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RIFLESSIONI

Quale la scelta di campo nel nuovo codice delle autonomie licenziato con il ddl del 19 novembre 2009 relativamente alla figura del "Segretario comunale"?

 

1. - Per rispondere a questo interrogativo rinviamo preliminarmente a quanto già in precedenza affermato (1), nel quale auspicavamo un ritorno al parere collaborativo del Segretario comunale, dopo l’espressa abrogazione del parere ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, avvenuta ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. legge Bassanini bis).

Il nuovo Codice delle autonomie è pervaso da questa scelta di campo: un ritorno alla legittimità ed al riordino del sistema dei controlli interni negli enti locali (art. 34 e ss.).

La soppressione della figura del «Direttore generale» ex art. 108 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per le città metropolitane, rimarca l’esigenza di valorizzare le funzioni ed il ruolo del Segretario comunale (2) il cui modello storico è riassunto nella formula dottrinaria di «sentinella della legalità» degli enti.

A molti non piacerà tale scelta di campo, ma tant’è che l’investimento in tale figura (del Segretario comunale) sia nella fase antecedente l’emanazione dell’atto giuntale o della determinazione, sia nella fase successiva, presuppone un’organizzazione interna, che individui «strumenti e metodologie adeguati» ai fini di garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile,di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147 «Tipologia dei controlli interni» del ddl cit.).

Avremo così tanti pareri in base al contenuto che la legge richiede di osservare?

Certamente non sfuggirà più, ai ferrei controlli dell’organizzazione comunale, un atto privo di «copertura finanziaria», ovvero non consono allo statuto ed alla legge.

 

2. - Le modifiche intervenute nel ddl licenziato nel Consiglio dei ministri del 19 novembre 2009 (in quanto la bozza «estiva» del progetto Calderoli era stata criticata da autorevole dottrina per la mancanza di organicità specialmente relativamente al mancato raccordo con la riforma Brunetta e poi per la carente precisazione della figura del Segretario, di cui s’è accennato nella nota 1 in precedenza illustrata), hanno notevolmente migliorato il testo e certamente non si vede alcun contrasto, come vede invero Arturo Bianco (3) relativamente all’accorpamento nello «svolgimento di poteri di controllo e di quelli di direzione», alludendo con ciò che non possa il Segretario comunale svolgere quei compiti, compiti che, come abbiamo visto fino al ’97, egli disimpegnava regolarmente, mentre lo scorporo delle funzioni di «direzione» e di «coordinamento dei dirigenti» (con la figura del Direttore generale ex art. 108 del T.U.E.L.), introdotta nel 1997 con la legge n. 127/1997 (4), ha prodotto i guasti che sono sotto gli occhi di tutti, specialmente sul fronte finanziario degli enti minori.

 

3. - Ci auguriamo che tale ddl venga in sede di lettura parlamentare confermato stante l’alto valore innovativo che le disposizioni finora commentate ed altre del Codice delle autonomie introdurranno nel mondo degli enti locali si pensi al controllo di qualità dei servizi (art. 147, lett. d, del ddl), ma anche la riscrittura dei parametri per il controllo di gestione e del controllo degli equilibri finanziari e sul patto di stabilità interno ex lett. e) ed f), nonché sul bilancio consolidato (questi ultimi controlli per i comuni superiori ai 5.000 ab., mentre per gli enti minori beneficiano di modelli semplificati).

Ogni Ente ha poi propria autonomia organizzativa per gestire l’ufficio addetto al controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis) sia nella fase antecedente alla formazione dell’atto e sia nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario comunale. Tutti gli atti (deliberazioni, determine di spesa, contratti, atti di liquidazione, ecc.) rientreranno nei controlli svolti anche casualmente («una selezione casuale» recita l’art. 147-bis, comma 2, del ddl).

ANTONIO PÈTRINA

Segretario del Comune di Gottolengo (Brescia)

 

 

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(1)      Cfr. Iure condendo qual è il valore giuridico del parere del segretario comunale?, in www.dirittodeiservizipubblici.it del 6 maggio 2008; in dottrina cfr. V. Italia, Al segretario responsabilità su tutti gli atti, ne «Il Sole-24 Ore» del 10 marzo 2008. Su un primo giudizio critico della bozza «Calderoli» dell’estate 2009, poi passata al vaglio della Conferenza unificata Stato-Regioni ed infine licenziata al Consiglio dei ministri del 19 novembre, vedi giudizio di V. Italia, Interventi poco organici non risolvono i problemi degli enti locali, in «Guida al pubblico impiego», 2009, n. 9, pag. 3. La critica del prof. Italia è stata accolta nel senso che la mancata precisazione di alcune figure di rilievo nella vita degli enti locali – si pensi, innanzitutto, al Segretario … – è stata attentamente riconsiderata nel ddl licenziato il 19 novembre 2009.

(2) È un passo indietro rispetto all’originario scorporo dalle funzioni del Segretario che la legge Bassanini aveva creato per sperimentare un nuovo modello (del city manager), che ha avuto alterne vicende, ma che è stato aspramente criticato negli enti minori per l’uso spregiudicato e di cui la cronaca recente, anche giudiziaria, s’è occupata (Dongo e Stezzano).

Si riporta, per completezza, l’autorevole opinione in dottrina di Caringella su tale istituto della direzione generale negli enti minori: «pare davvero un non senso, per di più lesivo del principio di corretta gestione del pubblico denaro, specialmente nei comuni piccoli e piccolissimi» (così Caringella-Garofoli, Codice Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 222).

(3) Cfr. A. Bianco, I «cento passi» della riforma Calderoli, in «Guida al pubblico impiego», 2009, n. 9, pag. 15 e segg., specialmente laddove a pag. 19 egli afferma: «È questa una carenza della proposta… È un grave errore pensare che tali poteri … possano essere svolti nella forma assai blanda e limitata del mero coordinamento dei dirigenti». Ma la migliore dottrina già in passato, prima della legge n. 127/1997, ha commentato favorevolmente questa funzione del Segretario di cui all’art. 97, comma 4, del T.U.E.L. (cd. «coordinamento e sovraintendenza dei dirigenti»), funzione che anche il Ministero dell’interno si espresse sulla sopravvivenza della stessa dopo la legge n. 127/1997 (circolare del 15 luglio 1997, n. 18, riportata dal Testo unico degli enti locali, coordinato da Vittorio Italia, Ordinamento istituzionale, vol. I, Giuffré, Milano, 2000, pag. 957).

(4) Tale istituto del Direttore generale venne da subito definito dalla migliore dottrina (Barusso) come «figura indubbiamente a connotazione politica» (così a pag. 1072 del Testo unico, op. ult. cit.).

 

Per intervenire: direzioneredazionale@noccioli.it