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Con
una recente sentenza il Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio
2003, n. 921, esaminando i principi ispiratori del legislatore
nell'attuale produzione normativa, definisce
"implicitamente abrogato per incompatibilità l'art. 44
della Legge n. 724/1994", concernente il rinnovo dei
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di
beni e la prestazione di servizi.
E'
esclusa, infatti, ad avviso dei giudici amministrativi, la
facoltà per i comuni di disporre il rinnovo dei contratti
avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n.
537/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge n. 724/1994,
stante l'incompatibilità di detta disposizione con le nuove
propensioni del legislatore.
L'assunto,
ancorché condivisibile sotto l'aspetto squisitamente logico ed
interpretativo, non appare accettabile, soprattutto per quanto
concerne le conseguenze che da esso ne derivano o se ne
vorrebbero far derivare.
La
norma ritenuta implicitamente abrogata (art. 6 della Legge n.
537/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge n. 724/1994)
si manifesta, di fatto, ancora vigente nell'ordinamento in atto
e pienamente applicabile, pur tuttavia in presenza delle
tassative prescrizioni da essa previste.
Far
derivare da meri orientamenti interpretativi - peraltro assunti
non in piena armonia con specifiche previgenti disposizioni
legislative - capacità ed effetti abroganti dell'efficacia di
determinati provvedimenti normativi in vigore, significa, di
fatto, creare instabilità ed insicurezza operativa, nonché
delegittimazione.
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Quella
che precede costituisce la sintesi di approfondite
argomentazioni che il dott. ENZO SAVINO sviluppa in un apposito
articolo in pubblicazione su "Nuova Rassegna".
Per
intervenire:
matini@noccioli.it
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