabiliti dalla legge per l’accesso alle cariche pubbliche un requisito negativo e soprattutto temporaneo, quale è quello di non avere ricoperto già per due mandati la carica di Sindaco.

E neanche si può parlare di divieto posto per assicurare condizioni di eguaglianza tra i candidati, per la posizione di privilegio in cui si presenterebbe il Sindaco che ha ricoperto per due mandati la carica: non è certo questa la condizione di eguaglianza a cui fa riferimento la Costituzione.

Basta considerare che, quando il legislatore ordinario fissa le condizioni di candidabilità e di ineleggibilità (e di incompatibilità) – giusta capo II del TUEL – può fare e fa correttamente riferimento a status e situazioni specifiche dei candidati. L’art. 2, comma 2, della legge n. 81/1993 introduce invece un per così dire divieto temporale, che è in sostanza la compressione arbitraria di un diritto costituzionalmente garantito.

Solo una norma costituzionale – e quindi una modifica della Costituzione – può introdurre legittimamente nel nostro ordinamento il divieto di un terzo consecutivo mandato per il Sindaco, per il Presidente della Provincia, ma anche per tutte le altre cariche monocratiche, ad iniziare dal Presidente della Repubblica e dal Presidente della Regione. Non è un caso che la limitazione del numero dei mandati per il Presidente degli U.S.A. è stata introdotta con il XXII emendamento alla Costituzione, nel 1951.

Il disegno di legge per l’eliminazione del divieto del terzo mandato consecutivo andrebbe perciò approvato dal Parlamento, anche e soprattutto per eliminare dall’ordinamento una norma che sicuramente è costituzionalmente illegittima.

Teresa Romei

 

Per intervenire: matini@noccioli.it