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RIFLESSIONI
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Quale
la scelta di campo nel nuovo codice delle autonomie
licenziato con il ddl del 19 novembre 2009 relativamente
alla figura del "Segretario comunale"?
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1.
- Per rispondere a
questo interrogativo rinviamo preliminarmente a quanto già in
precedenza affermato (1), nel quale auspicavamo un ritorno al
parere collaborativo del Segretario comunale, dopo l’espressa
abrogazione del parere ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142, avvenuta ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd.
legge Bassanini bis).
Il
nuovo Codice delle autonomie è pervaso da questa scelta di campo:
un ritorno alla legittimità
ed al riordino del sistema dei controlli interni negli enti locali
(art. 34 e ss.).
La
soppressione della figura del «Direttore generale» ex art. 108
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per le città
metropolitane, rimarca l’esigenza di valorizzare le funzioni ed
il ruolo del Segretario comunale (2) il cui modello storico è
riassunto nella formula dottrinaria di «sentinella della legalità»
degli enti.
A
molti non piacerà tale scelta di campo, ma tant’è che
l’investimento in tale figura (del Segretario comunale) sia
nella fase antecedente l’emanazione dell’atto giuntale o della
determinazione, sia nella fase successiva, presuppone
un’organizzazione interna, che individui «strumenti e
metodologie adeguati» ai fini di garantire il controllo di
regolarità amministrativa e contabile,di legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa (art. 147 «Tipologia dei
controlli interni» del ddl cit.).
Avremo
così tanti pareri in base al contenuto che la legge richiede di
osservare?
Certamente
non sfuggirà più, ai ferrei controlli dell’organizzazione
comunale, un atto privo di «copertura finanziaria», ovvero non
consono allo statuto ed alla legge.
2.
- Le modifiche
intervenute nel ddl licenziato nel Consiglio dei ministri del 19
novembre 2009 (in quanto la bozza «estiva» del progetto
Calderoli era stata criticata da autorevole dottrina per la
mancanza di organicità specialmente relativamente al mancato
raccordo con la riforma Brunetta e poi per la carente precisazione
della figura del Segretario, di cui s’è accennato nella nota 1
in precedenza illustrata), hanno notevolmente migliorato il testo
e certamente non si vede alcun contrasto, come vede invero Arturo
Bianco (3) relativamente all’accorpamento nello «svolgimento di
poteri di controllo e di quelli di direzione», alludendo con ciò
che non possa il Segretario comunale svolgere quei compiti,
compiti che, come abbiamo visto fino al ’97, egli disimpegnava
regolarmente, mentre lo scorporo delle funzioni di «direzione» e
di «coordinamento dei dirigenti» (con la figura del Direttore
generale ex art. 108 del T.U.E.L.), introdotta nel 1997 con la
legge n. 127/1997 (4), ha prodotto i guasti che sono sotto gli
occhi di tutti, specialmente sul fronte finanziario degli enti
minori.
3.
- Ci auguriamo che
tale ddl venga in sede di lettura parlamentare confermato stante
l’alto valore innovativo che le disposizioni finora commentate
ed altre del Codice delle autonomie introdurranno nel mondo degli
enti locali si pensi al controllo di qualità dei servizi (art.
147, lett. d, del ddl), ma anche la riscrittura dei
parametri per il controllo di gestione e del controllo degli
equilibri finanziari e sul patto di stabilità interno ex lett. e)
ed f), nonché sul bilancio consolidato (questi ultimi
controlli per i comuni superiori ai 5.000 ab., mentre per gli enti
minori beneficiano di modelli semplificati).
Ogni
Ente ha poi propria autonomia organizzativa per gestire
l’ufficio addetto al controllo di regolarità amministrativa e
contabile (art. 147-bis) sia nella fase antecedente alla
formazione dell’atto e sia nella fase successiva, sotto la
direzione del Segretario comunale. Tutti gli atti (deliberazioni,
determine di spesa, contratti, atti di liquidazione, ecc.)
rientreranno nei controlli svolti anche casualmente («una
selezione casuale» recita l’art. 147-bis, comma 2, del
ddl).
ANTONIO
PÈTRINA
Segretario
del Comune di Gottolengo (Brescia)
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(1)
Cfr. Iure condendo qual è il valore giuridico del parere
del segretario comunale?, in www.dirittodeiservizipubblici.it del
6 maggio 2008; in dottrina cfr. V.
Italia, Al segretario responsabilità su tutti gli atti,
ne «Il Sole-24 Ore» del 10 marzo 2008. Su un primo giudizio critico
della bozza «Calderoli» dell’estate 2009, poi passata al vaglio
della Conferenza unificata Stato-Regioni ed infine licenziata al
Consiglio dei ministri del 19 novembre, vedi giudizio di V. Italia,
Interventi poco organici non risolvono i problemi degli enti locali,
in «Guida al pubblico impiego», 2009, n. 9, pag. 3. La
critica del prof. Italia è stata accolta nel senso che la mancata
precisazione di alcune figure di rilievo nella vita degli enti locali
– si pensi, innanzitutto, al Segretario … – è stata
attentamente riconsiderata nel ddl licenziato il 19 novembre 2009.
(2)
È un passo indietro rispetto all’originario scorporo dalle
funzioni del Segretario che la legge Bassanini aveva creato per
sperimentare un nuovo modello (del city manager), che ha avuto
alterne vicende, ma che è stato aspramente criticato negli enti
minori per l’uso spregiudicato e di cui la cronaca recente, anche giudiziaria, s’è
occupata (Dongo e Stezzano).
Si riporta, per completezza,
l’autorevole opinione in dottrina di Caringella su tale istituto
della direzione generale negli enti minori:
«pare davvero un non senso, per
di più lesivo del principio di corretta gestione del pubblico denaro,
specialmente nei comuni piccoli e piccolissimi»
(così
Caringella-Garofoli, Codice
Amministrativo,
Giuffrè, Milano, 2005, pag. 222).
(3)
Cfr. A. Bianco, I «cento passi» della riforma Calderoli,
in «Guida al pubblico impiego», 2009, n. 9, pag. 15 e segg.,
specialmente laddove a pag. 19 egli afferma: «È questa una carenza
della proposta… È un grave errore pensare che tali poteri …
possano essere svolti nella forma assai blanda e limitata del mero
coordinamento dei dirigenti». Ma la migliore dottrina già in
passato, prima della legge n. 127/1997, ha commentato favorevolmente
questa funzione del Segretario di cui all’art. 97, comma 4, del
T.U.E.L. (cd. «coordinamento e sovraintendenza dei dirigenti»),
funzione che anche il Ministero dell’interno si espresse sulla
sopravvivenza della stessa dopo la legge n. 127/1997 (circolare del 15
luglio 1997, n. 18, riportata dal Testo unico degli enti locali,
coordinato da Vittorio Italia,
Ordinamento istituzionale, vol. I, Giuffré, Milano, 2000, pag.
957).
(4)
Tale istituto del Direttore generale venne da subito definito dalla
migliore dottrina (Barusso)
come «figura indubbiamente a connotazione politica» (così a pag.
1072 del Testo unico, op. ult. cit.).
Per
intervenire:
direzioneredazionale@noccioli.it
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