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RIFLESSIONI

Le funzioni del difensore civico comunale e provinciale dopo l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione

 

 

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha profondamente innovato in materia di controlli sugli atti degli organi degli Enti Locali.

L’art. 9 ha abrogato l’art.130 della Costituzione, che così disponeva "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali".

Successivamente all’entrata in vigore della legge costituzionale di riforma, le Regioni hanno provveduto alla soppressione degli Organismi preposti all’attività tutoria sugli enti locali.

In maniera per certi versi singolare, pur in assenza di una abrogazione espressa, il venir meno della norma costituzionale è stato interpretato quale abrogazione implicita delle norme in materia di controlli sugli atti degli enti locali contenute nel vigente Testo Unico degli Enti Locali.

Il sistema, sul quale aveva già fortemente inciso la legge 15 maggio 1997 n.127, prevedeva che gli atti adottati dal consiglio comunale, ovvero dal consiglio provinciale, fossero sottoposti a controllo preventivo di legittimità da parte di un organo regionale a ciò preposto.

Inoltre, il legislatore ordinario riconosceva alla Giunta la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente, nonché prevedeva che le deliberazioni della Giunta e del consiglio fossero sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, su richiesta di un qualificato numero di consiglieri.

Mentre il controllo preventivo di legittimità ed il controllo su richiesta della Giunta era esercitato dal comitato regionale di controllo, nel caso del controllo su richiesta di un numero qualificato di consiglieri, invece, la competenza era ricondotta in via generale al comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, al difensore civico comunale o provinciale.

Posta la non obbligatorietà dell’istituzione della figura del difensore civico, si realizzava, con riferimento all’attività in questione, una disomogeneità tra enti locali provvisti di tale figura ed enti i cui Statuti nulla disponevano circa l’istituzione della figura di garanzia di che trattasi.

L’attribuzione di tale delicata funzione al difensore civico aveva anche posto problemi di costituzionalità della relativa previsione legislativa, laddove il Costituente, senza distinguere tra controllo preventivo e successivo o eventuale o su richiesta, attribuiva ad un organo della regione, e non ad altri, il potere di esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.

L’abrogazione dell’art.130 della Costituzione, con la conseguente soppressione degli organi regionali di controllo e la cessazione di ogni forma di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, ha quindi posto il problema della sopravvivenza in capo al difensore civico dell’esercizio della funzione di che trattasi.

A nostro avviso l’abrogazione così operata di ogni forma di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali ha inevitabilmente comportato anche la cessazione da parte del difensore civico, laddove istituito, della funzione tutoria attribuita dalla legge 15 maggio 1997 n.127.

Diversamente argomentando si dovrebbe ammettere una disparità di status dei consiglieri comunali, tra consiglieri eletti in enti i cui statuti prevedono la figura del difensore civico e consiglieri comunali e provinciali che svolgono il proprio mandato in enti sprovvisti di tale figura.

La tutela dell’uniformità dell’azione amministrativa e dell’unità giuridica del sistema delle Autonomie locali, nell’ambito della Repubblica, esige che ai consiglieri comunali vengano riconosciute le medesime prerogative, i medesimi diritti e le stesse facoltà.

Invero, sostenere la permanenza in capo al difensore civico dell’esercizio della funzione in commento, si porrebbe in evidente contrasto con il processo in atto di valorizzazione delle democrazie locali e dei loro apparati burocratici.

Gli organi di governo collegiali degli enti locali, Consiglio e Giunta, nella assunzione delle loro decisioni sono confortati dal parere di regolarità tecnica, reso dal dirigente responsabile del servizio interessato "ratione materie", dal parere di regolarità contabile, reso dal dirigente del servizio finanziario, nonché dalla presenza del segretario comunale, il quale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni di assistenza, referenti e di consulenza, avendo quindi l’obbligo di far rilevare ai componenti dell’organo eventuali profili di illegittimità della proposta di deliberazione.

Del resto la collocazione del difensore civico tra gli istituti di partecipazione disciplinati dall’ordinamento degli enti locali suggerisce all’interprete come la lettura prospettata concorra a meglio definirne il ruolo di garante del cittadino nei confronti della Amministrazione pubblica locale, svincolato dalle vicende politiche dell’ente; senza poi considerare che la derivazione della nomina, perlopiù consiliare, già avrebbe dovuto sconsigliare l’attribuzione in capo al "Ombudsman" locale della funzione di controllo, ancorché su richiesta, delle decisioni delle maggioranze consiliari.

 

Antonio Purcaro

 

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Le conclusioni alle quali giunge il dott. Antonio Purcaro, Segretario del Comune di Villa d’Almè (Bergamo), che qui abbiamo anticipato sintetizzandole, appariranno in un articolo in pubblicazione su uno speciale fascicolo di "Nuova Rassegna" dedicato al tema dei controlli (La Redazione).

 

Per intervenire: matini@noccioli.it