DECRETO-LEGGE
1 febbraio 2005, n. 8
("Gazzetta
Ufficiale" n. 26 del 2 febbraio 2005)
Disposizioni
urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del
2005
Testo
coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2005, n. 40 (le
modifiche sono evidenziate in grassetto)
Art.
1.
Anticipazione di termini del procedimento
elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005
1.
Le elezioni dei presidenti delle province,
dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si
svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra
il 1° aprile ed il 15 giugno.
2.
In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni, e' anticipato al 10 febbraio e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia,
presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed
immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente
alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo
diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla
stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il
periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro
il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
Art.
2.
Sperimentazione della rilevazione
informatizzata di uno scrutinio regionale
1.
Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di
cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in
occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle
giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del
2005, la sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici
elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle
elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno,
per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con
il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le
direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal
Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
previo coordinamento, sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni
vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresì, secondo le
seguenti modalità:
a)
un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che
godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale,
all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante
apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze
dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via
telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente
costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna
incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
b)
il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in
cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della
sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni
ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione nazionale per la verifica dei risultati della
sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della
regione e degli enti locali.
5.
In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare
fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle
prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui
al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,
lettera a), del presente articolo è autorizzata la spesa di
Euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
3.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.