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La
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha profondamente
innovato in materia di controlli sugli atti degli organi degli
Enti Locali.
L’art.
9 ha abrogato l’art.130 della Costituzione, che così
disponeva "Un organo della Regione, costituito nei modi
stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali".
Successivamente
all’entrata in vigore della legge costituzionale di riforma,
le Regioni hanno provveduto alla soppressione degli Organismi
preposti all’attività tutoria sugli enti locali.
In
maniera per certi versi singolare, pur in assenza di una
abrogazione espressa, il venir meno della norma costituzionale
è stato interpretato quale abrogazione implicita delle norme in
materia di controlli sugli atti degli enti locali contenute nel
vigente Testo Unico degli Enti Locali.
Il
sistema, sul quale aveva già fortemente inciso la legge 15
maggio 1997 n.127, prevedeva che gli atti adottati dal consiglio
comunale, ovvero dal consiglio provinciale, fossero sottoposti a
controllo preventivo di legittimità da parte di un organo
regionale a ciò preposto.
Inoltre,
il legislatore ordinario riconosceva alla Giunta la facoltà di
sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo
regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente,
nonché prevedeva che le deliberazioni della Giunta e del
consiglio fossero sottoposte al controllo, nei limiti delle
illegittimità denunziate, su richiesta di un qualificato numero
di consiglieri.
Mentre
il controllo preventivo di legittimità ed il controllo su
richiesta della Giunta era esercitato dal comitato regionale di
controllo, nel caso del controllo su richiesta di un numero
qualificato di consiglieri, invece, la competenza era ricondotta
in via generale al comitato regionale di controllo ovvero, se
istituito, al difensore civico comunale o provinciale.
Posta
la non obbligatorietà dell’istituzione della figura del
difensore civico, si realizzava, con riferimento all’attività
in questione, una disomogeneità tra enti locali provvisti di
tale figura ed enti i cui Statuti nulla disponevano circa l’istituzione
della figura di garanzia di che trattasi.
L’attribuzione
di tale delicata funzione al difensore civico aveva anche posto
problemi di costituzionalità della relativa previsione
legislativa, laddove il Costituente, senza distinguere tra
controllo preventivo e successivo o eventuale o su richiesta,
attribuiva ad un organo della regione, e non ad altri, il potere
di esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali.
L’abrogazione
dell’art.130 della Costituzione, con la conseguente
soppressione degli organi regionali di controllo e la cessazione
di ogni forma di controllo di legittimità sugli atti degli enti
locali, ha quindi posto il problema della sopravvivenza in capo
al difensore civico dell’esercizio della funzione di che
trattasi.
A
nostro avviso l’abrogazione così operata di ogni forma di
controllo di legittimità sugli atti degli enti locali ha
inevitabilmente comportato anche la cessazione da parte del
difensore civico, laddove istituito, della funzione tutoria
attribuita dalla legge 15 maggio 1997 n.127.
Diversamente
argomentando si dovrebbe ammettere una disparità di status dei
consiglieri comunali, tra consiglieri eletti in enti i cui
statuti prevedono la figura del difensore civico e consiglieri
comunali e provinciali che svolgono il proprio mandato in enti
sprovvisti di tale figura.
La
tutela dell’uniformità dell’azione amministrativa e dell’unità
giuridica del sistema delle Autonomie locali, nell’ambito
della Repubblica, esige che ai consiglieri comunali vengano
riconosciute le medesime prerogative, i medesimi diritti e le
stesse facoltà.
Invero,
sostenere la permanenza in capo al difensore civico dell’esercizio
della funzione in commento, si porrebbe in evidente contrasto
con il processo in atto di valorizzazione delle democrazie
locali e dei loro apparati burocratici.
Gli
organi di governo collegiali degli enti locali, Consiglio e
Giunta, nella assunzione delle loro decisioni sono confortati
dal parere di regolarità tecnica, reso dal dirigente
responsabile del servizio interessato "ratione
materie", dal parere di regolarità contabile, reso dal
dirigente del servizio finanziario, nonché dalla presenza del
segretario comunale, il quale partecipa alle sedute della Giunta
e del Consiglio con funzioni di assistenza, referenti e di
consulenza, avendo quindi l’obbligo di far rilevare ai
componenti dell’organo eventuali profili di illegittimità
della proposta di deliberazione.
Del
resto la collocazione del difensore civico tra gli istituti di
partecipazione disciplinati dall’ordinamento degli enti locali
suggerisce all’interprete come la lettura prospettata concorra
a meglio definirne il ruolo di garante del cittadino nei
confronti della Amministrazione pubblica locale, svincolato
dalle vicende politiche dell’ente; senza poi considerare che
la derivazione della nomina, perlopiù consiliare, già avrebbe
dovuto sconsigliare l’attribuzione in capo al
"Ombudsman" locale della funzione di controllo,
ancorché su richiesta, delle decisioni delle maggioranze
consiliari.
Antonio
Purcaro
***
Le
conclusioni alle quali giunge il dott. Antonio Purcaro, Segretario del
Comune di Villa d’Almè (Bergamo), che qui abbiamo anticipato
sintetizzandole, appariranno in un articolo in pubblicazione su uno
speciale fascicolo di "Nuova Rassegna" dedicato al tema dei
controlli (La Redazione).
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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